CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 31170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22974 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Ltd e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatee difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat e presso il primo ; ricorrentiprincipali contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentat e e difese d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatepresso gli ultimi due; controricorrenti e ricorrenti incidentali Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 avverso la sentenza n.4781/2019 depositat a il 3 dicembre 2019 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I n data 22 novembre 2001 è stato depositato il brevetto, articolato in sette rivendicazioni, che ― secondo quanto chiarito nella sentenza impugnata(la quale riproduce la descrizione del trovato ) ― insegna a realizzare, nell'ambito dei cellulari c.d. Dual SIM, idonei a supportare più schede telefoniche, un telefonino che comprende in un unico involucro almeno due moduli integrati, ognuno in grado di supportare autonomamente il collegamento con la rete cellulare e di condividere le periferiche necessarie al funzionamento operativo del terminale, oltre ch e almeno due schede SIM , inserite in rispettivi alloggiamenti ricavati nell'involucro e assegnabili selettivamente ai singoli moduli integrati. 2. ― Con ricorso al Tribunale di Milano depositato in data 5 maggio 2008 [OSCURATO:SOCIETA]., società cessionaria del brevetto , ha agito in via cautelare dolendosidel fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avesse violato i propri diritti di privativa , imp o rtando ufficialmente in Italia il telefono SGH - D 880 , asseritamente realizzato attraverso l'implementazione non autorizzata della tecnologia protetta dal brevetto stesso. 3. ― A seguito dell'accoglimento delle domande di inibitoria e di sequestro, [OSCURATO:PERSONA] Italia ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) per sentire dichiarata la nullità del brevetto IT ‘335nella titolarità della convenuta e la conseguente non contraffazione che sarebbe stata posta in atto attraverso il modello di telefono cellulare Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 SGH-D880. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la pronuncia , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Italia , dell'inibitor ia , assistita da penale, della condanna al risarcimento del danno e della pubblicazione della sentenza. A seguito dell'assegnazione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., la convenuta ha esteso la propria domanda riconvenzionale di contraffazioneai modelli [OSCURATO:PERSONA] SGH - D780, SGH - D980 e B5702. Altro giudizio è stato introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società ― poi fallita ― che era licenziataria non esclusiva del brevetto a partire dal 2007. L’azione della titolare del brevetto e della licenziataria è statainstaurata non solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Italia,oltre che di tre rivenditori dei cellulari incorporanti la tecnologia protetta (pure parti del primo giudizio) , ma, altresì, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ltd e di ulteriori soggetti che risultavano essere coinvolti a vario titolo nella commercializzazione dei prodotti litigiosi. Nel procedimento , in cui si sono costituite le due società [OSCURATO:PERSONA],le attrici hanno domandato l'accertamento dell'interferenza dei richiamati modelli con il loro brevetto, l'accertamento del compimento, in loro d anno , di atti di concorrenza sleale per denigrazione, pubblicità ingannevole e scorrettezza professionalee le pronunce aventi ad oggetto l’ inibitoria alla prosecuzione dell'attività illecita(con la penale di cui all’art. 124, comma 3, c.p.i., ossia d.lgs. n. 30/2005),l'ordine di ritiro dal commercio e l'assegnazione in proprietà dei telefoni in contraffazione, oltre chela condanna delle convenute al risarcimento dei dannie la pubblicazione della sentenza su quotidiani, a spese dellesoccombenti. Ilsecondo giudizio, in cui è stata disposta la chiamata i n causa di numerosi altri soggetti, èstato riunito al primo. In questa complessa vicenda processualesono state espletate tre Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 diverse consulenze tecniche brevettuali e una consulenza tecnica contabile; è stata pure ordinata a [OSCURATO:PERSONA] Italia l'esibizione dei documenti di acquisto e di vendita dei telefoni cellulari sopraindicati. In seguito,il Giudice istruttore ha disposto la separazione delle cause riguardanti soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SamsungElectronics Italia e [OSCURATO:PERSONA]. Il 14 giugno 2016il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza con cui: ha rigettato la domanda di nullità del brevetto IT ‘335 nella titolarità diHop Mobile; ha accertato il compimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di condott e di concorrenza sleale per denigrazione; ha condannato conseguentemente [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, liquidato in euro 50.000,00, oltre interessi,in favore delle due società [OSCURATO:PERSONA]; ha accertato e dichiarato la contraffazione,da parte di queste ultime due, del brevetto oggetto di causa, attuato attraverso la produzione e commercializzazione di dispositivi che s fruttavano la privativa ; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno determinato in euro 1.863.436,99,a titolo di lucro cessante, e in euro 168.557,74,a titolo di danno emergente, in favore del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA]; ha rigettato la domanda di concorrenza slealeex art. 2598, nn. 2 e 3 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]; ha disposto l'assegnazione in proprietà , in favore delle attrici in contraffazione, dei cellulari oggetto di sequestro; ha disposto la pubblicazione dell'intestazione del dispositivo della sentenza su di un quotidiano, a spese delle due società [OSCURATO:PERSONA]. 