CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2026
Cassazione n. 25867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 3536/2026Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 25867/2026Data pubblicazione 28/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 3536/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione avantaggio del difensore anticipatario della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellecontroricorrenti, delle spese di tale giudizio, che liquida per ciascunain complessivi euro 3.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensoreantistatario della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]Roma, 27 settembre 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano