Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34456/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivo di ricorso, relativi alla responsabilità penale e alla mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte (il primo), volto a sollecitare una diversa valutazione della prova ed una diversa ricostruzione fattuale e, dall'altra (il secondo), in quanto strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivo di ricorso, relativi alla responsabilità penale e alla mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte (il primo), volto a sollecitare una diversa valutazione della prova ed una diversa ricostruzione fattuale e, dall'altra (il secondo), in quanto strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 34456/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris