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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12729/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 10120-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 8289/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 10120 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 10120/2020 FATTO e DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone con un unico motivo ricorso per cassazione avverso la decisione nr 8229/2019 della CTR della Campania, sez distaccata di Salerno , con cui aveva parzialmente accolto l'appello del contribuente riconoscendo fondata l'eccezione di prescrizione relativamente alla cartella nr 10020070059235982000 e ritenendo con riguardo alle altre cartelle impugnate la ritualità delle notifiche in quanto eseguite a mezzo posta ad addetti alla casa o familiari conviventi.

Nessuno si è costituito per l'Agenzia delle Entrate - riscossione che è rimasta intimata.

Con un'unica censura si deduce la violazione dell'art 2702 e 2719 c.c. in relazione all'alt 360 nr 3 c.p.c. e dell'ad 360 bis c.p.c. per avere la CTR ritenuta rituale la produzione della copia fotostatica relativa alla pretesa notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria sebbene fosse stata contestata la non conformità all'originale .

Si rileva pertanto che nessuna valenza interruttiva avrebbe potuto essere riconosciuta all'avviso di iscrizione ipotecaria in mancanza di alcun riferimento alle cartelle oggetto della presente impugnativa.

Il ricorso, in via preliminare, deve essere vagliato in riferimento all'art. 366 c.p.c., comma 1, per accertarne l'ammissibilità.

Tra i requisiti ivi richiesti figura "l'esposizione sommaria dei fatti di causa" (n. 3 del comma): si tratta del requisito che - al pari di quello, dettato al n. 6, della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti fondanti il ricorso - integra la c.d. autosufficienza del mezzo di impugnazione.

E' consolidata la giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che "per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa." (così già Cass. sez. 2, 4 aprile 2006 n. 7825; sulla stessa linea, più recentemente, v. p. es.

Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926, Cass. sez. 1, 3:1 luglio 2017 n. 19018; e cfr. Cass. sez. 5, ord. 4 ottobre 2018 n. 24340); e ciò considerato che, "per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.p., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente." (così ben si esprime, a proposito della ratio impregnata nella previsione normativa, Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312).

Ciò posto nel caso di specie il ricorso in esame non riproduce né allega l'avviso di iscrizione ipotecaria , le cartelle oggetto dell'impugnative e il motivo di gravame con cui è stata contestata la conformità del documento all'originale e gli elementi su cui lo stesso si fondava con ciò precludendo alla Corte una verifica in merito alla fondatezza della censura.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile .

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate -riscossione che è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10120-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 8289/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10120 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 10120/2020 FATTO e DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone con un unico motivo ricorso per cassazione avverso la decisione nr 8229/2019 della CTR della Campania, sez distaccata di Salerno , con cui aveva parzialmente accolto l'appello del contribuente riconoscendo fondata l'eccezione di prescrizione relativamente alla cartella nr 10020070059235982000 e ritenendo con riguardo alle altre cartelle impugnate la ritualità delle notifiche in quanto eseguite a mezzo posta ad addetti alla casa o familiari conviventi. Nessuno si è costituito per l'Agenzia delle Entrate - riscossione che è rimasta intimata. Con un'unica censura si deduce la violazione dell'art 2702 e 2719 c.c. in relazione all'alt 360 nr 3 c.p.c. e dell'ad 360 bis c.p.c. per avere la CTR ritenuta rituale la produzione della copia fotostatica relativa alla pretesa notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria sebbene fosse stata contestata la non conformità all'originale . Si rileva pertanto che nessuna valenza interruttiva avrebbe potuto essere riconosciuta all'avviso di iscrizione ipotecaria in mancanza di alcun riferimento alle cartelle oggetto della presente impugnativa. Il ricorso, in via preliminare, deve essere vagliato in riferimento all'art. 366 c.p.c., comma 1, per accertarne l'ammissibilità. Tra i requisiti ivi richiesti figura "l'esposizione sommaria dei fatti di causa" (n. 3 del comma): si tratta del requisito che - al pari di quello, dettato al n. 6, della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti fondanti il ricorso - integra la c.d. autosufficienza del mezzo di impugnazione. E' consolidata la giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che "per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa." (così già Cass. sez. 2, 4 aprile 2006 n. 7825; sulla stessa linea, più recentemente, v. p. es. Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926, Cass. sez. 1, 3:1 luglio 2017 n. 19018; e cfr. Cass. sez. 5, ord. 4 ottobre 2018 n. 24340); e ciò considerato che, "per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.p., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente." (così ben si esprime, a proposito della ratio impregnata nella previsione normativa, Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312). Ciò posto nel caso di specie il ricorso in esame non riproduce né allega l'avviso di iscrizione ipotecaria , le cartelle oggetto dell'impugnative e il motivo di gravame con cui è stata contestata la conformità del documento all'originale e gli elementi su cui lo stesso si fondava con ciò precludendo alla Corte una verifica in merito alla fondatezza della censura. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile . Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate -riscossione che è rimasta intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 b
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