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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 37789/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];' [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 22 maggio 2024, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2009/741 del Giudice per l'udienza preliminare di [OSCURATO:PERSONA], riformata dalla Corte di appello di Napoli e definitiva il 20/02/2015; Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 08/06/2017 alla pena di anni due per delitto anteriormente commesso; che il ricorso lamenta l'omessa motivazione sulla memoria difensiva depositata nel corso dell'incidente di esecuzione e sostiene che la condanna sopravvenuta attiene a reati commessi il 04/07/2014 e dunque in epoca successiva alla commissione dei reati oggetto del procedimento nel quale gli era stato concesso il beneficio (01/02/2009); che le doglianze sono palesemente infondate, essendo pacifico in giurisprudenza che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056-01; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Rv. 265724); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];' [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 22 maggio 2024, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2009/741 del Giudice per l'udienza preliminare di [OSCURATO:PERSONA], riformata dalla Corte di appello di Napoli e definitiva il 20/02/2015; Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 08/06/2017 alla pena di anni due per delitto anteriormente commesso; che il ricorso lamenta l'omessa motivazione sulla memoria difensiva depositata nel corso dell'incidente di esecuzione e sostiene che la condanna sopravvenuta attiene a reati commessi il 04/07/2014 e dunque in epoca successiva alla commissione dei reati oggetto del procedimento nel quale gli era stato concesso il beneficio (01/02/2009); che le doglianze sono palesemente infondate, essendo pacifico in giurisprudenza che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056-01; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Rv. 265724); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore
Sentenza Cassazione n. 37789/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris