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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 06947/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624-bis c.p.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso del ricorrente — con il quale si duole del vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità errando nella valutazione degli elementi probatori e è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha escluso la sussistenza di dubbi circa il riconoscimento della penale responsabilità, in quanto gli operanti hanno inseguito l'imputato sin dal momento di commissione del reato e fino all'arresto, rinvenendo il soggetto dietro una siepe, indice di un tentativo di evitare di essere intercettato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende„ Così deciso il 19 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624-bis c.p.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso del ricorrente — con il quale si duole del vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità errando nella valutazione degli elementi probatori e è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha escluso la sussistenza di dubbi circa il riconoscimento della penale responsabilità, in quanto gli operanti hanno inseguito l'imputato sin dal momento di commissione del reato e fino all'arresto, rinvenendo il soggetto dietro una siepe, indice di un tentativo di evitare di essere intercettato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende„ Così deciso il 19 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06947/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris