Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37831/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. /[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza di sottoposizione alla misura custodiale degli arresti domiciliari a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziata dei reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e di una pluralità di armi detenute nella sua abitazione.

2. La ricorrente impugna il provvedimento del Tribunale del riesame, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

I) Inosservanza degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. in relazione alle fattispecie di reato ipotizzate a carico della indagata ai capi 1, 2 e 3 della rubrica, concernenti la detenzione illecita dello stupefacente e la detenzione di armi clandestine; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai medesimi profili.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la partecipazione della ricorrente nell'attività illecita in contestazione, riferibile all'ex marito [OSCURATO:PERSONA], e non avrebbe valutato in modo adeguato la ricorrenza dell'ipotesi della mera connivenza.

Secondo l'iter logico seguito dal Tribunale, il contributo partecipativo della donna negli affari illeciti dell'ex marito dovrebbe ricavarsi dalla circostanza di avere consapevolmente messo a disposizione del Bitetti i locali da questi utilizzati come base logistica per le sue attività delinquenziali, così rafforzandone il proposito criminoso.

In base al prevalente orientamento giurisprudenziale, gli elementi dai quali si ricava il concorso di persone nel reato sono costituiti:

1. dalla esistenza di una pluralità di concorrenti (requisito oggettivo);

2. dalla realizzazione di un fatto tipico (requisito oggettivo);

3. dal contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del fatto tipico (requisito oggettivo)

4. dall'elemento soggettivo.

Con riferimento al requisito dell'elemento soggettivo, occorre un nesso psicologico tra ogni concorrente ed il fatto posto in essere, potendo ricorrere la forma del concorso solo in presenza di un contributo psicologico, integrabile anche mediante una condotta omissiva, la quale, tuttavia, deve costituire una condizione necessaria o almeno agevolatrice della realizzazione del fatto illecito e deve integrare la violazione di un preciso obbligo giuridico d'impedire l'evento.Detto principio deve ritenersi pienamente applicabile tanto in tema di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, quanto in tema di detenzione illecita di armi.

Alla luce di tali considerazioni non può ritenersi condivisibile, in assenza di alcuna deroga normativa, l'assunto tutto giurisprudenziale, richiamato nell'impugnata ordinanza, secondo cui una collaborazione causale alla commissione della condotta illecita da parte di altri soggetti debba essere ravvisata anche nei confronti di chi abbia consapevolmente messo a disposizione del reo i locali nei quali si svolga l'attività dell'illecita custodia ovvero nei confronti di chi, dopo esserne venuto a conoscenza, nulla faccia per rimuovere la situazione antigiuridica.

Ciò posto, i giudici di merito ritengono che le cose illecite (stupefacenti ed armi) siano riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della caratura criminale di quest'ultimo, sostenendo che l'apporto causale fornito dalla Ninivaggi debba essere ravvisato nella messa a disposizione dei locali ove lo stupefacente e le armi erano state occultate.

Tale rilievo non sarebbe sufficiente ai fini della ricorrenza dell'elemento soggettivo, essendo pur sempre necessario valutare l'azione o l'omissione in termini di consapevole adesione al proposito criminoso altrui, non potendosi ravvisare la volontarietà del contributo causale nel comportamento serbato dal soggetto convivente che si limiti a tollerare le condotte antigiuridiche di altrui.

Peraltro, nel caso di specie, siffatto contributo non sarebbe neppure ravvisabile nella reticenza mostrata dalla Ninivaggi alla consegna delle chiavi dell'immobile di proprietà della zia, né tantomeno in relazione al tentativo di allontanare i militari operanti scambiati per assuntori di stupefacenti, avvertendoli della presenza dei Carabinieri.

Invero, risulta del tutto evidente che le dichiarazioni mendaci della donna sulla mancanza di disponibilità delle chiavi dell'abitazione debbano ritenersi giustificate dalla volontà di allontanare e distinguere la propria posizione da quella del Bitetti.

La motivazione si rivelerebbe illogica nella parte in cui, al fine di avvalorare la compartecipazione della ricorrente nella illecita detenzione dello stupefacente e delle armi, si evidenzia il tentativo della Ninivaggi di allontanare i Carabinieri, credendoli acquirenti: tale condotta non sarebbe indicativa di un contributo positivo all'azione criminosa, essendo piuttosto diretta a favorire l'impunità del convivente ed integrando pertanto la fattispecie di cui all'art. 378 c.p.

II) Inosservanza degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.; manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione.

Le argomentazioni addotte dal Tribunale dei riesame si dimostrano carenti ed illogiche anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie, scongiurabili mediante l'applicazione di una misura meno afflittiva.

La persistenza delle esigenze cautelati ravvisate al momento dell'ordinanza impositiva della misura non può essere desunta sic et simpliciter dalla gravità del reato contestato.

In sede di rivalutazione delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., il giudizio risulta inderogabilmente ancorato ai requisiti, entrambi indefettibili, della "concretezza" e "attualità", che devono essere ricavati da elementi concreti e non meramente congetturali.

Nell'impugnata ordinanza il giudice del riesame ometterebbe di indicare le ragioni per le quali ritiene che le esigenze di cautela non siano tutelabili con altra misura meno afflittiva, tenuto conto del sequestro operato, dello stato di restrizione in carcere del Bitetti, dello stato di salute della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dalla difesa sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia espresso una motivazione adeguata in ordine al quadro di gravità indiziaria posto a fondamento della misura adottata nella ordinanza genetica.

In motivazione si pongono in rilievo elementi sia fattuali che logici a sostegno della decisione assunta, che non collidono in alcun modo con criteri di ragionevolezza e che risultano conformi ai principi stabiliti in sede di legittimità in casi assimilabili al presente.

Non solo è messo in evidenza che la ricorrente aveva nella propria disponibilità le armi e lo stupefacente, occultati nella propria abitazione ed in quella della zia, di cui possedeva le chiavi, ma anche che la donna aveva esortato i Carabinieri ad allontanarsi, credendoli acquirenti, e che aveva tentato di impedire che gli stessi accedessero nell'abitazione della zia.

Da tali elementi è stato logicamente desunto che la ricorrente non fosse solo consapevole della presenza della droga e delle armi nei locali nella sua disponibilità, ma anche che fosse partecipe nell'attività illecita, manifestando il suo atteggiamento un contributo attivo nell'attività illecita: l'esortazione rivolta ai Carabinieri ad andare via ed il comportamento ostruzionistico serbato al momento del controllo, si legge in motivazione, erano segnali indicativi di un dominio sulle cose illecite e della volontà di assicurare il protrarsi della situazione antigiuridica.

Le argomentazioni sono in linea con i principi dettati da questa Corte in casi analoghi.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, a differenza della connivenza non punibile, che è qualificata dalla tenuta da parte dell'agente di un comportamento meramente passivo, si ha concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti quando l'interessato fornisca un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, tenendo consapevolmente e volontariamente un comportamento capace di concretizzare un contributo alla realizzazione del reato [in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu e altro, Rv. 246649; Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Piscopo, Rv. 234569; si veda anche, da ultimo, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454 - 01:" In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina)].

Deve aggiungersi che il reato di favoreggiamento non è configurabile con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti in costanza della stessa detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (così Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; conf., in precedenza, Sez. 4, n. 39267 del 25/09/2008, Colnaghi, Rv. 242179; Sez. 4, n. 12915 del 08/03/2006, Billeci, Rv. 233724).

Analoghe considerazioni valgono per la detenzione delle armi, sempre rinvenute nella disponibilità della ricorrente ( cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 6796 del 22/01/2019, Rv. 274806 - 01:"Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne").

