CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 46051/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della Corte d'appello de L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza per estinzione del reato per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello de L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 150 di multa pronunciata dal Tribunale di Pescara il 15 maggio 2017 per il delitto di invasione arbitraria di un edificio di edilizia popolare sito in Pescara. (pi 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con unico motivo di ricorso, l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, risultando dagli atti che la condotta di occupazione era cessata il 28 novembre 2012 per l'intervenuto sfratto per morosità dell'imputata. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Il ricorrente muove da un presupposto di fatto smentito dal tenore di entrambe le sentenze, ove si dà atto che l'accertamento della condotta di arbitraria invasione avvenne il 10 dicembre 2012, in epoca successiva all'eseguito sfratto, come attestato dalla rottura della muratura della porta d'ingresso dell'abitazione e dall'esistenza al suo interno di effetti personali dell'imputata. In tale situazione, e considerata la natura permanente del delitto in parola (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 0; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458 - 0; Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003, Minichini, Rv. 227692 - 0), il decorso del termine di prescrizione va fissato al 15 maggio 2017, data della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, sicché il reato non è ancora prescritto. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aola 9menico Gallo e ...›2 D