CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12538-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliati in R1VIA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6016/15/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata 11 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR Sicilia che rigettava l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria confermando la pronuncia della CTP di Catania dove erano apprezzate le ragioni dei contribuenti in materia di maggiore imposta IVA sul presupposto che le cessioni effettuate di contribuenti nei confronti di società maltesi non potessero essere qualificate come intracomunitarie, e quindi non suscettibili di non imponibilità ex artt. 41 e 50 del DL 331/1993. I contribuenti spiegavano controricorso chiedendo la :dunione del giudizio con quello proposto dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6016/15/2020 riportante R.G. n. 3758/2021 mai riuniti, nemmeno in appello. CONSIDERATO Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, Ric. 2021 n. 12538 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le malte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018). Ritenuto pertanto necessaria la trattazione congiunta dei ricorsi della società e dei singoli contribuenti, essendo un caso di litisconsorzio necessario, va disposto il rinvio a nuovo ruolo per la riunione con il giudizio avente R.G. n. 3758/2021. PQM Ric. 2021 n. 12538 sez. MT - ud. 22-06-2022 -3- La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il giudiz