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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 02949/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20166/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in propro e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le ultime due in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Cipro 77 presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata -controricorrente- avverso la sentenza n. 312/16 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta alla adunanza camerale del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].sa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti, in proprio e in nome della loro società ([OSCURATO:SOCIETA]C), hanno impugnato l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate ha chiesto il pagamento di euro 35.000,00 con riferimento ad un atto notarile registrato il 6 agosto 2009, con il quale i contribuenti hanno costituito la predetta società versando il capitale attraverso il conferimento di un fabbricato; ai fini della imposta di registro il valore era stato determinato al netto delle passività e degli oneri accollati alla medesima società, fra cui un mutuo di euro 500.000 garantito da ipoteca, precedentemente stipulato.

In primo grado il ricorso è stato accolto.

L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ha accolto, considerando legittima la riqualificazione giuridica operata dall'ufficio ai sensi dell'articolo 20 del DPR 131/1986 e rilevando che i negozi posti in essere, dati dalla accensione di un mutuo, dalla costituzione di una società, dal conferimento di immobile alla società e dall'accollo del mutuo alla società conferitaria, lasciano emergere l'intento elusivo delle parti.

La CTR osserva inoltre che l'ufficio ha sottratto legittimamente al valore dei beni immobili conferiti le passività non inerenti ai sensi dell'articolo 50 del DPR 131/1986, affermando che l'accensione del mutuo a ridosso del conferimento andava a realizzare in favore dei soci gli stessi effetti di un pagamento in contanti, mentre la società si accollava il debito; il mutuo sarebbe stato invece inerente ove la società, titolare delle licenze e concessioni edilizie, nonché delle opere di ristrutturazione, avesse direttamente richiesto il mutuo bancario; contratto il mutuo dai soci, costoro avrebbero dovuto conferire anche le somme ricevute in prestito e non soltanto il debito; i soci però non hanno tempestivamente conferito le somme mutuate alla società.

Avverso la predetta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria.

Si è costituita l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Il processo è stato sospeso durante la pendenza della questione costituzionale sull'art.20 d.P.R. 131/86 (ordinanza del 2 febbraio 2021).

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo ed unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 50 del DPR 131/986 in relazione all'art. 360, co. 1^, n. 3 c.p.c..

I contribuenti, premessa la trascrizione dell'avviso di accertamento, contestano la sussistenza di intento elusivo, rilevando che essi sono rimasti in società e non hanno ceduto le partecipazioni societarie; deducono che ha errato il giudice d'appello a qualificare l'atto, in adesione alla tesi dell'agenzia, come una compravendita, ed a ritenere l'intento elusivo; deducono altresì che erroneamente è stato ritenuto il difetto di inerenza perché il mutuo è stato contratto per ristrutturare l'immobile conferito ed il relativo importo è stato poi speso dalla società per eseguire i lavori; affermano che non hanno trattenuto il finanziamento per loro ma hanno trasferito alla società stessa l'intero importo del finanziamento.

Il motivo è infondato.

Come si desume dall'avviso di accertamento trascritto in atti, l'ufficio, oltre a ritenere l'atto riqualificabile in considerazione della complessiva operazione negoziale, frazionata in più atti, ha contestato anche il difetto di inerenza, ed il giudice d'appello ha accertato in punto di fatto che le somme ottenute a mutuo non sono state conferite tempestivamente dai soci alla società, e quindi non possono considerarsi oneri inerenti la costituzione della società.

Pertanto, la questione principale -e rilevante a fini della decisione- non è se l'atto tassato, in applicazione dell'art 20 del DPR 131/1986, possa essere o meno riqualificato come una compravendita facendo riferimento ad elementi estrinseci all'atto stesso, ma se la passività che i ricorrenti hanno detratto dalla base imponibile possa considerarsi come una passività inerente, ai sensi dell'art 50 del DPR 131/1986.

La nota vicenda normativa (art. 1, comma 87, lett. a),

I. 27 dicembre 2017, n. 205; art.1, comma 1084,

I. 30 dicembre 2018, n. 145) e costituzionale (C.Cost. sent.nn. 158/20; 39/21) intorno all'esatta portata dell'art.20 cit. e, segnatamente, alla preclusione per l'Amministrazione di riqualificare l'atto presentato alla registrazione sulla base di negozi collegati o di altri elementi estrinseci all'atto stesso, è dunque in realtà irrilevante ai fini della presente lite, la cui causa petendi va infatti individuata, non nella riqualificazione giuridica dell'atto di conferimento ma, ferma restando questa qualificazione, nella corretta rideterminazione della base imponibile in applicazione del criterio di inerenza della passività.

L'art.50 cit., da interpretarsi alla luce della disciplina comunitaria di cui costituisce attuazione (Direttiva CEE n.335/69), impone infatti che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri 'inerenti' al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all'oggetto del trasferimento.

In particolare, nell'ipotesi di conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società (Cass.9209 del 03/04/2019; Cass. 3444 del 14/02/2014; Cass.23234 del 13/11/2015).

Il principio di diritto affermato dal giudice d'appello è pertanto corretto e l'accertamento in fatto sulla circostanza che i soci non abbiano tempestivamente conferito le somme mutuate alla società non è censurabile in questa sede, e del resto non è neppure adeguatamente censurato, limitandosi la parte ad affermare genericamente la circostanza che l'ammontare del mutuo sarebbe poi confluito -in epoca e con modalità non determinate- nei conti correnti della società ed impiegato per pagare i lavori di ristrutturazione dell'immobile.Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, Sezione Quinta civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20166/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in propro e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le ultime due in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Cipro 77 presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata -controricorrente- avverso la sentenza n. 312/16 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta alla adunanza camerale del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].sa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti, in proprio e in nome della loro società ([OSCURATO:SOCIETA]C), hanno impugnato l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate ha chiesto il pagamento di euro 35.000,00 con riferimento ad un atto notarile registrato il 6 agosto 2009, con il quale i contribuenti hanno costituito la predetta società versando il capitale attraverso il conferimento di un fabbricato; ai fini della imposta di registro il valore era stato determinato al netto delle passività e degli oneri accollati alla medesima società, fra cui un mutuo di euro 500.000 garantito da ipoteca, precedentemente stipulato. In primo grado il ricorso è stato accolto. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ha accolto, considerando legittima la riqualificazione giuridica operata dall'ufficio ai sensi dell'articolo 20 del DPR 131/1986 e rilevando che i negozi posti in essere, dati dalla accensione di un mutuo, dalla costituzione di una società, dal conferimento di immobile alla società e dall'accollo del mutuo alla società conferitaria, lasciano emergere l'intento elusivo delle parti. La CTR osserva inoltre che l'ufficio ha sottratto legittimamente al valore dei beni immobili conferiti le passività non inerenti ai sensi dell'articolo 50 del DPR 131/1986, affermando che l'accensione del mutuo a ridosso del conferimento andava a realizzare in favore dei soci gli stessi effetti di un pagamento in contanti, mentre la società si accollava il debito; il mutuo sarebbe stato invece inerente ove la società, titolare delle licenze e concessioni edilizie, nonché delle opere di ristrutturazione, avesse direttamente richiesto il mutuo bancario; contratto il mutuo dai soci, costoro avrebbero dovuto conferire anche le somme ricevute in prestito e non soltanto il debito; i soci però non hanno tempestivamente conferito le somme mutuate alla società. Avverso la predetta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria. Si è costituita l'Agenzia delle entrate con controricorso. Il processo è stato sospeso durante la pendenza della questione costituzionale sull'art.20 d.P.R. 131/86 (ordinanza del 2 febbraio 2021). La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo ed unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 50 del DPR 131/986 in relazione all'art. 360, co. 1^, n. 3 c.p.c.. I contribuenti, premessa la trascrizione dell'avviso di accertamento, contestano la sussistenza di intento elusivo, rilevando che essi sono rimasti in società e non hanno ceduto le partecipazioni societarie; deducono che ha errato il giudice d'appello a qualificare l'atto, in adesione alla tesi dell'agenzia, come una compravendita, ed a ritenere l'intento elusivo; deducono altresì che erroneamente è stato ritenuto il difetto di inerenza perché il mutuo è stato contratto per ristrutturare l'immobile conferito ed il relativo importo è stato poi speso dalla società per eseguire i lavori; affermano che non hanno trattenuto il finanziamento per loro ma hanno trasferito alla società stessa l'intero importo del finanziamento. Il motivo è infondato. Come si desume dall'avviso di accertamento trascritto in atti, l'ufficio, oltre a ritenere l'atto riqualificabile in considerazione della complessiva operazione negoziale, frazionata in più atti, ha contestato anche il difetto di inerenza, ed il giudice d'appello ha accertato in punto di fatto che le somme ottenute a mutuo non sono state conferite tempestivamente dai soci alla società, e quindi non possono considerarsi oneri inerenti la costituzione della società. Pertanto, la questione principale -e rilevante a fini della decisione- non è se l'atto tassato, in applicazione dell'art 20 del DPR 131/1986, possa essere o meno riqualificato come una compravendita facendo riferimento ad elementi estrinseci all'atto stesso, ma se la passività che i ricorrenti hanno detratto dalla base imponibile possa considerarsi come una passività inerente, ai sensi dell'art 50 del DPR 131/1986. La nota vicenda normativa (art. 1, comma 87, lett. a), I. 27 dicembre 2017, n. 205; art.1, comma 1084, I. 30 dicembre 2018, n. 145) e costituzionale (C.Cost. sent.nn. 158/20; 39/21) intorno all'esatta portata dell'art.20 cit. e, segnatamente, alla preclusione per l'Amministrazione di riqualificare l'atto presentato alla registrazione sulla base di negozi collegati o di altri elementi estrinseci all'atto stesso, è dunque in realtà irrilevante ai fini della presente lite, la cui causa petendi va infatti individuata, non nella riqualificazione giuridica dell'atto di conferimento ma, ferma restando questa qualificazione, nella corretta rideterminazione della base imponibile in applicazione del criterio di inerenza della passività. L'art.50 cit., da interpretarsi alla luce della disciplina comunitaria di cui costituisce attuazione (Direttiva CEE n.335/69), impone infatti che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri 'inerenti' al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. In particolare, nell'ipotesi di conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società (Cass.9209 del 03/04/2019; Cass. 3444 del 14/02/2014; Cass.23234 del 13/11/2015). Il principio di diritto affermato dal giudice d'appello è pertanto corretto e l'accertamento in fatto sulla circostanza che i soci non abbiano tempestivamente conferito le somme mutuate alla società non è censurabile in questa sede, e del resto non è neppure adeguatamente censurato, limitandosi la parte ad affermare genericamente la circostanza che l'ammontare del mutuo sarebbe poi confluito -in epoca e con modalità non determinate- nei conti correnti della società ed impiegato per pagare i lavori di ristrutturazione dell'immobile.Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, Sezione Quinta civ
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