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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24033/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 21831/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma , Viale G iuseppe Mazzini n. 73 , presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.38/A, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l egale r appresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 28 , presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2937/2020 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 17giugno 2020, notificata il 19 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo che: - aveva conferito mandato al detto professionista per: a) recuperare le somme spettantigli a titolo di provvigioni non pagate e di indennità di fine rapporto in seguito alla disdetta del contratto di agenzia da lui stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammontanti al complessivo importo di Euro 101.824,96; b) recuperare le somme spettantigli a titolo di indennità di fine rapporto in seguito alla disdetta di altro contratto di agenzia da lui stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]., ammontanti al complessivo importo di Euro 56.011,33; c) recuperare la somma di Euro 665,37, spettantegli quale creditore chirografario della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa; - peraltro, il professionista era rimasto inerte e non aveva esercitato le predette azioni, omettendo di introdurre dinanzi al Tribunale di Roma i giudizi per i quali aveva ricevuto il mandato professionale; - a causa di tale inadempimento egli aveva subìto un pregiudizio, consistente nella mancata percezione dei suindicati importi e nella conseguente necessità di accendere un mutuo ipotecario, con esborso della somma di oltre 43.000,00 Euro, al fine di esercitare il diritto di riscatto di un immobile.Sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] domandò che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato al risarcimento del danno.

Si costituì in giudizio il convenuto, il quale chiese l’autorizzazione a chiamare in giudizio la sua società di assicurazione, [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo, nei confronti di questa, domanda di garanzia condizionata all’eventuale soccombenza; pur non contestando le circostanze di fatto allegate dall’attore, sollevò, inoltre , l’eccezione di prescrizione decennale dell’azione risarcitoria esercitata dal cliente, invocando il rigettodella domanda.

Si costituì altresì la compagnia assicurativa chiamata i n causa , eccependo l’inoperatività della polizza.

Il Tribunale accolse l’eccezione di prescrizione con riguardo ai capi di domanda concernenti la responsabilità professionale per la mancata introduzione dei giudizi volti al recupero delle somme derivanti dallo scioglimento dei contratti di agenzia intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con la [OSCURATO:SOCIETA].; ritenne, invece, non provato il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno subìto dal cliente con riferimento al mancato recupero della somma di Euro 665,37 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poiché l’attore non aveva dedotto quale attività professionale il convenuto avesse posto in essere e quale risultato avesse conseguito, talché doveva ritenersi mancante la prova che una diversa condotta del l’avvocato avrebbe probabilmente determinato il conseguimento del risultato di recuperare, anche parzialmente, il credito.

Sulla base di queste argomentazioni, il primo giudice rigettò la domanda principale, non provvide su quella connessa di garanzia, e compensò le spese. 2.La Corte d’appello di Roma , adìta con impugnazione principale dallo [OSCURATO:PERSONA] e con appelli incidentali condizionati dall’Albanese e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettato la prima , ha dichiarato assorbiti i secondi e ha condannato l’appellante principale alle spese del grado nei confronti sia del professionista che della società di assicurazione, sui rilievi: I-che erano inammissibili, ex art. 342 cod. proc. civ. , le conclusioni rassegnate in ordine al la pretesa responsabilità professionale dell’Albanese con riguardo all’omesso recupero della somma di Euro 665,37,dal momento che, con l’atto di appello, lo [OSCURATO:PERSONA] non si era posto in «contrapposizione argomentativa» rispetto alla statuizione del primo giudice,il quale aveva ritenuto non dimostrato il nesso causale tra la condotta del professionista e il dannosubìto dal cliente in ragione della mancata prova dell’esito probabilmente positivo di una condotta diversa; ciò, in quanto i motivi di appello –come le richieste istruttorie – riguardavano unicamente l’individuazione del dies a quo della prescrizionedel vantato credito risarcitorio; II- che, sotto tale profilo – e dunque con riguardo ai capi di domanda concernenti il mancato recupero del credito derivante dalla risoluzione dei due contratti di agenzia –, andava confermata la statuizione del Tribunale, che aveva individuato il dies a quo del termine decennale di prescrizione nelmomento in cui era maturata la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 cod. civ. , rispetto al credito provvigionale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (26 aprile 1999: cinque anni dall’ultimo atto interruttivo costituito da una lettera di messa in mora del 26 aprile 1994) e nel momento in cui era maturata la decadenza annuale, ex art. 1751 cod. civ. , rispetto al credito da indennità di fine rapporto vantato verso la [OSCURATO:SOCIETA]. (1° febbraio 2000: un anno dallo scioglimento del rapporto avvenuto il 1° febbraio 1999); III- che , pertanto , l’azione verso l’avvocato si era prescritta , a seguito del decorso dell’ordinario termine decennale, per il primo credito, il giorno 26 aprile 2009 e, per il secondo, il giorno 1° febbraio 2010, dovendo quindi reputarsi tardivo l’atto interruttivoinvocato dal creditore,rappresentato dalla lettera raccomandata del 19 luglio 2011, contenente l’espressa richiesta di risarcimento del danno, con invito al professionista ad inoltrare denuncia alla propria compagnia assicurativa; IV-che priva di pregio era l’argomentazione secondo cui il termine di prescrizione sarebbe invece cominciato a decorrere dall’aprile 2011, momento in cui lo [OSCURATO:PERSONA], assunte informazioni presso la cancelleria del Tribunale di Roma, aveva acquisito la consapevolezza che l’Albanese non aveva introdotto i giudizi recuperatori: ciò, in quanto, per un verso, nella responsabilità contrattuale, il dies a quo della prescrizione andrebbe determinato con riferimento al momento oggettivo in cui il danno è venuto in essere nella sfera giuridica del danneggiato ( è stata citata la pronuncia n. 5504 del 2012 di questa Corte); per altro verso, l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, ex art. 2935 cod. civ., sarebbe solo quellache deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l’esercizio, e non anche quellache deriva da impedimenti soggettivi o di fatto, come l’ignoranza del fatto generatore del diritto medesimo da parte del titolare, ove il danno sia comunque percepibileall’esterno (è stata citata la pronuncia n. 19193del 2015 di questa Corte); IV– che , infine, l e indagini in base alle quali il primo giudice aveva accertato la data in cui il danno si era verificato (con conseguente individuazione del termine iniziale della prescrizione) non erano state censurate ed erano coperte da giudicato interno.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte romana ricor re [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi.

