CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 1987
Cassazione n. 36543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/05/1987 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato riguardo alla sentenza del Giudice di pace di Como del 26 maggio 2022, irrevocabile il 12 luglio 2022. La Corte di appello ha rilevato che, nel corso di quel procedimento, Mjelli aveva eletto domicilio presso la propria abitazione nella fase delle indagini preliminari e, segnatamente, al momento della redazione del verbale d'identificazione in data 16 ottobre 2018, in occasione del quale egli era stato per un verso avvertito dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio eletto e che, in mancanza, le notificazioni successive sarebbero state eseguite nel luogo della prima ovvero mediante consegna al difensore, e, per altro verso, che gli veniva nominato, quale difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui non risulta, tuttavia, avere mai istaurato un rapporto professionale effettivo. Ha, poi, verificato che la citazione di Mjelli per la prima udienza dibattimentale del 26 maggio 2022 era avvenuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in occasione della quale era stato dichiarato assente. Talché - ha argomentato - Mjelli aveva avuto piena consapevolezza dell'esistenza del procedimento a suo carico sin dalla fase iniziale delle indagini preliminari e, in adempimento del minimo onere di diligenza gravante sullo stesso, avrebbe potuto e dovuto conoscerne gli sviluppi, essendo perciò irrilevante che le notifiche dei successivi atti d'impulso processuale si siano perfezionati soltanto con consegna al difensore di ufficio. 2. Avverso l'ordinanza ricorre Mjelli, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge processuale. La Corte si sarebbe limitata esclusivamente a prendere atto della regolarità formale delle notifiche a lui effettuate, circostanza non controversa, mentre avrebbe omesso di dar conto della sua conoscenza effettiva del processo. Rileva che, in seguito all'atto d'identificazione e alla dichiarazione di domicilio presso la sua abitazione, nessuna notifica era stata eseguita nelle sue mani: la notifica della citazione diretta a giudizio per l'udienza del 26 maggio 2022 era stata, infatti, eseguita a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato, ma non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, come attestato dall'ufficiale notificatore in data 5 giugno 2020; si era dunque proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, rappresenta di essere stato assistito esclusivamente dal cennato difensore d'ufficio, col quale non ha avuto alcun contatto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 maggio 2024, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Sia la verifica degli atti processuali - consentita al Collegio per la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, 28/11/2001, Rv. 220093), sia la stessa ricostruzione della Corte di appello hanno confermato che la situazione fattuale è esattamente quella dedotta dal ricorrente. Segnatamente, la notifica dell'avviso di citazione diretta dell'imputato, all'epoca indagato, è stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore d'ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato in sede d'indagine dalla polizia giudiziaria; all'indagato era stato dato avviso dell'onere di comunicare ogni variazione del domicilio e che, in mancanza, le ulteriori comunicazione sarebbero state svolte presso il domicilio eletto ovvero, se inidoneo, presso detto difensore. L'imputato, nel corso del processo, non aveva mai nominato difensore di fiducia, non è mai comparso in giudizio e si è proceduto, in entrambi i gradi di merito, in sua assenza. 3. La tesi del ricorrente - che deduce come, da tale situazione, sia derivata una nullità assoluta dell'atto di vocatio in ius per il giudizio di primo grado, erroneamente ritenuta insussistente dalla sentenza di appello oggetto di ricorso - è fondata. [OSCURATO:PERSONA] rileva come la Corte d'Appello, effettivamente, ha incentrato l'attenzione sulla notifica della citazione diretta a giudizio ed ha sostenuto che la verifica richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assenza circa l'effettiva conoscenza del processo non potesse interferire con la regolarità di una notifica di un atto legittimamente notificato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3.1. Le Sezioni Unite hanno stabilito, in realtà, che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato; al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Chiamate, ancor prima, a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento» cui l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la più ampia novella n. 67 del 2014), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, hanno colto l'occasione per tracciare, più in generale, i confini di ammissibilità del processo in absentia, in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali, ivi specificamente richiamate. Le Sezioni Unite hanno dunque affermato, anzitutto, la necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo, e non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, e perciò che egli sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, il quale contenga l'indicazione dell'accusa formulatagli nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Inoltre, hanno statuito che tale conoscenza debba essere effettiva e non soltanto presunta né, men che mai, meramente legale. Il processo può ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato in quei dettagliati termini, abbia rinunciato a comparire; oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza di esso. E, a tal ultimo proposito, le stesse da ultimo citate Sezioni Unite hanno specificato che, in caso di «inottemperanza all'onere d'informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis, cod. proc. pen.», deve ritenersi operante una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo: in tal senso, invero, non lascia dubbi il disposto, sostanzialmente simmetrico, degli artt. 420- bis, comma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., che onerano l'interessato (nell'un caso, imputato; nell'altro, condannato) della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza del processo». 3.2. In tal modo definita la regula iuris di riferimento, alla quale il Collegio ritiene di conformarsi, pur nella consapevolezza di pronunce divergenti sullo specifico tema oggetto di giudizio (Sez. 2, n. 39158 del 10/09/2019, Hafid, Rv. 277100; Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972; Sez. 4, n. 49916 del 16/10/2018, F., Rv. 273999), va osservato che, ai fini della presente decisione, rileva proprio una di quelle situazioni tipiche previste dal citato art. 420-bis: ovvero l'elezione di domicilio. Sul punto, questa Corte ha già affermato che «In tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando a essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della vocatio in iudicium, effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato» (ex multís Sez. 6 n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). La mera elezione di domicilio non rende legittima una condanna in absentia, qualora essa sia effettuata dall'indagato nel corso delle indagini preliminari e non sia seguita dalla ricezione, da parte di costui, di una vocatio in iudicium contenente l'indicazione della definitiva accusa a suo carico e del giorno e luogo in cui sarà celebrato il processo. Si è, dunque, chiarito che, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/1/2021, Georgieva, Rv. 281315; vedi anche Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483 in tema di rescissione del giudicato e notifica al difensore d'ufficio presso cui si sia eletto domicilio, nonché Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, Olguin, Rv. 281256, in tema di rescissione del giudicato e notifica al difensore di fiducia domiciliatario, successivamente cancellatosi dall'albo degli avvocati). 4. In applicazione dei principi sin qui esposti, è agevole inferire l'insufficienza delle comunicazioni ricevute dal ricorrente ai fini della sua compiuta conoscenza del processo e l'assenza di una sua deliberata intenzione di sottrarsi a essa. Egli, infatti, ha eletto domicilio in una fase iniziale delle indagini preliminari, essendo messo a conoscenza solo dell'instaurazione a suo carico di un procedimento penale, indicato esclusivamente con il numero d'iscrizione e senza alcun riferimento ai fatti oggetto d'addebito. Successivamente, non ha più ricevuto alcuna comunicazione relativa al procedimento stesso e, in particolare, all'avvio del processo e alla relativa decisione, poiché tutti gli avvisi gli sono stati inviati al domicilio eletto, nel frattempo divenuto inidoneo. Di conseguenza, essendo assistito da un difensore d'ufficio completamente disinteressatosi al processo, egli, del tutto verosimilmente non ha avuto conoscenza dello stesso, finché non è stata posta in esecuzione la sentenza di condanna. Tale sua mancanza di conoscenza, pertanto, non può dirsi "colpevole". Né può ritenersi operante la presunzione relativa di conoscenza, poiché la notificazione dell'atto di citazione in giudizio, in concreto, non è mai avvenuta presso il domicilio eletto, ma si è perfezionata soltanto attraverso la fictio della consegna al difensore di ufficio. Ne segue, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata poiché emessa in violazione di legge. L'annullamento dev'essere esteso anche alla sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace di Como del 26 maggio 2022, irrevocabile il 12 luglio 2022 , nei confronti del ricorrente, nel processo illegittimamente svolto in sua assenza, che va revocata, con conseguente restituzione degli atti al medesimo Giudice per la prosecuzione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Revoca la sentenza del Giudice di pace dì Como del 26 maggio 2022, irrevocabile il 12 luglio 2