CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 31912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE ORISTANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostit uto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la fe competenza del GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma e in subordine quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è si associato alla richiesta del Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, con sentenza emessa in data 4 giugno 2018 all'udienza preliminare nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri imputati ancora, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio con riguardo a parte delle imputazioni contestate. Così decidendo, per quanto qui di interesse, ha individuato il Tribunale di Sassari quale giudice territorialmente competente in ordine ai reati di cui ai capi MMM, A, J, U, FFF, NNN, III, JJJ, LLL, KKK, 000, PPP, QQQ, GGG, HHH e RRR così come rispettivamente contestat agli imputati sopra nominativamente indicati. 3. Tali imputazioni individuano un'associazione per delinquere, descritta al capo A, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] ai fini della consumazione di molteplici reati contro la pubblica amministrazione nel settore degli appalti pubblici come contestati nelle altre imputazioni: corruzione propria e impropria (artt. 318 e 319 cod. pen.); induzione indebita di dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 -quater cod. pen.); turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.); rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 cod. pen.) 3. [OSCURATO:PERSONA] per indagini preliminari del Tribunale di Oristano nella sentenza di cui sopra rileva che fra i reati contestati ai capi MMM, J, U, FFF, NNN, III, 333, LLL, KKK, 000, PPP, QQQ, GGG e HHH, considerando la descrizione dei fatti e la contestazione al capo MMM dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., è ravvisabile un rapporto di connessione teleologica. Quanto alle imputazioni ai capi NNN e MMM, è riscontrabile, in aggiunta, l'identità di tutti gli autori. Fra tali reati il più grave, in considerazione del trattamento sanzionatorio, risulta quello di cui all'art. 319 cod. pen. contestato al capo MMM, in ragione della modifica della relativa imputazione operata in udienza dal Pubblico ministero. Infatti, è stato indicato il giorno 1 luglio 2016 quale nuova data di consumazione del reato, da ciò derivando l'applicabilità - diversamente che per le altre imputazioni della medesima e delle altre fattispecie incriminatrici - del più grave trattamento sanzionatorio introdotto dalla legge n. 69 del 2015, entrata in vigore il 14 giugno .- 2015 (la pena della reclusione per il reato di cui all'art. 319 cod. pen. è t a fissata in quella da sei e dieci anni, in sostituzione di quella da quattro a otto anni). Di conseguenza, la commissione a Sassari di tale reato contestato al capo MMM) comporta, in ragione di quanto sopra, la competenza territoriale del Tribunale di Sassari, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche per gli altri anzidetti reati connessi e per tutti gli imputati ai quali essi sono stati contestati, essendo consentita tale estensione soggettiva dalla configurazione dell'ipotesi del nesso teleologico di cui alla lett. e dell'art. 12 cod. proc. pen. Quanto all'imputazione mossa al capo A relativa al reato di cui all'art. 416 cod. pen., nella motivazione della sentenza si rileva che, pur essendo individuabile il luogo della consumazione di tale reato nel circondario del Tribunale di Oristano, la contestazione al capo MMM dell'aggravante di cui all'art. 6.1 n. 2 cod. pen. e il riferimento nello stesso capo a condotte funzionali rispetto agli scopi della costituzione del sodalizio, di cui al capo A, valgono a configurare anche in tal caso, per tutti gli imputati interessati dalla contestazione, un rapporto di connessione teleologica in relazione al reato più grave di cui all'imputazione mossa al capo MMM, comportante, come rilevato, l'unitaria competenza del Tribunale di Sassari. Da ciò, dunque, è derivata la dichiarazione di incompetenza e la conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, ritenuto competente per territorio in ordine alle suddette imputazioni. 4. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, chiamato a celebrare la nuova udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per tutte le imputazioni di cui sopra, con provvedimento emesso in data 6 luglio 2021, ritenendo la titolarità della competenza territoriale in capo al Tribunale di Oristano, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e ss. cod. proc. pen. Nella motivazione del provvedimento si osserva che il percorso seguito nella sentenza del GIP di Oristano è condivisibile ove ha individuato il rapporto di connessione teleologica fra tutti gli indicati reati, ma non lo è quando ha ritenuto il delitto di corruzione ascritto al capo MMM (divenuto capo B) come più grave. Infatti, a tali ultimi fini, diversamente da quanto osservato in detta sentenza, deve essere considerata la cornice editale prevista dalle disposizioni vigenti non al momento del fatto, ma alla data in cui è stata esercitata l'azione penale. In ragione di ciò, la fattispecie incriminatrice più grave, considerando il regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 69 del 2015, va individuata in quella di cui all'art. 319-quater, primo comma, cod. pen., contestata al capo i (ex capo KKK) e al capo N (ex capo GGG), risultando per essa prevista, al momento dell'esercizio dell'azione penale, la pena della reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.Ponendo a confronto le contestazioni mosse con le emergenze alla base della ricostruzione accusatoria dei fatti, i reati di cui ai capi J e N risultano commessi nella stessa data (il 5 settembre 2013), ma in luoghi diversi: più precisamente il primo a Belgrado; il secondo invece a Cagliari,y;tenuto per quest'ultimo che la descrizione del fatto deve essere integrata con quella contenuta nel capo O qualificata ai sensi dell'art. 319 -quater, secondo comma, cod. pen. Non essendo ignoti i luoghi di commissione nella medesima data di detti reati di pari gravità, ai fini dell'individuazione del criterio che può condurre all'attribuzione dell'unitaria competenza territoriale ; in caso di connessione, non è applicabile l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che rimanda alla competenza per i reati, in via gradata, più gravi i restanti ritenuti connessi. Vanno, invece, applicati i criteri suppletivi nell'ordine contemplati dai commi 2 e 3 dell'art. 9 cod. proc. pen. E poiché la previsione di cui al comma 2 non può operare a causa della diversità dei luoghi di residenza, dimora o domicilio dei ventidue imputati, occorre fare riferimento al successivo - e ultimo - criterio di cui al comma 3, ossia a quello che comporta l'assegnazione della competenza al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. Tale prima iscrizione nella specie risulta essere stata disposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano. Da ciò deriva la competenza territoriale di tale Ufficio per tutti i reati. 5. Prima dell'odierna udienza di trattazione le parti hanno fatto pervenire deduzioni in ordine alla ricostruzione della competenza, a mezzo di memorie, trasmesse dal Procuratore generale in data 16 febbraio 2022 e in data 18 marzo 2022, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], in data 11 marzo 2022; dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] in data il 12 marzo 2022 e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] in data 17 maggio 2022. In sede di discussione orale all'odierna udienza, le parti presenti hanno rassegnato le conclusioni come sopra per ciascune riportate ir epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistono le condizioni richieste affinché possa essere ravvisato il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28, comma lett. b),cod. proc. pen., avendo più giudici ordinari, nella stessa fase e nello stesso grado del giudizio - e dunque contemporaneamente - ricusato, attraverso i formali provvedimenti emessi, di prendere cognizione dei medesimi fatti attribuiti alle medesime persone.2. Il conflitto va risolto, per tutti i reati e con riguardo alla posizione di tutti gli imputati, designando quale giudice competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, per le ragioni di seguito illustrate. 3. Va preliminarmente rilevato che risulta corretta la ricostruzione della connessione teleologica fra tutti i reati di cui alle imputazioni, alla stregua delle corrette considerazioni esposte nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, ribadite nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari che ha sollevato il conflitto e condivise, più o meno esplicitamente, dalle parti che hanno rassegnato le conclusioni. Tanto vale anche per la contestazione dei reati di cui agli artt. 326 e 353 cod. pen. addebitata al capo RR (ora P) al solo [OSCURATO:PERSONA] 1J rru, su cui non si è espressamente soffermata la sentenza, ma contenente una descrizione dei fatti rispetto ai quali risultano estensibili le stesse considerazioni svolte per gli altri reati, con riguardo alla sussistenza dell'ipotesi della connessione teleologica. Da quanto appena rilevato discende che, in ragione della connessione teleologica di cui all'art. 12,Iett. c), cod. proc. pen., la non identità degli autori di alcuni dei suddetti reati connessi non è ostativa all'attribuzione della competenza unitaria per connessione (Sez. U., n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223-01). 4. I giudici in conflitto hanno invece rassegnato conclusioni di segno diverso in tema di individuazione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., del reato più grave fra quelli connessi, a fronte dell'identità della competenza per materia. 4.1. In proposito, va chiarito che la modifica dell'imputazione, con riguardo al capo MMM (divenuto capo B) considerata dal Giudice di Oristano, è intervenuta all'apertura della prima udienza preliminare celebrata ad Oristano e dunque dopo l'esercizio dell'azione penale. Ciò non esclude però che essa possa rilevare ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, una volta che non era stata ancora instaurata la fase in cui non potevano essere più sollevate le questioni su detta competenza (fra le altre, Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, Rv. 279537). 4.2. Tuttavia, tale modifica riguardante la contestazione del reato di cui all'art.319 cod. pen., come osservato dal Giudice di Sassari e in alcune delle memorie depositate in questa sede dalle parti, non può nella specie assumere rilevanza ai fini indicati dal Giudice di Oristano, poiché, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di individuazione de reato più grave al fine di stabilire la competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi, ciò che deve essere considerato è sempre il regime sanzionatorio al momento vigente e già previsto alla data dell'esercizio dell'azione penale per i reati contestati (fra le altre, Sez. 1, n. 31394 del 06/05/2021, n.m.; Sez. 1, n. 30722 del 28/05/2019, n.m.; Sez. 6, n. 9839 del 28/11/2018, dep. 2019, n.m.; Sez. 1, n. 348 del 20/07/2017, dep. 2018, Rv. 271995; in motivazione, Sei:. 3, n. 52512 del 22/05/2014, Rv. 261511). 4.3. Ne consegue che, come rilevato nel provvedimento che ha sollevato il conflitto, a fronte dell'esercizio dell'azione penale nel procedimento di cui trattasi nel giugno 2017 e ancora nel maggio 2019, vanno considerate anche le modifiche introdotte dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, che hanno elevato la pena della reclusione per il reato di cui all'art. 319-quater, primo comma, cod. pen., fissando la nuova e in atto vigente cornice edittale da anni sei ad anni dieci e mesi sei. Sicché, il reato più grave per cui si procede va individuato, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, cod. pro. pen., in quello di cui all'art. 319-quater, primo comma, cod. pen. contestato al capo KKK (divenuto 3) e al capo GGG (divenuto N), posto che per il reato di cui all'art. 319 cod. pen., al quale ha fatto riferimento il GIP di Oristano come contestato in altri capi di imputazione, è in atto prevista la pena della reclusione da sei a dieci anni e pertanto un massimo editale meno elevato di quello coma sopra fissato dal primo comma dell'art. 319-quater. 5. Se è dunque corretta l'individuazione del reato più grave in quello di cui all'art. 319-quater cod. peri., che risulta contestato al capo KKK (divenuto 3) e al capo GGG (divenuto N), non possono invece condividersi i successivi ragionamenti svolti dal GIP del TribunaleSassari, anche in rapporto al capo O), al fine di individuare la competenza in presenza dei suddetti addebiti di pari gravità. 5.1. Il provvedimento del Giudice di Sassari (pag. 5) ha richiamato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di conflitto negativo di competenza, secondo cui in tal caso, in cui ci si confronta con un'unica imputazione, ai fini della determinazione della competenza per connessione occorre rapportarsi alla contestazione come formulata dal pubblico ministero, a meno che essa non contenga errori macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, Sentenza n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015; Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Rv. 246782). Seguendo coerentemente tale principio, deve precisarsi, ai fini che rilevano, che la formulazione della contestazione da parte del pubblicc ministero non può che costituire il punto di riferimento anche con riguardo alle verifiche in ordine alla possibilità o meno di individuare l'epoca e il luogo di consumazione dei reati. 5.2. Di converso, il GIP di Sassari e le difese, rapportandosi ai fatti qualificati dall'accusa ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., hanno svoll:o apprezzamenti di volta in volta di segno diverso fondati sull'interpretazione di certe risultanze e di alcune circostanze via via citate e valorizzate, per integrare-rettificare il contenuto delle imputazioni fino a giungere ad alcune conclusioni in aperto contrasto con esso, in assenza di errori macroscopici immediatamente percepibili. 5.3. Procedendo in tal modo sono stati configurati modalità, tempi e luoghi di partenza o di arrivo degli ordini di certi pagamenti delle fatture per operazioni inesistenti predisposte ai fini delle dazioni di quanto già indebitamente promesso, che sono frutto di mere interpretazioni delle risultanze di volta in volta richiamate. Questo genere di ragionamenti, poggiando su percorsi estranei ai contenuti delle imputazioni che intendono superare, non può trovare ingresso nella sede di cui trattasi al fine di individuare il tempo e il luogo della consumazione dei reati. 6. Nella specie, considerando il contenuto delle imputazioni dei reati più gravi - fra quelli connessi - di cui all'art. 319-quater, primo comma , cod. pen. e le condizioni per l'applicazione della previsione di cui all'ultima parte del comma 1 dell'art. 16 cod. proc. pen. che individua quale giudice competente quello del luogo del primo reato, occorre porre l'attenzione sul reato ascritto al capo GGG (ora capo N) che reca l'indicazione del 31 ottobre 2012 quale data della consumazione, mentre il capo KKK (ora capo 3) riporta la successiva data del 5 settembre 2013. Di contro, come già rilevato, non possono considerarsi le riletture del GIP di Sassari e dei difensori che, richiamando le peculiarità del reato a consumazione prolungata, configurano il protrarsi della consumazione ora in un luogo ora in un altro, in forza di ragionamenti sganciati dal tenore delle imputazioni, avuto riguardo sia all'individuazione del luogo delle dazioni fra quelle asseritamente possibili, sia a certi iter cronologici che le accuse neppure nel complesso delineano. Ciò vale anche con riguardo alla descrizione dell'imputazione ai sensi dell'art. 319, secondo comma, cod. pen., di cui al capo HHH (ora capo O), che, facendo riferimento a più pagamenti, indica quale luogo di consumazione più località, (Nuoro, Desulo e Cagliari) e la data ultima del 5 maggio 2013, senza che però sia dato cogliere come e dove sia intervenuta la dazione che dovrebbe rilevare. L'imputazione di cui al capo GGG (ora capo N), nel desc -ivere il precedente reato che contesta, indica invece Tonara quale unico luogo noto ove si è verificata la condotta delittuosa, alla stregua di rappresentazioni idonee a dare conto già del sicuro perfezionarsi della fattispecie, a prescindere dalla progressione derivante da successive dazioni secondo lo schema del reato a consumazione prolungata. Tonara va, quindi, individuato come il luogo di commissione del primo dei reati di pari gravità rispetto al quale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., può essere determinata la competenza territoriale per tutti i reati connessi. Tale località, ricompresa nel circondario del Tribunale di Oristano, del resto è stata menzionata dalla stessa sentenza del GIP di Oristano (pag. 13) fra quelle, 7-•\ tutte ricadenti in detto circondario, che, per iniziativa di Pinna, diedero origine all'attuazione del sistema delittuoso secondo il programma descritto nel capo A. Da quanto sopra discende la competenza territoriale del Tribunale di Oristano. 8. Il conflitto va, dunque, risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, al quale vanno trasmessi