3. Il ragionamento spiegato in motivazione, coerente rispetto alle circostanze fattuali ivi richiamte, non soffre dei vizi lamentati dalla difesa: il Tribunale ha operato una compiuta analisi degli elementi risultanti a carico del ricorrente, da reputarsi idonei, sia pure alla stregua delle peculiarità del giudizio da compiersi in ambito cautelare, ad integrare la nozione di gravità indiziaria richiesta dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

E' il caso di rammentare come, in sede cautelare, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza", di cui all'articolo 273, comma 1, cod. proc. pen., non possegga lo stesso significato e valore probatorio della nozione di "indizi", contenuto nell'articolo 192, comma 2, codice di rito, valevole ai fini dell'affermazione della responsabilità e della dimostrazione della esistenza di un fatto.

Per la valida emissione di una misura cautelare è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli.

Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1 marzo 2001 n. 63.

Infatti, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità indiziaria (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla citata legge sul giusto processo) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, dell'articolo 192, cod. proc. pen. e non il comma 2 del citato articolo, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi.

Ne deriva che gli indizi valevoli ai fini dell'adozione delle misure cautelari, pure dovendo essere gravi, in ossequio al primo comma dell'ad 273 codice di rito, non devono essere connotati dai requisiti della precisione e della concordanza, richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475).

4. Infondato è il rilievo sulla carenza motivazionale della ordinanza impugnata in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.

Sul punto il Tribunale ha offerto congrua motivazione.

L'attualità e concretezza del pericolo recidivante sono stati desunti, con argomentare logico, non solo dalla gravità dei reati in contestazione, ma anche dalla negativa personalità della indagata, tratteggiata in termini del tutto coerenti rispetto alle modalità della condotta da questa serbata ed al contesto della vicenda.

Quanto all'adeguatezza degli arresti domiciliari, il Tribunale ha ritenuto, sulla base della considerazione della condotta e della personalità della ricorrente, che solo con l'imposizione degli arresti domiciliari sia possibile scongiurare il pericolo di reiterazione di ulteriori condotte criminose.

Ogni ulteriore doglianza difensiva, riguardante in particolare le condizioni di salute della ricorrente e la necessità di accudire la prole, è prospettata in termini del tutto generici.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. /[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza di sottoposizione alla misura custodiale degli arresti domiciliari a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziata dei reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e di una pluralità di armi detenute nella sua abitazione. 2. La ricorrente impugna il provvedimento del Tribunale del riesame, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. in relazione alle fattispecie di reato ipotizzate a carico della indagata ai capi 1, 2 e 3 della rubrica, concernenti la detenzione illecita dello stupefacente e la detenzione di armi clandestine; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai medesimi profili. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la partecipazione della ricorrente nell'attività illecita in contestazione, riferibile all'ex marito [OSCURATO:PERSONA], e non avrebbe valutato in modo adeguato la ricorrenza dell'ipotesi della mera connivenza. Secondo l'iter logico seguito dal Tribunale, il contributo partecipativo della donna negli affari illeciti dell'ex marito dovrebbe ricavarsi dalla circostanza di avere consapevolmente messo a disposizione del Bitetti i locali da questi utilizzati come base logistica per le sue attività delinquenziali, così rafforzandone il proposito criminoso. In base al prevalente orientamento giurisprudenziale, gli elementi dai quali si ricava il concorso di persone nel reato sono costituiti: 1. dalla esistenza di una pluralità di concorrenti (requisito oggettivo); 2. dalla realizzazione di un fatto tipico (requisito oggettivo); 3. dal contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del fatto tipico (requisito oggettivo) 4. dall'elemento soggettivo. Con riferimento al requisito dell'elemento soggettivo, occorre un nesso psicologico tra ogni concorrente ed il fatto posto in essere, potendo ricorrere la forma del concorso solo in presenza di un contributo psicologico, integrabile anche mediante una condotta omissiva, la quale, tuttavia, deve costituire una condizione necessaria o almeno agevolatrice della realizzazione del fatto illecito e deve integrare la violazione di un preciso obbligo giuridico d'impedire l'evento.Detto principio deve ritenersi pienamente applicabile tanto in tema di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, quanto in tema di detenzione illecita di armi. Alla luce di tali considerazioni non può ritenersi condivisibile, in assenza di alcuna deroga normativa, l'assunto tutto giurisprudenziale, richiamato nell'impugnata ordinanza, secondo cui una collaborazione causale alla commissione della condotta illecita da parte di altri soggetti debba essere ravvisata anche nei confronti di chi abbia consapevolmente messo a disposizione del reo i locali nei quali si svolga l'attività dell'illecita custodia ovvero nei confronti di chi, dopo esserne venuto a conoscenza, nulla faccia per rimuovere la situazione antigiuridica. Ciò posto, i giudici di merito ritengono che le cose illecite (stupefacenti ed armi) siano riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della caratura criminale di quest'ultimo, sostenendo che l'apporto causale fornito dalla Ninivaggi debba essere ravvisato nella messa a disposizione dei locali ove lo stupefacente e le armi erano state occultate. Tale rilievo non sarebbe sufficiente ai fini della ricorrenza dell'elemento soggettivo, essendo pur sempre necessario valutare l'azione o l'omissione in termini di consapevole adesione al proposito criminoso altrui, non potendosi ravvisare la volontarietà del contributo causale nel comportamento serbato dal soggetto convivente che si limiti a tollerare le condotte antigiuridiche di altrui. Peraltro, nel caso di specie, siffatto contributo non sarebbe neppure ravvisabile nella reticenza mostrata dalla Ninivaggi alla consegna delle chiavi dell'immobile di proprietà della zia, né tantomeno in relazione al tentativo di allontanare i militari operanti scambiati per assuntori di stupefacenti, avvertendoli della presenza dei Carabinieri. Invero, risulta del tutto evidente che le dichiarazioni mendaci della donna sulla mancanza di disponibilità delle chiavi dell'abitazione debbano ritenersi giustificate dalla volontà di allontanare e distinguere la propria posizione da quella del Bitetti. La motivazione si rivelerebbe illogica nella parte in cui, al fine di avvalorare la compartecipazione della ricorrente nella illecita detenzione dello stupefacente e delle armi, si evidenzia il tentativo della Ninivaggi di allontanare i Carabinieri, credendoli acquirenti: tale condotta non sarebbe indicativa di un contributo positivo all'azione criminosa, essendo piuttosto diretta a favorire l'impunità del convivente ed integrando pertanto la fattispecie di cui all'art. 378 c.p. II) Inosservanza degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.; manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione. Le argomentazioni addotte dal Tribunale dei riesame si dimostrano carenti ed illogiche anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie, scongiurabili mediante l'applicazione di una misura meno afflittiva. La persistenza delle esigenze cautelati ravvisate al momento dell'ordinanza impositiva della misura non può essere desunta sic et simpliciter dalla gravità del reato contestato. In sede di rivalutazione delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., il giudizio risulta inderogabilmente ancorato ai requisiti, entrambi indefettibili, della "concretezza" e "attualità", che devono essere ricavati da elementi concreti e non meramente congetturali. Nell'impugnata ordinanza il giudice del riesame ometterebbe di indicare le ragioni per le quali ritiene che le esigenze di cautela non siano tutelabili con altra misura meno afflittiva, tenuto conto del sequestro operato, dello stato di restrizione in carcere del Bitetti, dello stato di salute della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dalla difesa sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia espresso una motivazione adeguata in ordine al quadro di gravità indiziaria posto a fondamento della misura adottata nella ordinanza genetica. In motivazione si pongono in rilievo elementi sia fattuali che logici a sostegno della decisione assunta, che non collidono in alcun modo con criteri di ragionevolezza e che risultano conformi ai principi stabiliti in sede di legittimità in casi assimilabili al presente. Non solo è messo in evidenza che la ricorrente aveva nella propria disponibilità le armi e lo stupefacente, occultati nella propria abitazione ed in quella della zia, di cui possedeva le chiavi, ma anche che la donna aveva esortato i Carabinieri ad allontanarsi, credendoli acquirenti, e che aveva tentato di impedire che gli stessi accedessero nell'abitazione della zia. Da tali elementi è stato logicamente desunto che la ricorrente non fosse solo consapevole della presenza della droga e delle armi nei locali nella sua disponibilità, ma anche che fosse partecipe nell'attività illecita, manifestando il suo atteggiamento un contributo attivo nell'attività illecita: l'esortazione rivolta ai Carabinieri ad andare via ed il comportamento ostruzionistico serbato al momento del controllo, si legge in motivazione, erano segnali indicativi di un dominio sulle cose illecite e della volontà di assicurare il protrarsi della situazione antigiuridica. Le argomentazioni sono in linea con i principi dettati da questa Corte in casi analoghi. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, a differenza della connivenza non punibile, che è qualificata dalla tenuta da parte dell'agente di un comportamento meramente passivo, si ha concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti quando l'interessato fornisca un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, tenendo consapevolmente e volontariamente un comportamento capace di concretizzare un contributo alla realizzazione del reato [in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu e altro, Rv. 246649; Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Piscopo, Rv. 234569; si veda anche, da ultimo, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454 - 01:" In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina)]. Deve aggiungersi che il reato di favoreggiamento non è configurabile con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti in costanza della stessa detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (così Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; conf., in precedenza, Sez. 4, n. 39267 del 25/09/2008, Colnaghi, Rv. 242179; Sez. 4, n. 12915 del 08/03/2006, Billeci, Rv. 233724). Analoghe considerazioni valgono per la detenzione delle armi, sempre rinvenute nella disponibilità della ricorrente ( cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 6796 del 22/01/2019, Rv. 274806 - 01:"Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne"). 3. Il ragionamento spiegato in motivazione, coerente rispetto alle circostanze fattuali ivi richiamte, non soffre dei vizi lamentati dalla difesa: il Tribunale ha operato una compiuta analisi degli elementi risultanti a carico del ricorrente, da reputarsi idonei, sia pure alla stregua delle peculiarità del giudizio da compiersi in ambito cautelare, ad integrare la nozione di gravità indiziaria richiesta dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. E' il caso di rammentare come, in sede cautelare, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza", di cui all'articolo 273, comma 1, cod. proc. pen., non possegga lo stesso significato e valore probatorio della nozione di "indizi", contenuto nell'articolo 192, comma 2, codice di rito, valevole ai fini dell'affermazione della responsabilità e della dimostrazione della esistenza di un fatto. Per la valida emissione di una misura cautelare è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli. Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1 marzo 2001 n. 63. Infatti, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità indiziaria (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla citata legge sul giusto processo) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, dell'articolo 192, cod. proc. pen. e non il comma 2 del citato articolo, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi. Ne deriva che gli indizi valevoli ai fini dell'adozione delle misure cautelari, pure dovendo essere gravi, in ossequio al primo comma dell'ad 273 codice di rito, non devono essere connotati dai requisiti della precisione e della concordanza, richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 4. Infondato è il rilievo sulla carenza motivazionale della ordinanza impugnata in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Sul punto il Tribunale ha offerto congrua motivazione. L'attualità e concretezza del pericolo recidivante sono stati desunti, con argomentare logico, non solo dalla gravità dei reati in contestazione, ma anche dalla negativa personalità della indagata, tratteggiata in termini del tutto coerenti rispetto alle modalità della condotta da questa serbata ed al contesto della vicenda. Quanto all'adeguatezza degli arresti domiciliari, il Tribunale ha ritenuto, sulla base della considerazione della condotta e della personalità della ricorrente, che solo con l'imposizione degli arresti domiciliari sia possibile scongiurare il pericolo di reiterazione di ulteriori condotte criminose. Ogni ulteriore doglianza difensiva, riguardante in particolare le condizioni di salute della ricorrente e la necessità di accudire la prole, è prospettata in termini del tutto generici. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorre
Sentenza Cassazione n. 37831/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris