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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12203/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 20/11/2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 24/10/1019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati — commessi il 22/06/2018 - di minaccia grave in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), lesioni aggravate in danno dello stesso Petrescu (capo 2, così riqualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio) e di porto ingiustificato di un taglierino (capo 3) e, con le circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante ritenuta, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione.

La sentenza impugnata si limita a richiamare quella di appello in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, di cui non aveva valutato discordanze e ritrattazioni, e non si confronta con l'atto di appello, ribadendo un giudizio di attendibilità, che non tiene conto né dei contrasti evidenti, né dell'interesse del teste, che non deve essere unicamente economico.

Erroneamente la sentenza impugnata pretende di individuare l'attendibilità della persona offesa nella mancanza di prova circa un suo intento calunniatorio, mentre in modo contraddittorio si afferma che non sono emersi conflitti di interessi e poi si richiama la testimonianza del datore di lavoro del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale riferisce di un alterco tra l'imputato e la persona offesa perché quest'ultima gli aveva sottratto un telefonino. [OSCURATO:PERSONA] non ha negato il litigio della mattinata, sicché è plausibile che Petrescu abbia potuto pensare che tra i tre aggressori travisati ci fosse l'imputato, pur non avendolo visto e successivamente, avendo saputo che era stato ingiustamente arrestato, ha cercato di rimediare.

Quanto ai riscontri oggettivi, si tratta di fatti al più valorizzabili quanto all'accadimento storico, ma non significativi per l'affermazione di responsabilità del ricorrente, laddove illogica è la spiegazione della sentenza impugnata circa la possibilità dell'imputato di essersi cambiato d'abito.

La Corte di appello travisa la prova lì dove afferma che l'aggressione non era avvenuta di spalle, laddove Petrescu ha riferito di essere stato aggredito alle spalle, mentre non valuta le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che Petrescu le avrebbe detto che la persona in carcere non era responsabile dell'aggressione.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

2. Largamente incentrato sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, poi ritrattate per le ragioni nitidamente chiarite dalle conformi sentenze di merito, il ricorso si sottrae in toto alla disamina critica della complessiva ricostruzione della vicenda, che del diverso tenore delle dichiarazioni della vittima ha offerto una spiegazione basata su dati probatori non contestati e su valutazioni immuni da vizi logico-argomentativi.

In estrema sintesi, le conformi sentenze di merito hanno ricostruito i fatti, muovendo dalla telefonata al 118 fatta da Petrescu, immediatamente dopo l'aggressione subìta (telefonata la cui registrazione è stata acquisita agli atti): rivolgendosi all'operatrice del 118, Petrescu riferiva dell'aggressione, ricollegata al fatto di aver acquistato un telefonino da qualcuno e poi di essersi trovato, a causa di ciò, in un pasticcio, e di aver paura, tanto da chiedere all'operatrice di non avvertire le forze dell'ordine.

Adempiendo al proprio dovere, l'operatrice del 118 avvertì della telefonata di Petrescu i Carabinieri, che, giunti sul posto, lo trovarono sanguinante in varie parti del corpo, molto spaventato, in quanto manifestava un evidente timore per sé stesso (tanto da meravigliarsi dell'arrivo delle Forze dell'ordine, avendo raccomandato all'operatrice del 118 di non avvertirle) e, solo dopo le rassicurazioni dei Carabinieri, raccontò dell'aggressione da parte di tre persone, di cui una conosciuta della quale indicò l'indirizzo e l'auto posseduta.

I Carabinieri riuscirono quindi a individuare [OSCURATO:PERSONA], che, alla loro vista, cercò di allontanarsi, venendo però bloccato dai Militari.

Il giorno successivo Petrescu presentò querela spiegando che una settimana prima aveva acquistato per 40 euro un cellulare privo di scheda da un italiano, ma, tornato a casa, aveva scoperto che nella memoria del telefono vi erano foto che ritraevano un cittadino albanese da lui conosciuto e lo aveva riferito a tale "Paolo", anch'egli ritratto in alcune foto.

Era stato poi avvicinato dal cittadino albanese che aveva intimato di restituirgli il cellulare altrimenti lo avrebbe investito con l'auto.

