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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 12347/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23831-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.23831/2021 Cron.

Rep.

Ud.06/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 137/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/04/2021 R.G.N. 244/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.[OSCURATO:SOCIETA]. propone va opposizione avverso cinque cartelle esattoriali e sei avvisi di addebito, tutti atti impositivi relativi a contributi dovuti all’INPS; allegava di essere venuta a conoscenza della esistenza dei suddetti atti solo dopo avere preso contatto con il concessionario EquitaliaNord – Agente della riscossione per la Provincia di Novara, per la richiesta di rateizzazione relativa ad altre cartelle esattoriali e che tali atti risultavano notificati tramite posta all’indirizzo della società, con avv iso di ricevimento sottoscritto da persona qualificatasi come “portiere”; evidenziava che nel periodo in cui erano avvenute le notifiche (aprile 2010/ottobre 2013) presso lo stabile ove aveva sede la società non esisteva il servizio di portineria; deduceva, in conseguenza, l’invalidità delle notifiche chiedendo l’annullamento degli atti impositivi;

2. il giudice di primo grado respingeva il ricorso in opposizione;

3. la Corte di appello di Torino ha confermato la statuizione.

Premesso che i profili di doglianza articolati concernevano esclusivamente la notifica delle cartelle esattoriali e non anche degli avvisi di addebito, ha ritenuto smentito dalla documentazione acquisita in seconde cure l’assunto della società circa l’inesistenza all’epoca, presso la sede della società, di un servizio di portineria .

Ha in particolare osservato che la produzione documentale relativa all’approvazione dei consuntivi da parte dell’assemblea condominiale dello stabile in cui aveva sede la società, deponeva per la esistenza all’epoca di un regolare servizio di portineria, pienamente operante come dalla specifica voce riportata in relazione al consuntivo annuo;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; ha resisisto con controricorso ADER, spiegandoricorso incidentale affidato a un motivo; l’INPS ha depositato procura; parte ricorrente ha depositato memoria; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso principale la società ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 139, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’art. 160 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto accertata, all’epoca dei fatti, la esistenza di un regolare servizio di portineria presso lo stabile dove aveva sede la società; sostiene che la Corte era incorsa in errore nel valutare la dichiarazione scritta dell’amministratore del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiarito che nel periodo di interesse non risultava attivo presso lo stabile unservizio di portineria comprensivo della gestione della corrispondenza;

2. con il secondo motivo di ricorso principale deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.,omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla mancata escussione del teste inizialmente ammesso,destinata in tesi a dimostrare la insussistenza all’epoca delle presunte notifiche delle cartelle esattoriali, di un servizio di portineria comprensivo della gestione della corrispondenza presso la sede legale della società;

3. con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 617, comma 2 come richiamato dall’art. 29 d. lgs n. 46 del 1999 , censurando, in sintesi, la sentenza impugnata per l’omesso rilievo della tardività della contestazione formulata da controparte rispetto alla data di acquisita conoscenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, come non consentito (Cass. n. 34476/2019).

Le censure articolate non concernono, infatti, l’interpretazione e la portata applicativa delle disposizion i di cui si denunzia violazione e falsa applicazione, come richiesto dall’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ( Cass. Sez.

Un. n . 23745/2020, Cass.n. 17570/2020, Cass. n. 6038/2013, Cass. n. 3010/2012, Cass. n. 24756/2007, Cass. n. 12984/2006), ma investono in realtà la valutazione da parte del giudice di appello degli elementi istruttori in punto di ricostruzione fattuale circa la esistenza o meno di un servizio di portineria, con gestione della corrispondenza, presso la sede legale della società, all’epoca della notifica delle cartelle esattoriali, unica questione ancora in controversia; in tal modo parte ricorrente dimostra di voler denunziare un vizio di motivazione, la cui deduzione risulta tuttavia in concreto preclusa ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. stante l’esistenza di “doppia conforme”, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, come prescritto pena di inammissibilità (Cass. n.26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014);

5. quanto ora osservato comporta la inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso nella parte intesa alla denunzia di vizio di motivazione, preclusa, come sopra rilevato, ai sensi dell’art. 348 terultimo comma c.p.c.; quanto alla denunzia di violazione dell’art. 115 c.p.c., anch’essa risulta inammissibile.

Come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre);

6. l’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale;

7. all’inammissibilità del ricorso principale consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della società ricorrente principale al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23831-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.23831/2021 Cron. Rep. Ud.06/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 137/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/04/2021 R.G.N. 244/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.[OSCURATO:SOCIETA]. propone va opposizione avverso cinque cartelle esattoriali e sei avvisi di addebito, tutti atti impositivi relativi a contributi dovuti all’INPS; allegava di essere venuta a conoscenza della esistenza dei suddetti atti solo dopo avere preso contatto con il concessionario EquitaliaNord – Agente della riscossione per la Provincia di Novara, per la richiesta di rateizzazione relativa ad altre cartelle esattoriali e che tali atti risultavano notificati tramite posta all’indirizzo della società, con avv iso di ricevimento sottoscritto da persona qualificatasi come “portiere”; evidenziava che nel periodo in cui erano avvenute le notifiche (aprile 2010/ottobre 2013) presso lo stabile ove aveva sede la società non esisteva il servizio di portineria; deduceva, in conseguenza, l’invalidità delle notifiche chiedendo l’annullamento degli atti impositivi; 2. il giudice di primo grado respingeva il ricorso in opposizione; 3. la Corte di appello di Torino ha confermato la statuizione. Premesso che i profili di doglianza articolati concernevano esclusivamente la notifica delle cartelle esattoriali e non anche degli avvisi di addebito, ha ritenuto smentito dalla documentazione acquisita in seconde cure l’assunto della società circa l’inesistenza all’epoca, presso la sede della società, di un servizio di portineria . Ha in particolare osservato che la produzione documentale relativa all’approvazione dei consuntivi da parte dell’assemblea condominiale dello stabile in cui aveva sede la società, deponeva per la esistenza all’epoca di un regolare servizio di portineria, pienamente operante come dalla specifica voce riportata in relazione al consuntivo annuo; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; ha resisisto con controricorso ADER, spiegandoricorso incidentale affidato a un motivo; l’INPS ha depositato procura; parte ricorrente ha depositato memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso principale la società ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 139, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’art. 160 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto accertata, all’epoca dei fatti, la esistenza di un regolare servizio di portineria presso lo stabile dove aveva sede la società; sostiene che la Corte era incorsa in errore nel valutare la dichiarazione scritta dell’amministratore del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiarito che nel periodo di interesse non risultava attivo presso lo stabile unservizio di portineria comprensivo della gestione della corrispondenza; 2. con il secondo motivo di ricorso principale deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.,omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla mancata escussione del teste inizialmente ammesso,destinata in tesi a dimostrare la insussistenza all’epoca delle presunte notifiche delle cartelle esattoriali, di un servizio di portineria comprensivo della gestione della corrispondenza presso la sede legale della società; 3. con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 617, comma 2 come richiamato dall’art. 29 d. lgs n. 46 del 1999 , censurando, in sintesi, la sentenza impugnata per l’omesso rilievo della tardività della contestazione formulata da controparte rispetto alla data di acquisita conoscenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito; 4. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, come non consentito (Cass. n. 34476/2019). Le censure articolate non concernono, infatti, l’interpretazione e la portata applicativa delle disposizion i di cui si denunzia violazione e falsa applicazione, come richiesto dall’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ( Cass. Sez. Un. n . 23745/2020, Cass.n. 17570/2020, Cass. n. 6038/2013, Cass. n. 3010/2012, Cass. n. 24756/2007, Cass. n. 12984/2006), ma investono in realtà la valutazione da parte del giudice di appello degli elementi istruttori in punto di ricostruzione fattuale circa la esistenza o meno di un servizio di portineria, con gestione della corrispondenza, presso la sede legale della società, all’epoca della notifica delle cartelle esattoriali, unica questione ancora in controversia; in tal modo parte ricorrente dimostra di voler denunziare un vizio di motivazione, la cui deduzione risulta tuttavia in concreto preclusa ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. stante l’esistenza di “doppia conforme”, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, come prescritto pena di inammissibilità (Cass. n.26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014); 5. quanto ora osservato comporta la inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso nella parte intesa alla denunzia di vizio di motivazione, preclusa, come sopra rilevato, ai sensi dell’art. 348 terultimo comma c.p.c.; quanto alla denunzia di violazione dell’art. 115 c.p.c., anch’essa risulta inammissibile. Come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); 6. l’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale; 7. all’inammissibilità del ricorso principale consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della società ricorrente principale al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
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