CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 dicembre 2018
Cassazione n. 23231/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19432/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N . 17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat e e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3006/2018depositata il 18/12/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva Iole e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Macerata - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], per sentire accertare la legittimità del suo recesso dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con le convenute in data 21.04.2011, con conseguente condanna delle medesime al pagamento del doppio della caparra e delle spese di mediazione. A sostegno della sua pretesa, deduceva l'attore che il recesso dal contratto preliminare era stato determinato dal fatto che alla data del 30.12.2011, termine essenziale per la stipula del contratto definitivo, gli immobili promessi in vendita risultavano ancora intestati per la quota di 1/3 alla sorella delle promittenti venditrici, [OSCURATO:PERSONA], deceduta molti anni addietro e, quindi, rimasta estranea alla stipula del preliminare. 1.1. Il Tribunale adìto respingeva la domanda attorea; in accoglimento delle domande formulate dalle convenute, accertava e dichiarava l'illegittimità del recesso di [OSCURATO:PERSONA] dal contratto preliminare di compravendita, nonché il suo inadempimento e il conseguente diritto delle convenute a trattenere legittimamente la caparra ricevuta. 2. La suddetta pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d'Appello di Ancona che rigettava il gravame confermando integralmente la decisione impugnata. Per quel che qui ancora rileva, concordando con il primo giudice, la Corte distrettuale confermava la sussistenza della piena proprietà in capo alle promittenti venditrici degli immobili oggetto di vendita, in quanto: - i beni erano originariamente nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA], padre delle appellate e della loro sorella, [OSCURATO:PERSONA], come risulta da sentenza definitiva di usucapione, sebbene intervenuta dopo la morte del de cuius; -al decesso di [OSCURATO:PERSONA] (intervenuto in data 21.11.1981) i beni sono entrati in successione delle tre figlie, Iole, Luigia e Gioconda per 1/3 ciascuna; - al decesso di [OSCURATO:PERSONA] ( intervenuto in data il 11.11.1984) i due figli di costei, unici eredi noti, rinuncia vano all'eredità, che quindi si è accresciuta alle quote delle sorelle Iole e Luigia, promittenti venditrici, ora proprietarie ciascuna per ½ dei beni di cui è causa. 3. La pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione,il ricorso affidato a tre motivi è illustrato da memoria . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la motivazione nei punti in cui, limitandosi a concordare con il primo giudice, non fornisce alcuna spiegazione valida ed esaustiva del perché [OSCURATO:PERSONA] e Luigia fossero proprietarie dell'immobile promesso in vendita ciascuna per la quota di ½ alla data della stipula del preliminare e del perché, quindi, la quota della defunta [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe automaticamente accresciuta alle loro quote , ed in forza di quali principi giuridici. Si tratta,a giudizio del ricorrente, di una motivazione resa per relationemalla sentenza di primo grado, come tale apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo (Cass. n. 27112 del 2018; Cass. Sez. U., n. 22232 del 2016). 1.1. Il motivo è infondato. Le pronunce di questaCorte sono state richiamatein ricorso in modo inconferente, posto che esse enunciano un principio più articolato, in virtù del quale la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23997 del 02/08/2022, Rv. 665373 - 01) Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 - 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018, Rv. 651205 –01). 1.2. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha sintetizzato il convincimento del giudice di prime cure in merito alla comproprietà degli immobili promessi, ritenendo che tale presupposto non avrebbe potuto essere messo in discussione da alcuno, atteso che risultava dimostrata in giudizio l’assenza di ulteriori eredi sull’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA]; da ciò deducendo e confermandointegralmente la sentenza di prime cure, inclusa la statuizione sull’illegittimità del recesso del Cecchini(v. sentenza p. 3 primi due righi; righi 7 e 8; 3° capoverso). Non ha pregio, pertanto, la censura che considera perplessa e incomprensibile la motivazione resa dal giudice di seconde cure. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale riguardo alla questione della legittimità o meno del recesso esercitato dal Cecchini exart. 1385, comma 2, cod. civ., in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che nell'atto di appello parte odierna ricorrente concludeva chiedendo l'accertamento e la dichiarazione che il Cecchini fosse legittimamente receduto dal contratto preliminare di compravendita stipulato il 21.04.2011 per inadempimento delle due promittenti venditrici alla stipula del contratto definitivo entro iltermine essenziale convenuto del 30.12.2011, con il conseguente suo diritto alla restituzione del doppio della caparra (pari ad €. 8.000,00) e della somma pagata all'agenzia immobiliare a titolo di provvigione (pari ad €. 4.000,00). 2.1. Il motivo è infondato. Come si è detto supra (punto 1.1.) l’argomentazione della Corte d’Appello è incentrata sull’assenza di eredi (diversi dai due figli di [OSCURATO:PERSONA] , che avevano rinunciato all’eredità della madre) che possano avere interesse a far valere la tardività delle rinunce dei figli Pietro e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, il compimento dell’accrescimento della quota di [OSCURATO:PERSONA] a favore delle sorelle. Oltre al fatto, prosegue la Corte territoriale, che le quote di Iole e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero accresciute sia nel caso di mancata accettazione dell’eredità da parte dei due figli, sia nell’opposta situazione del rifiuto di essa (v. sentenza p. 3, 1° capoverso). Tale argomentazione, scevra da incongruenze logico-giuridiche, è servita al giudice di seconde cure per confermare il convincimento espresso dal giudice di prime cure in merito all’illegittimità del recesso del Cecchini: nessuna omessa pronuncia, può, quindi essere addebitata alla motivazione impugnata. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli: 2697 (onere della prova), 2650 (continuità delle trascrizioni), 522 (devoluzione delle successioni legittime), 586 (acquisto dei beni da parte dello Stato), 480 (prescrizione) cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La tesi del ricorrente è che non si sarebbe potuto redigere un atto notarile di compravendita di un bene immobile che, al 30.12.2011 ( data del termine previsto contrattualmente per la stipula del rogito l'intestazione ), risultava ancora intestato catastalmente a [OSCURATO:PERSONA], non avendo le promittenti venditrici regolarizzato le trascrizioni, in violazione del principio di continuità: in altri termini, le promittenti venditrici non avevano acquisito la piena proprietà dell'immobile per 1/2 ciascuna, immobile ancora intestato per la quota di 1/3 alla sorella defunta. Il ricorrente contesta, altresì, l'accrescimento alle promittenti venditrici della quota intestata alla sorella a [OSCURATO:PERSONA]: era, infatti, preciso onere di Iole e [OSCURATO:PERSONA] dimostrare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 522 cod. civ. al fine di poter invocare detto accrescimento e, quindi, la proprietà di ½ ciascuna. A tal proposito, precisa il ricorrente, non risulta che nessuna delle tre figlie di [OSCURATO:PERSONA] avesse mai accettato l'eredità in modo espresso o tacito: la denuncia di successione era stata presentata solo in data 13.03.2009 e, essendosi prescritto il diritto di accettare l'eredità del padre (trascorsi oltre diecianni dall'apertura della successione del de cuius), ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 cod. civ. l'eredità vacante si era devoluta allo stato; il che significa che neanche le due promittenti venditrici potrebbero essere intestatarie della quota di 1/3 degli immobili di cui è causa. In ogni caso, insiste il ricorrente, l'istituto dell'accrescimento non avrebbe potuto comunque trovare applicazione, in quanto la defunta [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai rinunciato all'eredità del padre nei dieci anni trascorsi dalla morte del de cuius, come invece presuppone l’art. 522 cod. civ., così devolvendosi l’eredità agli altri aventi diritto, ossia il coniuge, [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta deceduto in data 14.12.1988), nonché i due figli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Pietro e [OSCURATO:PERSONA]. Diconseguenza, deduce il ricorrente, non potevano avere alcuna rilevanza giuridica le rinunce all'eredità dei due figli di [OSCURATO:PERSONA], effettuate in data 09.05.2009, quindi oltre il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità della stessa dante causa; né è stata mai fornita prova della non esistenza di eredi cui sarebbe stata devoluta l’eredità per rappresentazione. Inoltre, conclude il ricorrente, deve escludersi l’accettazione tacita delle eredità nel termine dei dieci anni dalle aperture delle successioni, non potendo avere rilevanza a tal fine né la denuncia di successione né la trascrizione del certificato di successione, trattandosi di meri adempimenti fiscali e di pubblicità-notizia, per giunta intervenuti ben oltre i dieci anni. In questa prospettiva, spiega il ricorrente, non avrebbe pregio la difesa delle Marchetti - avallata del giudice di prime cure - in virtù della quale la mancata trascrizione della denuncia di successione e delle rinunce dei figli di [OSCURATO:PERSONA] fosse imputabile ad un ritardo dell'Agenzia delle Entrate. 3.1. Il motivo si rivela inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, aglieffetti dell'art. 366, comma 1, n. 4) , cod. proc. civ. Il giudice di seconde cure ha fondato la motivazione sul rilievo dirimente per cui nessuno ha interesse a sollevare la questione della prescrizione del diritto di rifiutare l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei figli di costei, poiché non risulta l’esistenza di altri eredi che abbiano interesse a farlo(cfr. le prime due righe di pag. 3). Questa ratio decidendinon è stata adeguatamente censurata. 4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellecontroricorrenti, che liquida in €. 2.200,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di co