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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15884/2026

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mone Cecchin e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come perlegge- controricorrente –Numero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2286/2023,pubblicata in data 21 novembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, in liquidazione coattaamministrativa, deducendo di vantare un credito risarcitorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale, nella sua qualità di ex Direttoregenerale, erano stati contestati numerosi atti di mala gestio, tantoche nei suoi confronti era stata promossa azione di responsabilità, loconveniva in giudizio, unitamente alla coniuge [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che venisse accertata la inefficacia dell’atto dicompravendita del 28 luglio 2015, con cui il Sorato aveva ceduto allamoglie, comproprietaria, la quota di un mezzo indiviso di diversiimmobili siti nei Comuni di Jesolo e di Noale.Il convenuto, resistendo alla domanda, replicava che i benioggetto dell’atto impugnato erano stati venduti ad un prezzo congruoe che tra le parti era stato sottoscritto, in data 14 maggio 2015, unverbale di conciliazione, per effetto del quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutoagire solo per chiedere il risarcimento di fatti pregiudizievoli di cuifosse venuta a conoscenza in epoca successiva, purché caratterizzatida dolo o colpa grave.Il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda revocatoria.2.

La Corte d’appello, pronunciando sul gravame proposto dalSorato, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendosussistenti i presupposti dell’azione pauliana.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione dellasuddetta sentenza, sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. inNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026liquidazione coatta amministrativa.4.

Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denunzia‹‹violazione /falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 2901 c.c. ed all’art.2697 cod. civ.››.

Attinge la decisione impugnata nella parte in cuiessa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] vanti una legittima aspettativa di credito,lamentando che la Corte d’appello avrebbe trascurato di valutare“criticamente” le ipotesi conclusive contenute nelle relazioni ispettivedella [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e fondato il proprio convincimento sul solo fattoche lo stesso ricorrente era destinatario di provvedimenti sanzionatorida parte di Consob e di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.Sostiene che gli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono del tuttoinsufficienti per poter affermare la sussistenza di una ragione dicredito che non si rivelava “prima facie” pretestuosa.1.1.

La censura è infondata.1.2.

Essa contrasta con il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di azionerevocatoria ordinaria, l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata dicredito, comprensiva della ragione o aspettativa.

È, pertanto,sufficiente che non si tratti di credito manifestamento pretestuoso(cfr. Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11755; Cass., sez. 6 – 3,19/02/2020, n. 4212) e non vi è un onere di preventiva introduzionedel giudizio di accertamento del credito, come si evince dallagiurisprudenza in materia di prescrizione (Cass., 16293/16 e Cass., n.1084/11).

Come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.9440 del 2004, la ragione di credito costituisce "titolo diNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte delgiudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale delcredito, ma un accertamento in via principale in ordine alla nonmanifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo dilegittimazione all'azione.Pertanto, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, èidoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fontecontrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio,sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere dellaqualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria,ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizionecompiuto dal debitore, coerentemente con la funzione propriadell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori,bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio deldebitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramenteeventuali.

Pertanto agli effetti della esperibilità dell'azione revocatorianon è necessario un credito del terzo certo ed attuale ovvero unapretesa obbligatoria liquida ed esigibile, bastando la presenza anchedi una semplice aspettativa che non si rilevi "prima facie"assolutamente pretestuosa e, quindi, si atteggi come probabile nellasua esistenza, ancorché non sia stata definitivamente accertata: nonè quindi necessario dare compiuta prova della fondatezza del creditovantato (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze Cass., 11/2/2005,n. 2748; Cass., 24/7/2003 n. 11471; Cass., 18/3/2003 n. 3981;Cass., 17/10/2001 n. 12678; Cass., 29/10/1999 n. 12144).Ne segue che non è censurabile la statuizione della corte di meritoche ha riconosciuto alla odierna controricorrente la titolarità dellaposizione soggettiva, tutelabile ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.,ritenendo che la pretesa creditoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] non potesseconsiderarsi ictu oculi pretestuosa, stante la pendenza dell’azioneNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026sociale di responsabilità.Al riguardo, la Corte d’appello, pur dando atto che non risultavadefinito il giudizio avente ad oggetto l’azione di responsabilità,pendente davanti alla Sezione Specializzata per le Imprese delTribunale di Venezia, ha sottolineato che l’aspettativa non poteva dirsiprima facie pretestuosa, emergendo dalla documentazione prodottadalla [OSCURATO:PERSONA] che il Sorato aveva svolto il ruolo di direttore generale dal18 marzo 2008 al 12 maggio 2015 e che, insieme ad altriamministratori, era stato destinatario di provvedimenti sanzionatorida parte di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e della Consob; con l’ulteriore precisazioneche tali provvedimenti, ‹‹seppure impugnati e non comportantinecessariamente la fondatezza dell’addebito sul piano dellaresponsabilità civile, tuttavia – considerata la specifica competenzadei predetti enti e l’approfondita istruttoria che li ha [aveva] preceduti– possono [potevano] essere tenuti in considerazione quali elementiindiziari al fine di escludere la manifesta pretestuosità della pretesarisarcitoria›› (pag. 7 della motivazione).Non valgono a smentire la rilevanza di tali provvedimenti leargomentazioni svolte dal ricorrente che richiama un precedente diquesta Corte (Cass., n. 13679/2018), dato che tale pronuncia è stataresa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un’azione diresponsabilità contro gli amministratori, sede in cui deve esseresvolto l’accertamento della responsabilità, rilevando piuttosto nelpresente giudizio l’esistenza di una “legittima aspettativa” di credito,senza che si debba porre in essere una ulteriore delibazione sullafondatezza o meno della pretesa creditoria.Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha reputato chel’esistenza di provvedimenti sanzionatori a carico del Soratocostituissero elementi di per sé sufficienti a far ritenere che l’azionerisarcitoria esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] non potesse ritenersiNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026manifestamente pretestuosa.2.

Con il secondo motivo, deducendo la ‹‹violazione/falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ. in relazione all’art. 2901 cod. civ.,nonché agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed all’art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ.››, il ricorrente impugna la decisionegravata per avere ritenuto infondata l’eccezione di improponibilitàdell’azione pur a fronte della rinuncia della [OSCURATO:PERSONA] in conseguenzadella sottoscrizione del verbale di conciliazione del maggio 2015.Nel muovere critiche all’interpretazione fornita dalla Corted’appello, precisa che il rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] era statoconsensualmente risolto con effetto dal 15 maggio 2015 attraverso lasottoscrizione di un verbale di conciliazione presso la Commissioneparitetica di conciliazione delle controversie individuali di lavoro; intale verbale, oltre ad essere previsto che [OSCURATO:PERSONA] di Vicenzadovesse corrispondere la somma lorda di euro 3.600.000,00 a titolodi incentivo all’esodo, le parti avevano convenuto una reciprocarinuncia ad ogni pretesa, anche di carattere risarcitorio, comunqueconnessa al rapporto di lavoro.

In particolare, nella clausola 10 laBanca aveva rinunciato ad ogni possibile azione o pretesa nei suoiconfronti, ma da tale rinuncia dovevano restare escluse “le eventualiconseguenze pregiudizievoli derivanti dal suo comportamento dolosoo per colpa grave riconducibile alle funzioni espletate” di cui la Bancaera venuta a conoscenza in epoca successiva alla sottoscrizione delverbale.

Assume che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto effettiva conoscenza deicontegni allo stesso contestati ancor prima della sottoscrizione delverbale di conciliazione, come emergeva da alcune ammissioniprovenienti dall’allora Presidente della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2.1.

La censura è inammissibile.Numero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/20262.2.

Anzitutto non può invocarsi l’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. poiché il disposto dell’art. 360, comma quarto, cod.proc. civ., ratione temporis applicabile, prevede che ‹‹quando lapronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per lestesse ragioni, inerenti i medesimi fatti, poste a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3)e 4)››.

Nella specie, l’onere di provare la diversità delle ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado rispetto a quelleposte a base della sentenza di rigetto dell’appello non è stato assoltodal ricorrente.2.3.

Parimenti inammissibile è il motivo laddove si contesta aigiudici di appello di avere male interpretato l’accordo, in quantol’interpretazione delle clausole rientra tra i compiti esclusivi delgiudice di merito, per cui «La parte che, con il ricorso per cassazione,intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamentonell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi arichiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invecel'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed inparticolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia daglistessi discostato, non potendo le censure risolversi nella meracontrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve esserel'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiatal'altra.» (Cass., n. 28319 del 28/11/2017, cfr. anche Cass. n. 27136del 15/11/2017; Cass., n. 16987/2018).Numero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/20262.4.