Il giorno successivo, Petrescu si era recato presso il luogo dove lavorava il cittadino albanese ([OSCURATO:PERSONA]) per contrattare la restituzione del telefonino dietro il pagamento di 40 euro, ma l'interlocutore aveva reagito sferrandogli un pugno.

Nel pomeriggio della stessa giornata vi fu l'aggressione dei tre soggetti uno dei quali era [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni di Petrescu hanno trovato conferma in quella di Tulipano, titolare del lido balneare ove lavorava [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva riferito l'episodio del telefonino e, nel pomeriggio del 22 giugno 2018, era stato notato nervosissimo dal datore di lavoro e visto andarsene verso le 17,30.

La sentenza impugnata richiama altresì le dichiarazioni del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che Petrescu si era nuovamente recato presso la Stazione dei Carabinieri nella mattinata e nel pomeriggio del 25 giugno 2018, la seconda volta accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], parente di [OSCURATO:PERSONA], con l'intenzione di ritrattare le accuse all'all'imputato.

Nel racconto di [OSCURATO:PERSONA], Petrescu "subiva la presenza" di Clirim e, quando quest'ultimo fu fatto allontanare dal Carabiniere, Petrescu ebbe una reazione spropositata, ripetendo che non voleva finire sottoterra, che non voleva morire, e, mentre poi si allontanava con Clirim, Petrescu era stato sentire dirgli di averci provato.

Il 2 luglio 2018 Petrescu rendeva una nuova versione che non coinvolgeva [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, si era reso irreperibile.

3. Le varie doglianze del ricorrente sul giudizio di attendibilità della persona offesa sono del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Le conformi sentenze di merito hanno, in termini di rigorosa consequenzialità argomentativa, spiegato la genesi delle versioni successive di Petrescu "liberatorie" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la paura che attanagliava la persona offesa, una paura, peraltro, già palesatasi nell'immediatezza del fatto, allorquando la vittima prima chiese all'operatrice del 118 di non informare le forze dell'ordine, poi manifestò ai Carabinieri la paura di venire uccisa.

Quanto alla mancanza di intento calunniatorio, esso è valorizzato in termini ineccepibili dai giudici di merito muovendo - non da un generico riferimento, ma - dal preciso dato fattuale cristallizzato nella registrazione della telefonata al 118 in cui Petrescu chiedeva di non informare le forze dell'ordine, laddove l'episodio dell'alterco collegato al telefonino - sia pure nelle diverse prospettazioni dei due protagonisti - non è certo obliterato dai giudici di merito, che, nell'apparato giustificativo del giudizio di colpevolezza, hanno attribuito ad esso una valenza non centrale.

Del tutto astrattizzanti e prive di correlazione con i plurimi, convergenti dati probatori valorizzati dai giudici di merito sono le deduzioni del ricorrente circa la prospettata versione alternativa.

Quanto ai riscontri obiettivi, i giudici di merito hanno valorizzato plurimi elementi di conferma delle dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. (la registrazione della telefonata al 118, le testimonianze dei testi di P.G., le dichiarazioni di Tulipano, l'atteggiamento dell'imputato alla vista dei Carabinieri), così facendo buon governo del consolidato principio di diritto in forza del quale le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nell'esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019; Rv. 278195 - 03; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148; Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, Rv. 269397).

Al riguardo, l'impugnazione non si confronta, ad esempio, con l'elemento di conferma rappresentato dalla reazione di [OSCURATO:PERSONA] alla vista dei Carabinieri, elemento di sicura valenza individualizzante, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso.

Del tutto versate in fatto sono le deduzioni circa il cambiamento di abiti (che, ad esempio, dà per scontato che tutti i tre aggressori si siano macchiati nell'aggressione all'indifeso Petrescu), mentre all'evidenza priva di qualsiasi incidenza sul decisum è la doglianza relativa al prospettato travisamento della prova circa la provenienza dell'aggressione; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si collocano nella fase, chiaramente delineata dai giudici di merito, delle ritrattazioni di Petrescu indotte dalla paura descritta dai testi di p.g., come precisa la sentenza di primo grado che le qualifica come frutto della pressione esercitata sul dichiarante per indurlo a mentire su quanto accaduto.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 20/11/2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 24/10/1019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati — commessi il 22/06/2018 - di minaccia grave in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), lesioni aggravate in danno dello stesso Petrescu (capo 2, così riqualificata l'originaria imputazione di tentato omicidio) e di porto ingiustificato di un taglierino (capo 3) e, con le circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante ritenuta, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione. La sentenza impugnata si limita a richiamare quella di appello in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, di cui non aveva valutato discordanze e ritrattazioni, e non si confronta con l'atto di appello, ribadendo un giudizio di attendibilità, che non tiene conto né dei contrasti evidenti, né dell'interesse del teste, che non deve essere unicamente economico. Erroneamente la sentenza impugnata pretende di individuare l'attendibilità della persona offesa nella mancanza di prova circa un suo intento calunniatorio, mentre in modo contraddittorio si afferma che non sono emersi conflitti di interessi e poi si richiama la testimonianza del datore di lavoro del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale riferisce di un alterco tra l'imputato e la persona offesa perché quest'ultima gli aveva sottratto un telefonino. [OSCURATO:PERSONA] non ha negato il litigio della mattinata, sicché è plausibile che Petrescu abbia potuto pensare che tra i tre aggressori travisati ci fosse l'imputato, pur non avendolo visto e successivamente, avendo saputo che era stato ingiustamente arrestato, ha cercato di rimediare. Quanto ai riscontri oggettivi, si tratta di fatti al più valorizzabili quanto all'accadimento storico, ma non significativi per l'affermazione di responsabilità del ricorrente, laddove illogica è la spiegazione della sentenza impugnata circa la possibilità dell'imputato di essersi cambiato d'abito. La Corte di appello travisa la prova lì dove afferma che l'aggressione non era avvenuta di spalle, laddove Petrescu ha riferito di essere stato aggredito alle spalle, mentre non valuta le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che Petrescu le avrebbe detto che la persona in carcere non era responsabile dell'aggressione. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 2. Largamente incentrato sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, poi ritrattate per le ragioni nitidamente chiarite dalle conformi sentenze di merito, il ricorso si sottrae in toto alla disamina critica della complessiva ricostruzione della vicenda, che del diverso tenore delle dichiarazioni della vittima ha offerto una spiegazione basata su dati probatori non contestati e su valutazioni immuni da vizi logico-argomentativi. In estrema sintesi, le conformi sentenze di merito hanno ricostruito i fatti, muovendo dalla telefonata al 118 fatta da Petrescu, immediatamente dopo l'aggressione subìta (telefonata la cui registrazione è stata acquisita agli atti): rivolgendosi all'operatrice del 118, Petrescu riferiva dell'aggressione, ricollegata al fatto di aver acquistato un telefonino da qualcuno e poi di essersi trovato, a causa di ciò, in un pasticcio, e di aver paura, tanto da chiedere all'operatrice di non avvertire le forze dell'ordine. Adempiendo al proprio dovere, l'operatrice del 118 avvertì della telefonata di Petrescu i Carabinieri, che, giunti sul posto, lo trovarono sanguinante in varie parti del corpo, molto spaventato, in quanto manifestava un evidente timore per sé stesso (tanto da meravigliarsi dell'arrivo delle Forze dell'ordine, avendo raccomandato all'operatrice del 118 di non avvertirle) e, solo dopo le rassicurazioni dei Carabinieri, raccontò dell'aggressione da parte di tre persone, di cui una conosciuta della quale indicò l'indirizzo e l'auto posseduta. I Carabinieri riuscirono quindi a individuare [OSCURATO:PERSONA], che, alla loro vista, cercò di allontanarsi, venendo però bloccato dai Militari. Il giorno successivo Petrescu presentò querela spiegando che una settimana prima aveva acquistato per 40 euro un cellulare privo di scheda da un italiano, ma, tornato a casa, aveva scoperto che nella memoria del telefono vi erano foto che ritraevano un cittadino albanese da lui conosciuto e lo aveva riferito a tale "Paolo", anch'egli ritratto in alcune foto. Era stato poi avvicinato dal cittadino albanese che aveva intimato di restituirgli il cellulare altrimenti lo avrebbe investito con l'auto. Il giorno successivo, Petrescu si era recato presso il luogo dove lavorava il cittadino albanese ([OSCURATO:PERSONA]) per contrattare la restituzione del telefonino dietro il pagamento di 40 euro, ma l'interlocutore aveva reagito sferrandogli un pugno. Nel pomeriggio della stessa giornata vi fu l'aggressione dei tre soggetti uno dei quali era [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di Petrescu hanno trovato conferma in quella di Tulipano, titolare del lido balneare ove lavorava [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva riferito l'episodio del telefonino e, nel pomeriggio del 22 giugno 2018, era stato notato nervosissimo dal datore di lavoro e visto andarsene verso le 17,30. La sentenza impugnata richiama altresì le dichiarazioni del teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che Petrescu si era nuovamente recato presso la Stazione dei Carabinieri nella mattinata e nel pomeriggio del 25 giugno 2018, la seconda volta accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], parente di [OSCURATO:PERSONA], con l'intenzione di ritrattare le accuse all'all'imputato. Nel racconto di [OSCURATO:PERSONA], Petrescu "subiva la presenza" di Clirim e, quando quest'ultimo fu fatto allontanare dal Carabiniere, Petrescu ebbe una reazione spropositata, ripetendo che non voleva finire sottoterra, che non voleva morire, e, mentre poi si allontanava con Clirim, Petrescu era stato sentire dirgli di averci provato. Il 2 luglio 2018 Petrescu rendeva una nuova versione che non coinvolgeva [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, si era reso irreperibile. 3. Le varie doglianze del ricorrente sul giudizio di attendibilità della persona offesa sono del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Le conformi sentenze di merito hanno, in termini di rigorosa consequenzialità argomentativa, spiegato la genesi delle versioni successive di Petrescu "liberatorie" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la paura che attanagliava la persona offesa, una paura, peraltro, già palesatasi nell'immediatezza del fatto, allorquando la vittima prima chiese all'operatrice del 118 di non informare le forze dell'ordine, poi manifestò ai Carabinieri la paura di venire uccisa. Quanto alla mancanza di intento calunniatorio, esso è valorizzato in termini ineccepibili dai giudici di merito muovendo - non da un generico riferimento, ma - dal preciso dato fattuale cristallizzato nella registrazione della telefonata al 118 in cui Petrescu chiedeva di non informare le forze dell'ordine, laddove l'episodio dell'alterco collegato al telefonino - sia pure nelle diverse prospettazioni dei due protagonisti - non è certo obliterato dai giudici di merito, che, nell'apparato giustificativo del giudizio di colpevolezza, hanno attribuito ad esso una valenza non centrale. Del tutto astrattizzanti e prive di correlazione con i plurimi, convergenti dati probatori valorizzati dai giudici di merito sono le deduzioni del ricorrente circa la prospettata versione alternativa. Quanto ai riscontri obiettivi, i giudici di merito hanno valorizzato plurimi elementi di conferma delle dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. (la registrazione della telefonata al 118, le testimonianze dei testi di P.G., le dichiarazioni di Tulipano, l'atteggiamento dell'imputato alla vista dei Carabinieri), così facendo buon governo del consolidato principio di diritto in forza del quale le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nell'esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019; Rv. 278195 - 03; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148; Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, Rv. 269397). Al riguardo, l'impugnazione non si confronta, ad esempio, con l'elemento di conferma rappresentato dalla reazione di [OSCURATO:PERSONA] alla vista dei Carabinieri, elemento di sicura valenza individualizzante, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso. Del tutto versate in fatto sono le deduzioni circa il cambiamento di abiti (che, ad esempio, dà per scontato che tutti i tre aggressori si siano macchiati nell'aggressione all'indifeso Petrescu), mentre all'evidenza priva di qualsiasi incidenza sul decisum è la doglianza relativa al prospettato travisamento della prova circa la provenienza dell'aggressione; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si collocano nella fase, chiaramente delineata dai giudici di merito, delle ritrattazioni di Petrescu indotte dalla paura descritta dai testi di p.g., come precisa la sentenza di primo grado che le qualifica come frutto della pressione esercitata sul dichiarante per indurlo a mentire su quanto accaduto. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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