CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 02257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme - in particolare si contesta il difetto di querela - smentita dagli atti processuali, come risulta dal fatto che, essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., il reato continua ad essere sottoposto al regime di procedibilità d'ufficio, non rilevando, nel caso di specie, le modifiche intervenute con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen. denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. perché costituito da mere doglianze in punto di fatto rispetto alle quali il giudice di appello ha fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici circa l'intenzionalità del danneggiamento da parte del ricorrente, valorizzando adeguatamente le risultanze emergenti dal processo (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] iere Es' nsore [OSCURATO:PERSONA]