Rispondono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Solo il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata «nullità della sentenza o del procedimento per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 2935, 2941, n. 8, e 2944 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. , per non avere la Corte di appello di Roma posto a fondamento della decisione (ossia al fine del rigetto dell’eccezione di prescrizione) i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite».

Il ricorrente deduce che, sin dal primo grado, aveva specificamente allegato (e documentato mediante il deposito della corrispondenza intercorsa con il professionista) le circostanze che quest’ultimo, in un primo momento (e per diversi anni), lo aveva ripetutamente rassicurato circa l’avvenuta introduzione e la persistente pendenza dei due giudizi recuperatori, mentre, in un secondo momento (dopo anni di false informazioni e mendaci rassicurazioni), aveva riconosciuto di essere invece rimasto inerte e aveva ammesso la propria responsabilità, dapprima con un fax del 16 giugno 2011, poi con una lettera raccomandata del 3 agosto 2011.

Tali circostanze non erano state contestate in giudizio dal convenuto e di tale non contestazione aveva dato atto il giudice d’appello, senza,però, trarne le dovute implicazioni in ordine al rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Albanese.

Infatti, avuto riguardo a tali non contestate circostanze, il giudice d’appello, in p rimo luogo, avrebbe dovuto ritenere accertata una attività pluriennale di occultamento dell’evento dannoso da parte del debitore, idonea, ex art. 2941 n. 8 cod. civ. , a sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento sino alla scoperta del dolo da parte del creditore, o comun que , ex art. 2935 cod. civ., a procrastinarne il dies a quo; in secondo luogo, in applicazione della regola di cui all’art. 1176 cod. civ., avrebbe dovuto escludere l’esigibilità dal creditore di un comportamento diverso da quello da lui effettivamente pos to in essere ; in terzo luogo, avuto riguardo al contegno confessorio con cui l’Albanese aveva riconosciuto la propria responsabilità, avrebbe dovuto ritenere altresì accertato il compimento di un atto diriconoscimento del diritto da parte del debitore, id oneo ad interromperela prescrizione, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ.. 1.1.Il motivo è infondato. 1.1.a.La dedotta violazione del principio di non contestazione n on sussiste,in quanto il giudice del merito ha posto a fondamento della statuizione di accoglimentodell’eccezione di prescrizione proprio i fatti dedotti dall’attore, dando attoche essi non erano stati contestati dal convenuto.

La Corte d’appello, infatti, non ha dubitato che il professionista avesse tenuto il duplice contegno denunciato dal cliente (contegno diretto, dapprima, a fornire false informazioni e mendacirassicurazioni circa l’adempimento dell’incarico e, successivamente , a riconoscere, invece, con le comunicazioni del 16 giugno e del 3 agosto 2011, il proprio inadempimento), ma ha ritenuto irrilevante questo duplice contegno ai fini della decorrenza e della maturazione del termine prescrizionale,osservando che l’unico atto interruttivo posto in essere dal creditore (la raccomandata del 19 luglio 2011) era sopravvenuto alla scadenzadel predetto termine, verificatasi, per il primo credito, in data 26 aprile 2009 e, per il secondo, in data 1° febbraio 2010.

