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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2024

Cassazione n. 09402/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla memoria in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 12/09/2023 il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto in data 31/07/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di rigetto della richiesta di sequestro preventivo della somma di euro 258.560,00, quale profitto del reato di usura nonché di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. proc. pen. - ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 238.560,00, quale profitto del reato di cui all'art. 644, comma primo e quinto, numeri 3 e 4 cod. pen., da rinvenirsi sui conti correnti intestati agli indagati o, comunque, a loro riconducibili.

2. Avverso l'ordinanza collegiale propongono ricorso gli indagati, tramite il comune difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per l'apparente motivazione circa gli interessi o altri vantaggi usurari, senza esplicazione delle ragioni in base alle quali era stato escluso che si trattasse di un'operazione finanziaria, caratterizzata da elevato coefficiente speculativo, concordata tra le parti.

3. Il ricorso - riferito in realtà soltanto all'Ansuini nella parte argomentativa - è inammissibile.

Va ribadito, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in íudícando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093).

3.1. Nel caso in esame, la motivazione si sottrae a rilievi di legittimità, risultando coerente con le risultanze investigative e logica nella struttura argomentativa circa la valenza sintomatica degli indizi, idonei ad integrare il fumus commissi delicti Il Tribunale del riesame ha, infatti, richiamato la narrazione della persona offesa, ritenuta attendibile, evidenziando l'assenza di intenti calunniatori e la volontà di sporgere denuncia solo all'esito della condotta gravemente minatoria subita; l'esistenza di plurimi riscontri (le sommarie informazioni acquisite da persone a conoscenza dei fatti, la conversazione registrata e consegnata alla polizia giudiziaria, gli accertamenti bancari compiuti dalla Guardia di Finanza); il computo di un tasso di interesse pari al 30% della sorte capitale e la connotazione usuraia del prestito.

Al contrario, la tesi difensiva si basa su una "causale del rapporto diversa da quella usuraria" (pag. 2 del ricorso) priva di riscontro e, comunque, irrilevante ai fini dell'accertamento del fumus, alla stregua degli elementi acquisiti.

4. All'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla memoria in atti. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 12/09/2023 il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto in data 31/07/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di rigetto della richiesta di sequestro preventivo della somma di euro 258.560,00, quale profitto del reato di usura nonché di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. proc. pen. - ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 238.560,00, quale profitto del reato di cui all'art. 644, comma primo e quinto, numeri 3 e 4 cod. pen., da rinvenirsi sui conti correnti intestati agli indagati o, comunque, a loro riconducibili. 2. Avverso l'ordinanza collegiale propongono ricorso gli indagati, tramite il comune difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per l'apparente motivazione circa gli interessi o altri vantaggi usurari, senza esplicazione delle ragioni in base alle quali era stato escluso che si trattasse di un'operazione finanziaria, caratterizzata da elevato coefficiente speculativo, concordata tra le parti. 3. Il ricorso - riferito in realtà soltanto all'Ansuini nella parte argomentativa - è inammissibile. Va ribadito, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in íudícando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093). 3.1. Nel caso in esame, la motivazione si sottrae a rilievi di legittimità, risultando coerente con le risultanze investigative e logica nella struttura argomentativa circa la valenza sintomatica degli indizi, idonei ad integrare il fumus commissi delicti Il Tribunale del riesame ha, infatti, richiamato la narrazione della persona offesa, ritenuta attendibile, evidenziando l'assenza di intenti calunniatori e la volontà di sporgere denuncia solo all'esito della condotta gravemente minatoria subita; l'esistenza di plurimi riscontri (le sommarie informazioni acquisite da persone a conoscenza dei fatti, la conversazione registrata e consegnata alla polizia giudiziaria, gli accertamenti bancari compiuti dalla Guardia di Finanza); il computo di un tasso di interesse pari al 30% della sorte capitale e la connotazione usuraia del prestito. Al contrario, la tesi difensiva si basa su una "causale del rapporto diversa da quella usuraria" (pag. 2 del ricorso) priva di riscontro e, comunque, irrilevante ai fini dell'accertamento del fumus, alla stregua degli elementi acquisiti. 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2024 I
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