CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 40036/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, quale giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento, da parte della Sez. 3 n. 28577 del 2019, ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ingiunzione di demolizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emessa in base alla sentenza di [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 2002, orami irrevocabile. Nella sentenza di annullamento con rinvio della Sez. 3 n. 28577 del 2019 si legge che "il Tribunale ha revocato l'ordine di demolizione ... senza nulla argomentare in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. Un tale percorso argonnentativo si rivela meramente apparente perché l'indagine che si richiedeva al giudice di merito, secondo il principio richiamato, avrebbe dovuto comportare una verifica, seppur incidenter tantum, della correttezza dell'iter seguito dalla pubblica amministrazione; risulta evidente, quindi, l'elusione dell'obbligo di motivazione". 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento in esame, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, anche in relazione alla regola di giudizio espressa dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento, atteso che il giudice si è limitato, ancora una volta, a recepire l'opinione del tecnico comunale, escusso nel procedimento, fondato su un orientamento del Consiglio di Stato, senza, tuttavia, verificare il mutamento della disciplina o l'effettivo rigetto dell'istanza di condono. 3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto risulta del tutto a-specifico, atteso che il ricorrente si è limitato ad asserire che il giudice dell'esecuzione ha aderito a-criticamente all'opinione del tecnico comunale escusso, senza, tuttavia, confrontarsi con le puntuali argomentazioni del provvedimento impugnato, che, superando la lacuna motivazionale riscontrata dalla Suprema Corte nell'ordinanza annullata, ha escluso la condonabilità del manufatto impugnato, richiamando la consolidata giurisprudenza civile, secondo cui, in tema di abusi edilizi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994, i limiti di cubatura cui è condizionata la sanabilità dell'abusi sono riferibili anche agli edifici ad uso non residenziale, secondo un'interpretazione che valorizzi l'intenzione del legislatore di porre un limite inderogabile alla sanabilità ricollegato all'entità oggettiva degli abusi edilizi e, di conseguenza, della lesione inferta ai valori espressi dalla normativa urbanistica a tutela di un interesse pubblico preminente, non rilevando in senso contrario le disposizioni di deroga ("ai limiti di cubatura di cui al comma 1") dell'art. 39, comma 16, della stessa legge, che si riferiscono unicamente al pagamento (e alla misura) dell'oblazione, e non alla condonabilità dell'abuso (Sez. 1 civile, n. 4640 del 26/02/2009, Rv. 607037 - 01). Del resto, in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 91 45 del 1/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763). Va, dunque, ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 — 01). 2.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo alcuna ragione di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 3 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]