La Corte territoriale, dunque, ha implicitamente ma univocamente escluso che nel primo contegno del professionista fosse ravvisabile l’occultamento doloso del debito di cui all’art.2941 n. 8 cod. civ. (con efficacia sospensiva della prescrizione),o addirittura il fatto impeditivo di cui all’art. 2935 cod. civ., e che nel secondo contegno fosse ravvisabile il riconoscimento del diritto di cui all’art.2944 cod. civ. (con efficacia interruttiva della prescrizione medesima).1.1.b.Premesso che l’accertamento della sussistenza, o me no , di tali circostanze,ai fini del decorso del termine di prescrizione nel caso concreto, costituisce un accertamento di merito , come tale insindacabile in sede di legittimità se debitamente motivato, deve osservarsiche esso accertamento – nella fattispecie – è stato fondato su presupposti del tutto corretti in iure.

Infatti, da un lato, è evidente che , in via generale, l a mera, ancorchéreiterata, affermazione del debitore di avere adempiuto non costituisce ex sedoloso occultamento del debito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2941 n. 8 cod. civ., giacché, ove si secondasse una simile opinione, dovrebbe coerentemente ritenersi che l’ effetto sospensivo della prescrizione previsto da tale disposizione si produrrebbe in ogni ipotesi in cui l’allegazione del creditore circa l’inadempimento del debitore sia oggetto di contestazione da parte di quest’ultimo.Dall’altro lato, è altrettanto evidente che l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2944 cod. civ. consegue all’atto di riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui tale atto sia stato posto in essere in pendenza del termine dellaprescrizione medesima, non anche allorché – come nella fattispecie – esso ter mine sia già decorso, giacché in tal caso la prescrizione è ormai maturata e , essendosi in tal modo irreversibilmente prodotto l’effetto estintivo del diritto, non può più essere interrotta.Allo stesso modo, infine, l’ammissione di non avere adempiuto non è incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione poiché, ai fini della interruzione dellaprescrizione, ilriconoscimento del diritto (che è un atto negoziale) è configurabile solo nella contemporanea presenza dei requisiti dell a volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della recettizietà e dell’esternazione ( Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8248; Cass. 15/06/2018, n. 15893; Cass. 18/06/2020, n. 11803), la cui valutazione spetta al giudice del merito.Esclusa la sussistenza,oltre che dell’error in procedendo derivante dalla dedotta violazione del principio di non contestazione, anche degli errores in iudicando derivanti dalla denunciata violazione degli artt.2935, 2941 e 2944 cod. civ., il primo motivodi ricorso deve , dunque, essere rigettato.

2. Con il secondo motivo viene denunciata «nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 132 n. 4 cod. proc. civ.e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.360 n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte di Appello ammesso delle prove decisive ai fini del giudizio con motivazione apparente».

Il ricorrente deduce il carattere decisivo delle istanzeistruttorie ( da lui ritualmente formulate con la seconda memoria di cui all’art.183, sesto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , ma indebitamente disattese dal giudice del merito), aventi ad oggetto l’ammissione di una prova per testimoni e dell’interrogatorio formale del convenuto , finalizzat i a dimostrare che quest’ultimo , dando rassicurazioni per anni sul fatto di avere introdotto i giudizi recuperatori, aveva effettuato il doloso occultamento dell’esistenza del debito, cui avrebbe dovuto attribuirsi effetto sospensivo della prescrizione.

2.1. Il motivo va disatteso. 2.1.a.

Esso , precisamente, è inammissibile, in quanto difetta di autosufficienza sulla avvenuta, o meno, riproposizione delle istanze istruttorie in sede di conclusioni di primo grado e in grado di appello. 2.1.b.Ove fosse possibile la sua delibazione nel merito, il motivo sarebbe poi anche manifestamente infondato.

Per un verso, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito non è apparente, poiché essa ha argomentato sia sulla circostanza che l’esame del secondo motivo di appello (diretto censurare la de cisione del giudice di primo grado con cui erano s tate respinte le istanze istruttorie) restava assorbito dalla st at u i zione di rigetto del primo motivo (p. 10 della sentenza impugnata) , sia sulla circostanza che l’oggettodi tali richieste istruttorie era circoscritto alla «individuazione del dies quo per il computo della prescrizione del diritto azionato» (p. 8 dellasentenza medesima).

Per altro verso, proprio in ragione dell’oggetto della prova orale invocata, i fatti descritti nei relativi capitoli, in quanto non contestati, non avevano bisogno di essere provati, sicché il provvedimento di non ammissione,riguardando una prova sostanzialmente irrilevante, lungi dall’essere censurabile, è perfettamente legittimo.

Il secondo motivo, dunque, va dichiarato inammissibile.

3. Con il terzo motivo viene denuncia ta « violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello di Roma dichiarato la sussistenza di giudicato interno sulla data di perfezionamento del danno patito dal sig. [OSCURATO:PERSONA]».

Secondo il ricorrente, erroneamente il giudice del meritoavrebbe ritenuto formato il giudicato sull’accertamento delle date di maturazione della prescrizione quinquennale relativa ai crediti da lui vantati nei confronti dellaRoma [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (26 aprile 1999) e della decadenza annuale dei crediti vantati verso la [OSCURATO:SOCIETA]. (1° febbraio 2000); date che, alla stregua dell’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, sono state assunte come il dies a quo della prescrizione decennale del credito risarcitorio da lui azionato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Il motivo è infondato.

Da un lato, non risulta, dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte,che [OSCURATO:PERSONA] avesse contestato né l’accertamento relativo alledate di scioglimento dei due rapporti di agenzia (26 aprile 1994 e 1° febbraio 1999) né che, rispetto ai crediti prov v igionali derivanti dal primo e a quello di indennità percessazione del rapporto derivante dal secondo,si applicassero, rispettivamente, la prescrizione quinquennale (ex art. 2948 cod. civ.) e la decadenza annuale (ex art. 1751, comma 6, cod. civ.).

Dall’altro lato, con le ragioni poste a fondamento del motivo di ricorso per cassazione in esame, il ricorrente deduce che con l’atto di appello aveva bensì censurato l’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il professionista non avrebbe «intrapreso i giudizi per i quali aveva ricevuto mandato professionale» (evidenziando che, al contrario, egli aveva allegato che l’Albanese, con riguardo alla pratica relativa alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo dichiarato inammissibile dal Pretore del lavoro di Roma: pp.24 - 25 del ricorso), ma non deduce di avere specificamente censurato l’accertamento relativo all’epoca di risoluzione dei due rapporti di agenzia e all’applicabilità ai crediti da essi derivanti, rispettivamente, della disciplina della prescrizione quinquennale e di quella della decadenza annuale, né di avere allegato la sussistenza di specifiche cause interruttive o sospensive del predetto termine prescrizionale.

Il terzo motivo va,quindi, rigettato .

4. Con il quarto motivo viene denunciata « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello di Roma dichiaratoprescritto il diritto fatto valere in giudizio dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ossia per la erronea individuazione del termine a quo per il computo della prescrizione decennale del diritto risarcitorio».

Il ricorrente contesta la correttezza in iure della tesi – cui è acceduto il giudice d’appello – volta ad individuare il dies a quo della prescrizione nelle date del 26 aprile 2009 e 1° febbraio 2010, anziché nell’aprile 2011, epoca in cui il danno sarebbe divenuto effettivamente percepibile e riconoscibile (viene citata, al riguardo, la nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 583 del 2008,in tema di danni conseguenti ad emotrasfusioni con sangue infetto). 4.1.Anche il quarto motivo è infondato.

La Corte di merito, infatti,non ha disapplicato il principio di diritto invocato dal ricorrente, ma ha correttamente ritenuto che, nella fattispecie, il momento in cui il danno avrebbe potuto essere percepito dal creditorecoincideva proprio con la maturazione della prescrizione e della decadenza delle azioni recuperatoriein relazione ai due cessati rapporti di agenzia(26 aprile 1999 e 1° febbraio 20 00) ; coerentemente con tale corretto giudizio, la Corte territoriale ha quindi assunto tali date come dies a quo della prescrizione decennale del credito risarcitorio contrattuale vantato dal cliente verso il professionista inadempiente; credito che, in mancanza di tempestivi atti interruttivi, si era dunque inesorabilmente pre scritto , in relazione al primo rapporto, alla data del 26 aprile 2009 e , in relazione al se co ndo rapporto, alladata del 1° febbraio 2010.

Anche il quarto motivo, pertanto, deve essere rigettato.

5. C on il quinto motivo viene denuncia ta « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91e 92 cod. proc. civ., 132 n. 4 cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di A ppello di Roma posto a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite sia dell’appellato che della terza chiamata in causa».

5.1. Il quinto motivo è manifestamente infondato , dal momento che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale l’attore soccombente risponde delle spese del chiamato dal convenuto, tranne l’ipotesi – non verificatosi nella fattispecie – di manifesta infondatezza della chiamata ( ex aliis , Cass.14/05/2012, n. 7431; Cass. 25/09/2019, n. 23948; Cass. 06/12/2019, n. 31889; Cass., 18/04/2023, n. 10364).6.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S pagnol deve essere rigettato. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.

M .

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 3.000,00, oltre le spese forfetarie, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 21831/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma , Viale G iuseppe Mazzini n. 73 , presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.38/A, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l egale r appresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 28 , presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2937/2020 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 17giugno 2020, notificata il 19 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo che: - aveva conferito mandato al detto professionista per: a) recuperare le somme spettantigli a titolo di provvigioni non pagate e di indennità di fine rapporto in seguito alla disdetta del contratto di agenzia da lui stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammontanti al complessivo importo di Euro 101.824,96; b) recuperare le somme spettantigli a titolo di indennità di fine rapporto in seguito alla disdetta di altro contratto di agenzia da lui stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]., ammontanti al complessivo importo di Euro 56.011,33; c) recuperare la somma di Euro 665,37, spettantegli quale creditore chirografario della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa; - peraltro, il professionista era rimasto inerte e non aveva esercitato le predette azioni, omettendo di introdurre dinanzi al Tribunale di Roma i giudizi per i quali aveva ricevuto il mandato professionale; - a causa di tale inadempimento egli aveva subìto un pregiudizio, consistente nella mancata percezione dei suindicati importi e nella conseguente necessità di accendere un mutuo ipotecario, con esborso della somma di oltre 43.000,00 Euro, al fine di esercitare il diritto di riscatto di un immobile.Sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] domandò che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato al risarcimento del danno. Si costituì in giudizio il convenuto, il quale chiese l’autorizzazione a chiamare in giudizio la sua società di assicurazione, [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo, nei confronti di questa, domanda di garanzia condizionata all’eventuale soccombenza; pur non contestando le circostanze di fatto allegate dall’attore, sollevò, inoltre , l’eccezione di prescrizione decennale dell’azione risarcitoria esercitata dal cliente, invocando il rigettodella domanda. Si costituì altresì la compagnia assicurativa chiamata i n causa , eccependo l’inoperatività della polizza. Il Tribunale accolse l’eccezione di prescrizione con riguardo ai capi di domanda concernenti la responsabilità professionale per la mancata introduzione dei giudizi volti al recupero delle somme derivanti dallo scioglimento dei contratti di agenzia intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con la [OSCURATO:SOCIETA].; ritenne, invece, non provato il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno subìto dal cliente con riferimento al mancato recupero della somma di Euro 665,37 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poiché l’attore non aveva dedotto quale attività professionale il convenuto avesse posto in essere e quale risultato avesse conseguito, talché doveva ritenersi mancante la prova che una diversa condotta del l’avvocato avrebbe probabilmente determinato il conseguimento del risultato di recuperare, anche parzialmente, il credito. Sulla base di queste argomentazioni, il primo giudice rigettò la domanda principale, non provvide su quella connessa di garanzia, e compensò le spese. 2.La Corte d’appello di Roma , adìta con impugnazione principale dallo [OSCURATO:PERSONA] e con appelli incidentali condizionati dall’Albanese e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettato la prima , ha dichiarato assorbiti i secondi e ha condannato l’appellante principale alle spese del grado nei confronti sia del professionista che della società di assicurazione, sui rilievi: I-che erano inammissibili, ex art. 342 cod. proc. civ. , le conclusioni rassegnate in ordine al la pretesa responsabilità professionale dell’Albanese con riguardo all’omesso recupero della somma di Euro 665,37,dal momento che, con l’atto di appello, lo [OSCURATO:PERSONA] non si era posto in «contrapposizione argomentativa» rispetto alla statuizione del primo giudice,il quale aveva ritenuto non dimostrato il nesso causale tra la condotta del professionista e il dannosubìto dal cliente in ragione della mancata prova dell’esito probabilmente positivo di una condotta diversa; ciò, in quanto i motivi di appello –come le richieste istruttorie – riguardavano unicamente l’individuazione del dies a quo della prescrizionedel vantato credito risarcitorio; II- che, sotto tale profilo – e dunque con riguardo ai capi di domanda concernenti il mancato recupero del credito derivante dalla risoluzione dei due contratti di agenzia –, andava confermata la statuizione del Tribunale, che aveva individuato il dies a quo del termine decennale di prescrizione nelmomento in cui era maturata la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 cod. civ. , rispetto al credito provvigionale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (26 aprile 1999: cinque anni dall’ultimo atto interruttivo costituito da una lettera di messa in mora del 26 aprile 1994) e nel momento in cui era maturata la decadenza annuale, ex art. 1751 cod. civ. , rispetto al credito da indennità di fine rapporto vantato verso la [OSCURATO:SOCIETA]. (1° febbraio 2000: un anno dallo scioglimento del rapporto avvenuto il 1° febbraio 1999); III- che , pertanto , l’azione verso l’avvocato si era prescritta , a seguito del decorso dell’ordinario termine decennale, per il primo credito, il giorno 26 aprile 2009 e, per il secondo, il giorno 1° febbraio 2010, dovendo quindi reputarsi tardivo l’atto interruttivoinvocato dal creditore,rappresentato dalla lettera raccomandata del 19 luglio 2011, contenente l’espressa richiesta di risarcimento del danno, con invito al professionista ad inoltrare denuncia alla propria compagnia assicurativa; IV-che priva di pregio era l’argomentazione secondo cui il termine di prescrizione sarebbe invece cominciato a decorrere dall’aprile 2011, momento in cui lo [OSCURATO:PERSONA], assunte informazioni presso la cancelleria del Tribunale di Roma, aveva acquisito la consapevolezza che l’Albanese non aveva introdotto i giudizi recuperatori: ciò, in quanto, per un verso, nella responsabilità contrattuale, il dies a quo della prescrizione andrebbe determinato con riferimento al momento oggettivo in cui il danno è venuto in essere nella sfera giuridica del danneggiato ( è stata citata la pronuncia n. 5504 del 2012 di questa Corte); per altro verso, l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, ex art. 2935 cod. civ., sarebbe solo quellache deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l’esercizio, e non anche quellache deriva da impedimenti soggettivi o di fatto, come l’ignoranza del fatto generatore del diritto medesimo da parte del titolare, ove il danno sia comunque percepibileall’esterno (è stata citata la pronuncia n. 19193del 2015 di questa Corte); IV– che , infine, l e indagini in base alle quali il primo giudice aveva accertato la data in cui il danno si era verificato (con conseguente individuazione del termine iniziale della prescrizione) non erano state censurate ed erano coperte da giudicato interno. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte romana ricor re [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. Rispondono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Solo il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata «nullità della sentenza o del procedimento per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 2935, 2941, n. 8, e 2944 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. , per non avere la Corte di appello di Roma posto a fondamento della decisione (ossia al fine del rigetto dell’eccezione di prescrizione) i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite». Il ricorrente deduce che, sin dal primo grado, aveva specificamente allegato (e documentato mediante il deposito della corrispondenza intercorsa con il professionista) le circostanze che quest’ultimo, in un primo momento (e per diversi anni), lo aveva ripetutamente rassicurato circa l’avvenuta introduzione e la persistente pendenza dei due giudizi recuperatori, mentre, in un secondo momento (dopo anni di false informazioni e mendaci rassicurazioni), aveva riconosciuto di essere invece rimasto inerte e aveva ammesso la propria responsabilità, dapprima con un fax del 16 giugno 2011, poi con una lettera raccomandata del 3 agosto 2011. Tali circostanze non erano state contestate in giudizio dal convenuto e di tale non contestazione aveva dato atto il giudice d’appello, senza,però, trarne le dovute implicazioni in ordine al rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Albanese. Infatti, avuto riguardo a tali non contestate circostanze, il giudice d’appello, in p rimo luogo, avrebbe dovuto ritenere accertata una attività pluriennale di occultamento dell’evento dannoso da parte del debitore, idonea, ex art. 2941 n. 8 cod. civ. , a sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento sino alla scoperta del dolo da parte del creditore, o comun que , ex art. 2935 cod. civ., a procrastinarne il dies a quo; in secondo luogo, in applicazione della regola di cui all’art. 1176 cod. civ., avrebbe dovuto escludere l’esigibilità dal creditore di un comportamento diverso da quello da lui effettivamente pos to in essere ; in terzo luogo, avuto riguardo al contegno confessorio con cui l’Albanese aveva riconosciuto la propria responsabilità, avrebbe dovuto ritenere altresì accertato il compimento di un atto diriconoscimento del diritto da parte del debitore, id oneo ad interromperela prescrizione, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ.. 1.1.Il motivo è infondato. 1.1.a.La dedotta violazione del principio di non contestazione n on sussiste,in quanto il giudice del merito ha posto a fondamento della statuizione di accoglimentodell’eccezione di prescrizione proprio i fatti dedotti dall’attore, dando attoche essi non erano stati contestati dal convenuto. La Corte d’appello, infatti, non ha dubitato che il professionista avesse tenuto il duplice contegno denunciato dal cliente (contegno diretto, dapprima, a fornire false informazioni e mendacirassicurazioni circa l’adempimento dell’incarico e, successivamente , a riconoscere, invece, con le comunicazioni del 16 giugno e del 3 agosto 2011, il proprio inadempimento), ma ha ritenuto irrilevante questo duplice contegno ai fini della decorrenza e della maturazione del termine prescrizionale,osservando che l’unico atto interruttivo posto in essere dal creditore (la raccomandata del 19 luglio 2011) era sopravvenuto alla scadenzadel predetto termine, verificatasi, per il primo credito, in data 26 aprile 2009 e, per il secondo, in data 1° febbraio 2010. La Corte territoriale, dunque, ha implicitamente ma univocamente escluso che nel primo contegno del professionista fosse ravvisabile l’occultamento doloso del debito di cui all’art.2941 n. 8 cod. civ. (con efficacia sospensiva della prescrizione),o addirittura il fatto impeditivo di cui all’art. 2935 cod. civ., e che nel secondo contegno fosse ravvisabile il riconoscimento del diritto di cui all’art.2944 cod. civ. (con efficacia interruttiva della prescrizione medesima).1.1.b.Premesso che l’accertamento della sussistenza, o me no , di tali circostanze,ai fini del decorso del termine di prescrizione nel caso concreto, costituisce un accertamento di merito , come tale insindacabile in sede di legittimità se debitamente motivato, deve osservarsiche esso accertamento – nella fattispecie – è stato fondato su presupposti del tutto corretti in iure. Infatti, da un lato, è evidente che , in via generale, l a mera, ancorchéreiterata, affermazione del debitore di avere adempiuto non costituisce ex sedoloso occultamento del debito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2941 n. 8 cod. civ., giacché, ove si secondasse una simile opinione, dovrebbe coerentemente ritenersi che l’ effetto sospensivo della prescrizione previsto da tale disposizione si produrrebbe in ogni ipotesi in cui l’allegazione del creditore circa l’inadempimento del debitore sia oggetto di contestazione da parte di quest’ultimo.Dall’altro lato, è altrettanto evidente che l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2944 cod. civ. consegue all’atto di riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui tale atto sia stato posto in essere in pendenza del termine dellaprescrizione medesima, non anche allorché – come nella fattispecie – esso ter mine sia già decorso, giacché in tal caso la prescrizione è ormai maturata e , essendosi in tal modo irreversibilmente prodotto l’effetto estintivo del diritto, non può più essere interrotta.Allo stesso modo, infine, l’ammissione di non avere adempiuto non è incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione poiché, ai fini della interruzione dellaprescrizione, ilriconoscimento del diritto (che è un atto negoziale) è configurabile solo nella contemporanea presenza dei requisiti dell a volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della recettizietà e dell’esternazione ( Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8248; Cass. 15/06/2018, n. 15893; Cass. 18/06/2020, n. 11803), la cui valutazione spetta al giudice del merito.Esclusa la sussistenza,oltre che dell’error in procedendo derivante dalla dedotta violazione del principio di non contestazione, anche degli errores in iudicando derivanti dalla denunciata violazione degli artt.2935, 2941 e 2944 cod. civ., il primo motivodi ricorso deve , dunque, essere rigettato. 2. Con il secondo motivo viene denunciata «nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 132 n. 4 cod. proc. civ.e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.360 n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte di Appello ammesso delle prove decisive ai fini del giudizio con motivazione apparente». Il ricorrente deduce il carattere decisivo delle istanzeistruttorie ( da lui ritualmente formulate con la seconda memoria di cui all’art.183, sesto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , ma indebitamente disattese dal giudice del merito), aventi ad oggetto l’ammissione di una prova per testimoni e dell’interrogatorio formale del convenuto , finalizzat i a dimostrare che quest’ultimo , dando rassicurazioni per anni sul fatto di avere introdotto i giudizi recuperatori, aveva effettuato il doloso occultamento dell’esistenza del debito, cui avrebbe dovuto attribuirsi effetto sospensivo della prescrizione. 2.1. Il motivo va disatteso. 2.1.a. Esso , precisamente, è inammissibile, in quanto difetta di autosufficienza sulla avvenuta, o meno, riproposizione delle istanze istruttorie in sede di conclusioni di primo grado e in grado di appello. 2.1.b.Ove fosse possibile la sua delibazione nel merito, il motivo sarebbe poi anche manifestamente infondato. Per un verso, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito non è apparente, poiché essa ha argomentato sia sulla circostanza che l’esame del secondo motivo di appello (diretto censurare la de cisione del giudice di primo grado con cui erano s tate respinte le istanze istruttorie) restava assorbito dalla st at u i zione di rigetto del primo motivo (p. 10 della sentenza impugnata) , sia sulla circostanza che l’oggettodi tali richieste istruttorie era circoscritto alla «individuazione del dies quo per il computo della prescrizione del diritto azionato» (p. 8 dellasentenza medesima). Per altro verso, proprio in ragione dell’oggetto della prova orale invocata, i fatti descritti nei relativi capitoli, in quanto non contestati, non avevano bisogno di essere provati, sicché il provvedimento di non ammissione,riguardando una prova sostanzialmente irrilevante, lungi dall’essere censurabile, è perfettamente legittimo. Il secondo motivo, dunque, va dichiarato inammissibile. 3. Con il terzo motivo viene denuncia ta « violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello di Roma dichiarato la sussistenza di giudicato interno sulla data di perfezionamento del danno patito dal sig. [OSCURATO:PERSONA]». Secondo il ricorrente, erroneamente il giudice del meritoavrebbe ritenuto formato il giudicato sull’accertamento delle date di maturazione della prescrizione quinquennale relativa ai crediti da lui vantati nei confronti dellaRoma [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (26 aprile 1999) e della decadenza annuale dei crediti vantati verso la [OSCURATO:SOCIETA]. (1° febbraio 2000); date che, alla stregua dell’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, sono state assunte come il dies a quo della prescrizione decennale del credito risarcitorio da lui azionato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Il motivo è infondato. Da un lato, non risulta, dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte,che [OSCURATO:PERSONA] avesse contestato né l’accertamento relativo alledate di scioglimento dei due rapporti di agenzia (26 aprile 1994 e 1° febbraio 1999) né che, rispetto ai crediti prov v igionali derivanti dal primo e a quello di indennità percessazione del rapporto derivante dal secondo,si applicassero, rispettivamente, la prescrizione quinquennale (ex art. 2948 cod. civ.) e la decadenza annuale (ex art. 1751, comma 6, cod. civ.). Dall’altro lato, con le ragioni poste a fondamento del motivo di ricorso per cassazione in esame, il ricorrente deduce che con l’atto di appello aveva bensì censurato l’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il professionista non avrebbe «intrapreso i giudizi per i quali aveva ricevuto mandato professionale» (evidenziando che, al contrario, egli aveva allegato che l’Albanese, con riguardo alla pratica relativa alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo dichiarato inammissibile dal Pretore del lavoro di Roma: pp.24 - 25 del ricorso), ma non deduce di avere specificamente censurato l’accertamento relativo all’epoca di risoluzione dei due rapporti di agenzia e all’applicabilità ai crediti da essi derivanti, rispettivamente, della disciplina della prescrizione quinquennale e di quella della decadenza annuale, né di avere allegato la sussistenza di specifiche cause interruttive o sospensive del predetto termine prescrizionale. Il terzo motivo va,quindi, rigettato . 4. Con il quarto motivo viene denunciata « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello di Roma dichiaratoprescritto il diritto fatto valere in giudizio dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ossia per la erronea individuazione del termine a quo per il computo della prescrizione decennale del diritto risarcitorio». Il ricorrente contesta la correttezza in iure della tesi – cui è acceduto il giudice d’appello – volta ad individuare il dies a quo della prescrizione nelle date del 26 aprile 2009 e 1° febbraio 2010, anziché nell’aprile 2011, epoca in cui il danno sarebbe divenuto effettivamente percepibile e riconoscibile (viene citata, al riguardo, la nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 583 del 2008,in tema di danni conseguenti ad emotrasfusioni con sangue infetto). 4.1.Anche il quarto motivo è infondato. La Corte di merito, infatti,non ha disapplicato il principio di diritto invocato dal ricorrente, ma ha correttamente ritenuto che, nella fattispecie, il momento in cui il danno avrebbe potuto essere percepito dal creditorecoincideva proprio con la maturazione della prescrizione e della decadenza delle azioni recuperatoriein relazione ai due cessati rapporti di agenzia(26 aprile 1999 e 1° febbraio 20 00) ; coerentemente con tale corretto giudizio, la Corte territoriale ha quindi assunto tali date come dies a quo della prescrizione decennale del credito risarcitorio contrattuale vantato dal cliente verso il professionista inadempiente; credito che, in mancanza di tempestivi atti interruttivi, si era dunque inesorabilmente pre scritto , in relazione al primo rapporto, alla data del 26 aprile 2009 e , in relazione al se co ndo rapporto, alladata del 1° febbraio 2010. Anche il quarto motivo, pertanto, deve essere rigettato. 5. C on il quinto motivo viene denuncia ta « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91e 92 cod. proc. civ., 132 n. 4 cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di A ppello di Roma posto a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite sia dell’appellato che della terza chiamata in causa». 5.1. Il quinto motivo è manifestamente infondato , dal momento che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale l’attore soccombente risponde delle spese del chiamato dal convenuto, tranne l’ipotesi – non verificatosi nella fattispecie – di manifesta infondatezza della chiamata ( ex aliis , Cass.14/05/2012, n. 7431; Cass. 25/09/2019, n. 23948; Cass. 06/12/2019, n. 31889; Cass., 18/04/2023, n. 10364).6.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S pagnol deve essere rigettato. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 3.000,00, oltre le spese forfetarie, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà at
Sentenza Cassazione n. 24033/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris