CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/12/2019 dalla Corte d'Appello di Lecce - Sez. dist. Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto agli effetti penali, ed il rigetto del ricorso agli effetti civili ; Lette le conclusioni del difensore della parte civile ANCONA Giuseppe, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con la conferma della sentenza in grado di appello; Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ovvero, in subordine, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce - Sez. dist.Taranto ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, in data 07/01/2019, con la quale NEGLIA Angelo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa in danno di ANCONA Giuseppe (legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché al risarcimento dei danni subiti dalla predetta società, costituitasi parte civile. 2. Ricorre per cassazione il NEGLIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla lesione dei diritti difensivi e al difetto motivazionale del provvedimento di decadenza dalla prova testimoniale adottato dal Tribunale di Taranto all'udienza conclusiva del giudizio di primo grado. Ripercorrendo nel dettaglio la vicenda processuale, il difensore censura la sentenza impugnata per aver disatteso il corrispondente motivo di appello. In particolare, si evidenzia che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fissata per l'esame dell'imputato e del teste indicato dalla difesa, già citato e non comparso) il giudice aveva chiamato il processo alle ore 9.25 e, in assenza delle parti private (poco dopo sopraggiunte), aveva rinviato il processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] previa declaratoria di decadenza della difesa dalla prova testimoniale, stante l'assenza del teste. I difensori della parte civile e dell'imputato, giunti poco dopo nell'aula di udienza, avevano invano chiesto di poter riaprire il verbale (dovendo il difensore del NEGLIA depositare la prova della citazione del teste e il certificato attestante l'impedimento di quest'ultimo: produzioni effettuate alle 10.15 in Cancelleria, come riconosciuto dal giudicante alla successiva udienza del 07/01/2019). Nel corso di tale nuova udienza, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca del provvedimento di decadenza, ribadendo la motivazione imperniata sull'assenza dei difensori e del teste al momento della chiamata del processo alla precedente udienza (pur dando comunque atto dell'avvenuto deposito in cancelleria della certificazione relativa all'impedimento del teste, alle 10.15 dello stesso 29/10/2018). Su tali basi, il difensore censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la circostanza che il processo era stato rinviato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per esigenze di ufficio (circostanza rilevabile dalla trascrizione dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dallo statino di udienza allegato al ricorso), e per non aver considerato tratto le necessarie conclusioni dall'assoluta assenza di motivazione del provvedimento di revoca, adottabile solo a seguito dell'inerzia della parte nella citazione (circostanza nella specie insussistente). Si lamenta 2 altresì la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., in quanto il teste deceduto avrebbe consentito l'esatta ricostruzione dell'intera vicenda, consentendo di ricondurla nell'ambito di un inadempimento civilistico correlato alla sopraggiunta crisi di liquidità in cui si era trovato il ricorrente. 2.2. Vizio di motivazione, anche per travisamento, in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza impugnata per aver disatteso la tesi difensiva (secondo cui appunto vi era stato un mero inadempimento del NEGLIA, che aveva in precedenza puntualmente pagato le forniture di merce ordinate alla persona offesa) ritenendo, sulla scorta di quanto affermato dall'ANCONA, che una delle fatture comprovanti i pregressi rapporti, emessa per un consistente importo (la n. 445, per Euro 19.000) quasi equivalente a quello della fattura rimasta impagata (la n. 446, per Euro 19.360), fosse frutto di un mero errore. Al riguardo, il difensore evidenzia che era stata lo stesso difensore di parte civile a dichiarare (e a produrre una scheda contabile, allegata all'odierno ricorso) attestante l'effettività dell'operazione di cui alla fattura 445 e l'intervenuto pagamento della somma ivi indicata (si trattava di un'operazione di esportazione all'estero). Alla luce di tale travisamento e delle conseguenti ricadute in ordine all'attendibilità della persona offesa, il difensore censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato al NEGLIA. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione (ritenendo non manifestamente infondate le censure proposte sul fronte processuale, ma decisiva la mancata deduzione in appello della decisività del teste revocato), ed il rigetto del ricorso quanto agli effetti civili, ritenendo incensurabile il percorso argomentativo della sentenza in ordine alla fattura n. 445. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, ed impone anzitutto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., non ricorrendo situazioni di immediato proscioglimento nel merito ai sensi del comma 2 del predetto articolo - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il reato estinto per l'intervenuto decorso, alla data odierna, del termine massimo di prescrizione. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, vengono in rilievo le risultanze del fascicolo processuale, esaminato da questa Suprema Corte in considerazione della tipologia di censura sollevata. Emerge in particolare: che all'udienza del 3 [OSCURATO:DATA_NASCITA], constatata l'assenza del teste indicato dalla difesa e regolarmente citato, il Tribunale rinviò la causa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che a tale udienza il processo venne chiamato alle ore 9.25 ed il Giudice, constatata l'assenza delle parti, dichiarò decaduta la difesa dell'imputato dalla prova testimoniale, stante l'assenza del teste, rinviando per esame imputato e discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che pochi minuti dopo il difensore dell'imputato e quello di parte civile chiesero concordemente la riapertura del verbale onde consentire al primo di depositare il certificato medico attestante l'impedimento del teste, istanza respinta dal Giudice che avrebbe concluso a breve la propria udienza, e che diede indicazioni al difensore di depositare il certificato in cancelleria (tali circostanze si ricavano pianamente dalla trascrizione del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui le parti e lo stesso Giudicante ricostruiscono quanto accaduto nell'occasione precedente); che alla predetta udienza il difensore del NEGLIA chiese la revoca dell'ordinanza dichiarativa della decadenza dalla prova testimoniale, in considerazione della predetta certificazione medica; che tale richiesta fu respinta dal giudice, con motivazione che si riportava all'accertata assenza, all'udienza precedente, di tutte le parti al momento della chiamata del processo. 3.1. Il corrispondente motivo di appello è stato disatteso dalla Corte territoriale, secondo la quale non vi era prova del fatto che il 29/10/2018 "il processo, al pari dell'intera udienza, fosse stato rinviato per esigenze di ufficio" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Si tratta peraltro di un'affermazione che non tiene conto di quanto emerge dalla già richiamata trascrizione dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui il Giudice dà atto dell'avvenuta presentazione del certificato attestante l'impedimento del teste "in data 29/10/2018, soltanto alle dieci e quindici e che il magistrato aveva già chiuso il verbale avendo poi terminato la sua attività di udienza". Il dato risulta confermato dalla certificazione allegata al ricorso, da cui emerge che nella predetta data l'udienza tenuta dal GOT d.ssa Lavecchia iniziò alle ore 9.10 e terminò alle 10.03, con successivo subentro di altro giudicante. Tale circostanza rende ragione della condotta tenuta dalla d.ssa Lavecchia, altrimenti poco comprensibile avuto riguardo alla plausibile giustificazione offerta e soprattutto alla concorde richiesta delle parti private di riaprire il verbale, onde consentire al difensore del NEGLIA il deposito del certificato: il rigetto di tale richiesta, con indicazione al difensore sopraggiunto di depositare il certificato in cancelleria, appare infatti un ragionevole contemperamento delle ragioni processuali con l'esigenza di chiudere in tempi brevi la propria udienza. In tale contesto, peraltro, il rigetto della richiesta di revocare l'ordinanza di decadenza dalla prova testimoniale, formulata dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in forza del certificato medico attestante l'impedimento del teste, e 4 depositato in cancelleria alle 10.15 del 29/10/2018, risulta evidentemente viziata, anche perché fondata sulla sola assenza delle parti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. È totalmente assente, in altri termini, qualsiasi tipo di riferimento all'insussistenza - comprovata dal predetto certificato - di condotte inerti da parte della difesa, e soprattutto qualsiasi approfondimento in ordine alla eventuale sopravvenuta superfluità della prova testimoniale tempestivamente richiesta e regolarmente ammessa (cfr. sul punto Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166, secondo cui «la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti»). 4. Fondato è anche l'ulteriore motivo di ricorso. La Corte territoriale ha motivato la propria decisione di conferma della sentenza di condanna valorizzando - per l'individuazione del "dolo iniziale" nella condotta del NEGLIA - quanto affermato dalla persona offesa in relazione al fatto che mentre le fatture n. 279 e 257 del 2010, regolarmente pagate, comprovavano l'esistenza di pregressi rapporti commerciali andati a buon fine, "l'esibita fattura n. 445 era evidentemente errata, perché sostituita su richiesta dello stesso imputato con la n. 446, unica corrispondente alla fornitura della merce consegnata" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Anche in questo caso, la trascrizione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avvalora la contraria prospettazione difensiva. Risulta infatti che, prima della chiusura dell'istruttoria, il difensore di parte civile produsse - con chiari intenti correttivi delle dichiarazioni del proprio assistito - una scheda contabile attestante il fatto che le fatture n 445 e n. 446 erano riferite ad altrettanti carichi di merce, e che solo la prima di esse venne pagata (cfr. pag. 7 ud. 07/01/2019). Si tratta di un elemento di intuitiva evidenza nell'indagine relativa all'elemento psicologico del reato ascritto al NEGLIA, che è stato totalmente pretermesso nel percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata anche agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. In quella sede, dovrà essere anche valutata la richiesta di rifusione delle spese, sostenute dalla parte civile nel presente grado.5 P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione e annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spe