Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45294/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.FOTI Giorgio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo t che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi tre di arresto ed euro 2.250 di ammenda in relazione al reato di rifiuto di sottoposizione ad accertamenti concernenti lo stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato assumendo che, avendo l'imputato ammesso di avere assunto stupefacenti endovena, difettava l'elemento materiale e quello soggettivo del reato; con una seconda articolazione lamenta vizio motivazio- nale per essere stata esclusa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.232 bis cod.pen. e con una terza articolazione lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche..

3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello.

A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico e costante insegnamento del giudice di legittimità secondo cui il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stu- pefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a mi- surare la rilevanza dell' assunzione (sez.4, n.46396 del 12 Giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274429; n.200094, del 28.1.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281206).

Con motivazione del tutto congrua e priva di contraddizioni logico giuridiche il giudice di appello ha poi escluso l'applicabilità della causa di non punibilità del fatto di minima offensività, tenuto conto delle condizioni di scarsa lucidità in cui versava il conducente del veicolo e delle tracce da cui risultava evi- dente la recente assunzione di eroina via endovena, nonché del gravissimo pericolo che incombeva, per tali ragioni, per la sicurezza della circolazione stradale, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fa- cendo riferimento alla gravità della condotta e del numero di precedenti pe- nali a carico del prevenuto.

Va rilevato che ai fini dell'assolvimento dell'ob- bligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo compor- tamento processuale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.FOTI Giorgio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo t che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi tre di arresto ed euro 2.250 di ammenda in relazione al reato di rifiuto di sottoposizione ad accertamenti concernenti lo stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato assumendo che, avendo l'imputato ammesso di avere assunto stupefacenti endovena, difettava l'elemento materiale e quello soggettivo del reato; con una seconda articolazione lamenta vizio motivazio- nale per essere stata esclusa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.232 bis cod.pen. e con una terza articolazione lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico e costante insegnamento del giudice di legittimità secondo cui il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stu- pefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a mi- surare la rilevanza dell' assunzione (sez.4, n.46396 del 12 Giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274429; n.200094, del 28.1.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281206). Con motivazione del tutto congrua e priva di contraddizioni logico giuridiche il giudice di appello ha poi escluso l'applicabilità della causa di non punibilità del fatto di minima offensività, tenuto conto delle condizioni di scarsa lucidità in cui versava il conducente del veicolo e delle tracce da cui risultava evi- dente la recente assunzione di eroina via endovena, nonché del gravissimo pericolo che incombeva, per tali ragioni, per la sicurezza della circolazione stradale, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fa- cendo riferimento alla gravità della condotta e del numero di precedenti pe- nali a carico del prevenuto. Va rilevato che ai fini dell'assolvimento dell'ob- bligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo compor- tamento processuale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il