Alla sanzione dell’inammissibilità neppure si sottrae il motivoin disamina quando si contesta che i giudici d’appello abbiano ritenutonon provato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], alla data dell’accordo, non “avessecontezza delle condotte di mala gestio successivamente riscontratedalle autorità di vigilanza a carico del Sorato”.

Emerge evidente, sottotale profilo, che il ricorrente, sotto l’apparente deduzione di vizi diviolazione di legge, rimette in discussione la valutazione dellerisultanze istruttorie operata dalla Corte d’appello, la quale ha, alcontrario, ritenuto non provato l’assunto dell’appellante, oraricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, alla data del 14 maggio2015, avesse contezza delle condotte illecite successivamenteriscontrate dalle autorità di vigilanza a carico del suo ex direttoregenerale, ulteriormente precisando che a tal fine non potevanoconsiderarsi sufficienti “le difese asseritamente svolte dall’exPresidente della [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio dio responsabilità,peraltro neppure documentate nell’odierno giudizio” (pag. 7 dellamotivazione della sentenza).Con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, il giudiced’appello ha, a tal fine, valorizzato: a) il provvedimento di Bancad’Italia datato 8 luglio 2016, da cui “si evince che le verifiche ispettivedella BCE si sono concluse nel luglio 2015 (in epoca successiva allastipula del verbale di conciliazione) e che la medesima BCE harichiesto alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’esercizio deisuoi poteri sanzionatori”; b) il fatto che “le contestazioni formali acarico del Sorato per le numerose violazioni risultavano notificate nelluglio 2016 (v. pag. 4 – 35 allegato alla nota di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia cit. sub.All. 7 fascicolo attore di primo grado); c) il successivo provvedimentodi [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 30.5.2917 [con cui ] sono state applicate aSamuele Sorato due sanzioni…; d) “le plurime sanzioni applicate daConsob, notificate nell’aprile del 2017 e, quindi, anch’esse “successiveNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026al verbale di conciliazione”; e) la circostanza che “le indaginipreliminari del procedimento penale iscritto, tra gli altri, a carico delSorato, si sono concluse… in data successiva alla stipula del verbale diconciliazione”.Con la doglianza svolta si sollecita un riesame, non consentito insede di legittimità, dell’apprezzamento delle suddette risultanzeistruttorie.

Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamentodei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. 5,22/11/2023, n. 32505).3.

Con il terzo motivo è dedotta la ‹‹violazione/falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. inrelazione all’art. 2901 cod. civ.›› e si censura la sentenza impugnataper avere ritenuto sussistenti i presupposti, sia oggettivi siasoggettivi, dell’azione revocatoria.3.1.

Il motivo per come formulato investe profili meramentefattuali e ripropone difese già svolte nella fase di merito e giàadeguatamente vagliate dai giudici di secondo grado, cosicché nonsfugge alla declaratoria d’inammissibilità.3.2.

Partendo dall’eventus damni, il ricorrente imputa alla Corted’appello di non avere considerato che: - i beni oggetto diNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026compravendita [costituivano] una quota indivisa e la soddisfazionedell’eventuale creditore sarebbe stata difficile indipendentementedall’atto di cui [si è chiesta] la revoca; - il prezzo pattuito dalle partlper tale quota indivisa sarebbe stato “addirittura superiore al valoredi mercato”; - il Sorato era coobbligato in solido con “una pluralità disoggetti… alcuni dei quali ben patrimonializzati” e comunque eranostate “chiamate in garanzia le compagnie di assicurazione… [ al fine ]di essere manlevato per la denegata ipotesi di accertamento di unaqualsivoglia sua responsabilità”.Come è noto, il presupposto oggettivo dell’azione (cd. eventusdamni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo compromettatotalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anchequando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anchesoltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggioreincertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con laconseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare talimodificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale,mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di taleazione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfareampiamente le ragioni del creditore (cfr., Cass., n. 16221/2019;Cass., n. 19207/2018, Cass., n. 7767/2007).In conformità a tale principio la Corte territoriale ha confermato lasussistenza dell’eventus damni, considerato, per un verso, che “lasostituzione dell’immobile venduto con il denaro ricevuto inpagamento costituisce di per sé un danno alle ragioni creditorie….comportando tale variazione una maggiore incertezza o difficoltànel soddisfacimento del credito” e, per altro verso, che l’odiernoricorrente non aveva offerto prova di un eventuale residuo patrimoniocapiente.Tale conclusione non può essere scalfita dalla “presenza di altriNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026soggetti passivi”, dal momento che nel caso di solidarietà passiva,l’eventus damni va comunque accertato con esclusivo riferimento allasituazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, nonrilevando l’indagine sull’eventuale solvibilità dei coobbligati (Cass.,04/12/2019, n. 31654; Cass., 12/05/2022, n. 15257).Neppure può attribuirsi rilevanza al fatto che il Sorato, nell’azionedi responsabilità, abbia chiamato in causa le compagnie diassicurazione, chiedendo di essere manlevato da qualsiasiresponsabilità, in quanto, come puntualizzato dalla Corte d’appello,non risulta neanche ‹‹comprovata la copertura assicurativa a frontedegli specifici atti di mala gestio contestati››.3.3.

Con specifico riferimento all’elemento soggettivo, il ricorrentesostiene che i danni lamentati dalla [OSCURATO:PERSONA] “si sarebbero verificatisuccessivamente all’atto di compravendita di cui è causa e quindi nonsarebbe possibile affermare che il credito è sorto anteriormenteall’atto oggetto di revocatoria”; da qui la necessità di verificare anchela sussistenza dell’animus nocendi e la partecipatio fraudis in capo alterzo acquirente.Anche sotto tale profilo la censura è parimenti inammissibile.Come ben puntualizzato dalla Corte d’appello, ‹‹il credito vantatodalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza è sorto anteriormente alla vendita deibeni immobili, poiché trova causa nelle condotte di mala gestio delSorato descritte nell’atto introduttivo del giudizio di responsabilità,che sono antecedenti rispetto all’atto da revocare››.I giudici d’appello hanno fatto buon governo del principio secondocui “qualora il credito presupposto dell’azione revocatoria derivi da undispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento diinsorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suoaccertamento giudiziale (Cass., n. 22161/2019).

Trattandosi inNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026particolare di credito risarcitorio da fatto illecito, occorre fareriferimento, al fine di stabilire se l’atto revocando sia anteriore oposteriore al sorgere del credito, alla data di commissione dell’illecitoche ha cagionato il danno (Cass. n. 1968/2009).

Alla stregua di taliprincipi, deve ritenersi che al momento della stipula del contratto dicompravendita, il credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Sorato era giàesistente, trovando esso fondamento nella condotta di mala gestioposta in essere nel corso del rapporto di lavoro ed oggetto di azionedi responsabilità.Acclarato dunque che il credito è anteriore all’atto dicompravendita, si rileva che, in tema di azione revocatoria ordinaria,quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito,come nel caso all'esame, unica condizione per il suo esercizio è laconoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragionicreditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analogaconsapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilosoggettivo, va accomunata a quella del debitore; la relativa prova puòessere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto algiudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ovecongruamente motivato (Cass., 30/12/2014, n. 27546; Cass.,17/08/2011, n. 17327; Cass., 11/02/2005, n. 2748).E la Corte di merito, nella specie, ha adeguatamente motivato inrelazione alla consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragionicreditorie in capo ai predetti, in linea con l’orientamento soprarichiamato.Quanto al Sorato la Corte d’appello ha posto in rilievo che questiha disposto degli immobili immediatamente dopo essersi dimessodalla carica di Direttore generale, nella consapevolezza dipregiudicare le ragioni creditorie, e, quanto all’acquirente, non si èlimitata a considerare il rapporto di coniugio, ma ha pure tenutoNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026conto “del brevissimo lasso di tempo intercorso tra le dimissioni delSorato e l’atto impugnato; “delle peculiarità del medesimo atto, con ilquale la Bartolato, pur essendo già comproprietaria dei beni immobiliper la quota del 50%, con la conseguente facoltà di godimento ex art.1102 c.c., ha acquistato la restante quota intestata al coniugeseppure gravata dal diritto d’uso … e dal diritto di abitazione vitalizio,riservati non solo al disponente, ma anche ai propri figli, con diritto diaccrescimento”, nonché che “il Sorato ha disposto del propriorestante patrimonio tramite vendita contestuale di una pluralità dibeni”.La valutazione operata dai giudici di merito non è adeguatamentecensurata dal ricorrente che, anche in questa sede, reitera lemedesime contestazioni già svolte in grado di appello.4.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro4.200,00 (di cui euro 4.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 6 marzo 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mone Cecchin e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come perlegge- controricorrente –Numero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2286/2023,pubblicata in data 21 novembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, in liquidazione coattaamministrativa, deducendo di vantare un credito risarcitorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale, nella sua qualità di ex Direttoregenerale, erano stati contestati numerosi atti di mala gestio, tantoche nei suoi confronti era stata promossa azione di responsabilità, loconveniva in giudizio, unitamente alla coniuge [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che venisse accertata la inefficacia dell’atto dicompravendita del 28 luglio 2015, con cui il Sorato aveva ceduto allamoglie, comproprietaria, la quota di un mezzo indiviso di diversiimmobili siti nei Comuni di Jesolo e di Noale.Il convenuto, resistendo alla domanda, replicava che i benioggetto dell’atto impugnato erano stati venduti ad un prezzo congruoe che tra le parti era stato sottoscritto, in data 14 maggio 2015, unverbale di conciliazione, per effetto del quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutoagire solo per chiedere il risarcimento di fatti pregiudizievoli di cuifosse venuta a conoscenza in epoca successiva, purché caratterizzatida dolo o colpa grave.Il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda revocatoria.2. La Corte d’appello, pronunciando sul gravame proposto dalSorato, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendosussistenti i presupposti dell’azione pauliana.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione dellasuddetta sentenza, sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. inNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026liquidazione coatta amministrativa.4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denunzia‹‹violazione /falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 2901 c.c. ed all’art.2697 cod. civ.››. Attinge la decisione impugnata nella parte in cuiessa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] vanti una legittima aspettativa di credito,lamentando che la Corte d’appello avrebbe trascurato di valutare“criticamente” le ipotesi conclusive contenute nelle relazioni ispettivedella [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e fondato il proprio convincimento sul solo fattoche lo stesso ricorrente era destinatario di provvedimenti sanzionatorida parte di Consob e di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.Sostiene che gli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono del tuttoinsufficienti per poter affermare la sussistenza di una ragione dicredito che non si rivelava “prima facie” pretestuosa.1.1. La censura è infondata.1.2. Essa contrasta con il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di azionerevocatoria ordinaria, l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata dicredito, comprensiva della ragione o aspettativa. È, pertanto,sufficiente che non si tratti di credito manifestamento pretestuoso(cfr. Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11755; Cass., sez. 6 – 3,19/02/2020, n. 4212) e non vi è un onere di preventiva introduzionedel giudizio di accertamento del credito, come si evince dallagiurisprudenza in materia di prescrizione (Cass., 16293/16 e Cass., n.1084/11). Come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.9440 del 2004, la ragione di credito costituisce "titolo diNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte delgiudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale delcredito, ma un accertamento in via principale in ordine alla nonmanifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo dilegittimazione all'azione.Pertanto, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, èidoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fontecontrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio,sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere dellaqualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria,ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizionecompiuto dal debitore, coerentemente con la funzione propriadell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori,bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio deldebitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramenteeventuali. Pertanto agli effetti della esperibilità dell'azione revocatorianon è necessario un credito del terzo certo ed attuale ovvero unapretesa obbligatoria liquida ed esigibile, bastando la presenza anchedi una semplice aspettativa che non si rilevi "prima facie"assolutamente pretestuosa e, quindi, si atteggi come probabile nellasua esistenza, ancorché non sia stata definitivamente accertata: nonè quindi necessario dare compiuta prova della fondatezza del creditovantato (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze Cass., 11/2/2005,n. 2748; Cass., 24/7/2003 n. 11471; Cass., 18/3/2003 n. 3981;Cass., 17/10/2001 n. 12678; Cass., 29/10/1999 n. 12144).Ne segue che non è censurabile la statuizione della corte di meritoche ha riconosciuto alla odierna controricorrente la titolarità dellaposizione soggettiva, tutelabile ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.,ritenendo che la pretesa creditoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] non potesseconsiderarsi ictu oculi pretestuosa, stante la pendenza dell’azioneNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026sociale di responsabilità.Al riguardo, la Corte d’appello, pur dando atto che non risultavadefinito il giudizio avente ad oggetto l’azione di responsabilità,pendente davanti alla Sezione Specializzata per le Imprese delTribunale di Venezia, ha sottolineato che l’aspettativa non poteva dirsiprima facie pretestuosa, emergendo dalla documentazione prodottadalla [OSCURATO:PERSONA] che il Sorato aveva svolto il ruolo di direttore generale dal18 marzo 2008 al 12 maggio 2015 e che, insieme ad altriamministratori, era stato destinatario di provvedimenti sanzionatorida parte di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e della Consob; con l’ulteriore precisazioneche tali provvedimenti, ‹‹seppure impugnati e non comportantinecessariamente la fondatezza dell’addebito sul piano dellaresponsabilità civile, tuttavia – considerata la specifica competenzadei predetti enti e l’approfondita istruttoria che li ha [aveva] preceduti– possono [potevano] essere tenuti in considerazione quali elementiindiziari al fine di escludere la manifesta pretestuosità della pretesarisarcitoria›› (pag. 7 della motivazione).Non valgono a smentire la rilevanza di tali provvedimenti leargomentazioni svolte dal ricorrente che richiama un precedente diquesta Corte (Cass., n. 13679/2018), dato che tale pronuncia è stataresa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un’azione diresponsabilità contro gli amministratori, sede in cui deve esseresvolto l’accertamento della responsabilità, rilevando piuttosto nelpresente giudizio l’esistenza di una “legittima aspettativa” di credito,senza che si debba porre in essere una ulteriore delibazione sullafondatezza o meno della pretesa creditoria.Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha reputato chel’esistenza di provvedimenti sanzionatori a carico del Soratocostituissero elementi di per sé sufficienti a far ritenere che l’azionerisarcitoria esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] non potesse ritenersiNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026manifestamente pretestuosa.2. Con il secondo motivo, deducendo la ‹‹violazione/falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ. in relazione all’art. 2901 cod. civ.,nonché agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed all’art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ.››, il ricorrente impugna la decisionegravata per avere ritenuto infondata l’eccezione di improponibilitàdell’azione pur a fronte della rinuncia della [OSCURATO:PERSONA] in conseguenzadella sottoscrizione del verbale di conciliazione del maggio 2015.Nel muovere critiche all’interpretazione fornita dalla Corted’appello, precisa che il rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] era statoconsensualmente risolto con effetto dal 15 maggio 2015 attraverso lasottoscrizione di un verbale di conciliazione presso la Commissioneparitetica di conciliazione delle controversie individuali di lavoro; intale verbale, oltre ad essere previsto che [OSCURATO:PERSONA] di Vicenzadovesse corrispondere la somma lorda di euro 3.600.000,00 a titolodi incentivo all’esodo, le parti avevano convenuto una reciprocarinuncia ad ogni pretesa, anche di carattere risarcitorio, comunqueconnessa al rapporto di lavoro. In particolare, nella clausola 10 laBanca aveva rinunciato ad ogni possibile azione o pretesa nei suoiconfronti, ma da tale rinuncia dovevano restare escluse “le eventualiconseguenze pregiudizievoli derivanti dal suo comportamento dolosoo per colpa grave riconducibile alle funzioni espletate” di cui la Bancaera venuta a conoscenza in epoca successiva alla sottoscrizione delverbale. Assume che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto effettiva conoscenza deicontegni allo stesso contestati ancor prima della sottoscrizione delverbale di conciliazione, come emergeva da alcune ammissioniprovenienti dall’allora Presidente della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2.1. La censura è inammissibile.Numero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/20262.2. Anzitutto non può invocarsi l’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. poiché il disposto dell’art. 360, comma quarto, cod.proc. civ., ratione temporis applicabile, prevede che ‹‹quando lapronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per lestesse ragioni, inerenti i medesimi fatti, poste a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3)e 4)››. Nella specie, l’onere di provare la diversità delle ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado rispetto a quelleposte a base della sentenza di rigetto dell’appello non è stato assoltodal ricorrente.2.3. Parimenti inammissibile è il motivo laddove si contesta aigiudici di appello di avere male interpretato l’accordo, in quantol’interpretazione delle clausole rientra tra i compiti esclusivi delgiudice di merito, per cui «La parte che, con il ricorso per cassazione,intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamentonell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi arichiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invecel'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed inparticolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia daglistessi discostato, non potendo le censure risolversi nella meracontrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve esserel'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiatal'altra.» (Cass., n. 28319 del 28/11/2017, cfr. anche Cass. n. 27136del 15/11/2017; Cass., n. 16987/2018).Numero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/20262.4. Alla sanzione dell’inammissibilità neppure si sottrae il motivoin disamina quando si contesta che i giudici d’appello abbiano ritenutonon provato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], alla data dell’accordo, non “avessecontezza delle condotte di mala gestio successivamente riscontratedalle autorità di vigilanza a carico del Sorato”. Emerge evidente, sottotale profilo, che il ricorrente, sotto l’apparente deduzione di vizi diviolazione di legge, rimette in discussione la valutazione dellerisultanze istruttorie operata dalla Corte d’appello, la quale ha, alcontrario, ritenuto non provato l’assunto dell’appellante, oraricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, alla data del 14 maggio2015, avesse contezza delle condotte illecite successivamenteriscontrate dalle autorità di vigilanza a carico del suo ex direttoregenerale, ulteriormente precisando che a tal fine non potevanoconsiderarsi sufficienti “le difese asseritamente svolte dall’exPresidente della [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio dio responsabilità,peraltro neppure documentate nell’odierno giudizio” (pag. 7 dellamotivazione della sentenza).Con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, il giudiced’appello ha, a tal fine, valorizzato: a) il provvedimento di Bancad’Italia datato 8 luglio 2016, da cui “si evince che le verifiche ispettivedella BCE si sono concluse nel luglio 2015 (in epoca successiva allastipula del verbale di conciliazione) e che la medesima BCE harichiesto alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’esercizio deisuoi poteri sanzionatori”; b) il fatto che “le contestazioni formali acarico del Sorato per le numerose violazioni risultavano notificate nelluglio 2016 (v. pag. 4 – 35 allegato alla nota di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia cit. sub.All. 7 fascicolo attore di primo grado); c) il successivo provvedimentodi [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 30.5.2917 [con cui ] sono state applicate aSamuele Sorato due sanzioni…; d) “le plurime sanzioni applicate daConsob, notificate nell’aprile del 2017 e, quindi, anch’esse “successiveNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026al verbale di conciliazione”; e) la circostanza che “le indaginipreliminari del procedimento penale iscritto, tra gli altri, a carico delSorato, si sono concluse… in data successiva alla stipula del verbale diconciliazione”.Con la doglianza svolta si sollecita un riesame, non consentito insede di legittimità, dell’apprezzamento delle suddette risultanzeistruttorie. Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamentodei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. 5,22/11/2023, n. 32505).3. Con il terzo motivo è dedotta la ‹‹violazione/falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. inrelazione all’art. 2901 cod. civ.›› e si censura la sentenza impugnataper avere ritenuto sussistenti i presupposti, sia oggettivi siasoggettivi, dell’azione revocatoria.3.1. Il motivo per come formulato investe profili meramentefattuali e ripropone difese già svolte nella fase di merito e giàadeguatamente vagliate dai giudici di secondo grado, cosicché nonsfugge alla declaratoria d’inammissibilità.3.2. Partendo dall’eventus damni, il ricorrente imputa alla Corted’appello di non avere considerato che: - i beni oggetto diNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026compravendita [costituivano] una quota indivisa e la soddisfazionedell’eventuale creditore sarebbe stata difficile indipendentementedall’atto di cui [si è chiesta] la revoca; - il prezzo pattuito dalle partlper tale quota indivisa sarebbe stato “addirittura superiore al valoredi mercato”; - il Sorato era coobbligato in solido con “una pluralità disoggetti… alcuni dei quali ben patrimonializzati” e comunque eranostate “chiamate in garanzia le compagnie di assicurazione… [ al fine ]di essere manlevato per la denegata ipotesi di accertamento di unaqualsivoglia sua responsabilità”.Come è noto, il presupposto oggettivo dell’azione (cd. eventusdamni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo compromettatotalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anchequando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anchesoltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggioreincertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con laconseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare talimodificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale,mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di taleazione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfareampiamente le ragioni del creditore (cfr., Cass., n. 16221/2019;Cass., n. 19207/2018, Cass., n. 7767/2007).In conformità a tale principio la Corte territoriale ha confermato lasussistenza dell’eventus damni, considerato, per un verso, che “lasostituzione dell’immobile venduto con il denaro ricevuto inpagamento costituisce di per sé un danno alle ragioni creditorie….comportando tale variazione una maggiore incertezza o difficoltànel soddisfacimento del credito” e, per altro verso, che l’odiernoricorrente non aveva offerto prova di un eventuale residuo patrimoniocapiente.Tale conclusione non può essere scalfita dalla “presenza di altriNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026soggetti passivi”, dal momento che nel caso di solidarietà passiva,l’eventus damni va comunque accertato con esclusivo riferimento allasituazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, nonrilevando l’indagine sull’eventuale solvibilità dei coobbligati (Cass.,04/12/2019, n. 31654; Cass., 12/05/2022, n. 15257).Neppure può attribuirsi rilevanza al fatto che il Sorato, nell’azionedi responsabilità, abbia chiamato in causa le compagnie diassicurazione, chiedendo di essere manlevato da qualsiasiresponsabilità, in quanto, come puntualizzato dalla Corte d’appello,non risulta neanche ‹‹comprovata la copertura assicurativa a frontedegli specifici atti di mala gestio contestati››.3.3. Con specifico riferimento all’elemento soggettivo, il ricorrentesostiene che i danni lamentati dalla [OSCURATO:PERSONA] “si sarebbero verificatisuccessivamente all’atto di compravendita di cui è causa e quindi nonsarebbe possibile affermare che il credito è sorto anteriormenteall’atto oggetto di revocatoria”; da qui la necessità di verificare anchela sussistenza dell’animus nocendi e la partecipatio fraudis in capo alterzo acquirente.Anche sotto tale profilo la censura è parimenti inammissibile.Come ben puntualizzato dalla Corte d’appello, ‹‹il credito vantatodalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza è sorto anteriormente alla vendita deibeni immobili, poiché trova causa nelle condotte di mala gestio delSorato descritte nell’atto introduttivo del giudizio di responsabilità,che sono antecedenti rispetto all’atto da revocare››.I giudici d’appello hanno fatto buon governo del principio secondocui “qualora il credito presupposto dell’azione revocatoria derivi da undispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento diinsorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suoaccertamento giudiziale (Cass., n. 22161/2019). Trattandosi inNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026particolare di credito risarcitorio da fatto illecito, occorre fareriferimento, al fine di stabilire se l’atto revocando sia anteriore oposteriore al sorgere del credito, alla data di commissione dell’illecitoche ha cagionato il danno (Cass. n. 1968/2009). Alla stregua di taliprincipi, deve ritenersi che al momento della stipula del contratto dicompravendita, il credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Sorato era giàesistente, trovando esso fondamento nella condotta di mala gestioposta in essere nel corso del rapporto di lavoro ed oggetto di azionedi responsabilità.Acclarato dunque che il credito è anteriore all’atto dicompravendita, si rileva che, in tema di azione revocatoria ordinaria,quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito,come nel caso all'esame, unica condizione per il suo esercizio è laconoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragionicreditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analogaconsapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilosoggettivo, va accomunata a quella del debitore; la relativa prova puòessere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto algiudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ovecongruamente motivato (Cass., 30/12/2014, n. 27546; Cass.,17/08/2011, n. 17327; Cass., 11/02/2005, n. 2748).E la Corte di merito, nella specie, ha adeguatamente motivato inrelazione alla consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragionicreditorie in capo ai predetti, in linea con l’orientamento soprarichiamato.Quanto al Sorato la Corte d’appello ha posto in rilievo che questiha disposto degli immobili immediatamente dopo essersi dimessodalla carica di Direttore generale, nella consapevolezza dipregiudicare le ragioni creditorie, e, quanto all’acquirente, non si èlimitata a considerare il rapporto di coniugio, ma ha pure tenutoNumero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026conto “del brevissimo lasso di tempo intercorso tra le dimissioni delSorato e l’atto impugnato; “delle peculiarità del medesimo atto, con ilquale la Bartolato, pur essendo già comproprietaria dei beni immobiliper la quota del 50%, con la conseguente facoltà di godimento ex art.1102 c.c., ha acquistato la restante quota intestata al coniugeseppure gravata dal diritto d’uso … e dal diritto di abitazione vitalizio,riservati non solo al disponente, ma anche ai propri figli, con diritto diaccrescimento”, nonché che “il Sorato ha disposto del propriorestante patrimonio tramite vendita contestuale di una pluralità dibeni”.La valutazione operata dai giudici di merito non è adeguatamentecensurata dal ricorrente che, anche in questa sede, reitera lemedesime contestazioni già svolte in grado di appello.4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro4.200,00 (di cui euro 4.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 11183/2024Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 15884/2026Data pubblicazione 23/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 6 marzo 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15884/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris