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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 06563/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25600-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del D.G. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a controricorso. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Messina, depositatoin data 22.7.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 98 l. fall. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, lamentando la parziale esclusione del credito insinuato.

Asseriva che il provvedimento del G.D. risultava viziato dalla non corretta valutazione della documentazione allegata alla domanda e dall’omessa considerazione della condotta processuale del curatore, che aveva dato atto delle ipoteche da essa iscritte a garanzia del credito e, dunque, di una circostanza di per sé idonea a dimostrare l’intervenuta notifica delle cartelle e il conseguente mancato decorso del termine di prescrizione.

2. Il Tribunale di Messina , con decreto del 22.7.2016, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, rilevando che- a fronte di un provvedimento che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva definito articolato - era onere di quest’ultima “precisare quali parti del provvedimento intendeva contestare, se ritenesse errate le ammissioni al rango chirografario, ovvero quelle al privilegio, se tali ammissioni dovessero essere più ampie, indicando i tributi non ammessi in relazione ai quali sollevava contestazioni, allegando poi i motivi specifici di doglianza”; ha quindi osservato che non poteva essere considerato ammissibile un ricorso nel quale si riproponeva per intero la domanda e si contestava il provvedimento del giudice, riportato solo “nei dati numerici”, “senza specificare la contestazione ed affermandosi, anziché la mera indicazione delle iscrizioni ipotecarieda parte della curatela era idonea a dimostrare che le cartelle (quali?) erano state notificate ” (così, testualmente, la motivazione). 2.Il decretoè stato impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorsoillustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 98 e segg. l. fall., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato a pronunciare la inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo, non regolata dalle norme del codice di rito.1.1 Il motivoè fondato .

Il tribunale ha ritenuto che il ricorso in opposizione allo stato passivo debba “caratterizzarsi per l’assoluta puntualità delle contestazioni e dei motivi di doglianza contro il provvedimento impugnato, come qualsiasi altro atto di appello avverso il provvedimento del giudice”.

L’assunto è errato e si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, che ha sempre evidenziato la differenza tra giudizio di appello e giudizio di opposizione allo stato passivo.

In particolare, è stato affermato che “L'opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un procedimento di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato, sulla base di una cognizione sommaria, in sede di verifica” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35254del 18/12/2023).

Ne deriva l’inapplicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo dell’art.342 c.p.c. in tema di specificità dei motivi di impugnazione: l’eventuale genericità delle censure mosse al provvedimento del G.D. potrà, semmai, dar luogo al rigetto nel merito dell’opposizione ove si risolva in un difetto di allegazione dei fatti che ne giustificano la riforma.

All’accoglimento del primo motivo conseguono l’assorbimento del secondo, che investe la pronuncia sulle spese, la cassazione del decreto impugnatoe il rinvio della causa al Tribunale di Messina in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviaal Tribunale di Messina che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25600-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del D.G. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a controricorso. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Messina, depositatoin data 22.7.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 98 l. fall. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, lamentando la parziale esclusione del credito insinuato. Asseriva che il provvedimento del G.D. risultava viziato dalla non corretta valutazione della documentazione allegata alla domanda e dall’omessa considerazione della condotta processuale del curatore, che aveva dato atto delle ipoteche da essa iscritte a garanzia del credito e, dunque, di una circostanza di per sé idonea a dimostrare l’intervenuta notifica delle cartelle e il conseguente mancato decorso del termine di prescrizione. 2. Il Tribunale di Messina , con decreto del 22.7.2016, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, rilevando che- a fronte di un provvedimento che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva definito articolato - era onere di quest’ultima “precisare quali parti del provvedimento intendeva contestare, se ritenesse errate le ammissioni al rango chirografario, ovvero quelle al privilegio, se tali ammissioni dovessero essere più ampie, indicando i tributi non ammessi in relazione ai quali sollevava contestazioni, allegando poi i motivi specifici di doglianza”; ha quindi osservato che non poteva essere considerato ammissibile un ricorso nel quale si riproponeva per intero la domanda e si contestava il provvedimento del giudice, riportato solo “nei dati numerici”, “senza specificare la contestazione ed affermandosi, anziché la mera indicazione delle iscrizioni ipotecarieda parte della curatela era idonea a dimostrare che le cartelle (quali?) erano state notificate ” (così, testualmente, la motivazione). 2.Il decretoè stato impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorsoillustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 98 e segg. l. fall., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato a pronunciare la inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo, non regolata dalle norme del codice di rito.1.1 Il motivoè fondato . Il tribunale ha ritenuto che il ricorso in opposizione allo stato passivo debba “caratterizzarsi per l’assoluta puntualità delle contestazioni e dei motivi di doglianza contro il provvedimento impugnato, come qualsiasi altro atto di appello avverso il provvedimento del giudice”. L’assunto è errato e si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, che ha sempre evidenziato la differenza tra giudizio di appello e giudizio di opposizione allo stato passivo. In particolare, è stato affermato che “L'opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un procedimento di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato, sulla base di una cognizione sommaria, in sede di verifica” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35254del 18/12/2023). Ne deriva l’inapplicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo dell’art.342 c.p.c. in tema di specificità dei motivi di impugnazione: l’eventuale genericità delle censure mosse al provvedimento del G.D. potrà, semmai, dar luogo al rigetto nel merito dell’opposizione ove si risolva in un difetto di allegazione dei fatti che ne giustificano la riforma. All’accoglimento del primo motivo conseguono l’assorbimento del secondo, che investe la pronuncia sulle spese, la cassazione del decreto impugnatoe il rinvio della causa al Tribunale di Messina in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviaal Tribunale di Messina che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del pr
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