4. ― A vverso questa sentenza sono stati proposti due appelli : l’uno da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , l’altro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. Le impugnazioni sono state riunite. Dopo l'esperimento delle prove testimoniali richieste dalle parti, la Corte di appello di Milano ha pronunciato la sentenza,pubblicata il 3 Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 dicembre 2019, con cui ha rideterminato il risarcimento dei danni conseguenti all'accertata contraffazione del brevetto nei seguenti importi: euro 2.529.303,82, oltre rivalutazione e interessi, a favore del [OSCURATO:PERSONA]; euro 275.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi,in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 5. ― La sentenza della Corte lombarda è stata fatta oggetto di due ricorsi per cassazione. Quello principale, delle società [OSCURATO:PERSONA], consta di venti motivi . Quello incidentale , svolto nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], di otto. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.― I l primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 52 c.p.i. I l G iudice di appello avrebbe determinato l'oggetto del brevetto senza tener conto di quanto effettivamente rivendicato e, in particolare, avrebbe interpretato la rivendicazione del brevetto disinteressandosi del chiaro significato tecnico dell’espressione « assegnabili selettivamente» e facendo illegittimamente ricorso agli insegnamenti ritenuti «implicitamente» inclusi nel brevetto. Assumono le istanti che nel corso del giudizio la suddetta locuzione non è stata interpretata lett e ralmente e coerentemente con le indicazioni del brevetto, come imposto dall’art.52 c.p.i., ma inun significato nuovo: quello di consentire la possibilità di mutare o incrociare, senza spostamenti manuali, le assegnazioni delle diverse SIM rife rite ai diversi moduli presenti nel telefono (operazione che, secondo i consulenti tecnici, non era consentita nei telefoni realizzati anteriormente al deposito del brevetto). Si rileva, in proposito,che la sentenza di appello , nonostante esplicita sollecitazione da parte delle odierne ricorrenti,non aveva operato alcuna verifica circa il significato tecnico attribuibile all'espressione « assegnazione Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 selettiva» per verificare se la stessa presentasse ambiguità tali da legittimare una integrazione in via esegeticae per appurare , in caso di risposta affermativa, seuna tale integrazione fosse legittima alla luce di quanto poteva ricavarsi in modo chiaro e inequivoco, oltre che esplicito,dalla descrizione del brevetto. La censura verte sull’art. 52 c.p.i. e sul rilievo, svolto dalle istanti anche in appello, per cui detta norma non consente all'interprete di sostituirsi all'inventore nella dichiarazione di volontà tendente all'identificazione d ella protezione brevettuale. Ora, la Corte di appello ha evidenziato c om e la consulenza espletata dal CTU [OSCURATO:PERSONA] non fosse carente di informazioni sufficienti per consentire a un tecnico del ramo di comprendere le intenzioni dell’inventore e mettere in atto l’invenzione: ha precisato che nella relazione del nominato esperto eranoelencati gli scopi da raggiungere e le informazioni tecniche «del tutto sufficienti per comprendere l’invenzione senza ambiguità» (sentenza impugnata, pag. 26); ha rimarcato che nella suddetta consulenza era riportato un passaggio della descrizione, incentrato sul l’assegnazione delle schede SIM ai moduli secondo un programma contenuto nella memoria del processore e sull’esistenza di un dispositivo capace di eseguire il collegamento elettrico richiesto dal programma, che consentiva al tecnico del ramo di individuare i mezzi tecnici con cui attuare l’invenzione (sentenza, pag. 27).Indicazioni non divergenti la Corte territoriale ha tratto da altro elaborato peritale, predisposto dal CTU [OSCURATO:PERSONA]: talché la stessa Corte ha concluso nel senso che tutti i consulenti tecnici avevanointerpretato le rivendicazioni del brevetto nel senso che «ogni SIM è assegnabile selettivamente a diversi moduli ricetrasmittenti, nel senso che una prima SIM è assegnabile selettivamente a diversi moduli ricetrasmittenti, ossia che una prima SIM possa essere abbinata al secondo modulo integrato, ma sia anche possibile invertire o incrociare questo collegamento elettrico, senza impedirne il funzionamento e Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 senza dover sostituire manualmente leSIM nei rispettivi alloggiamenti» (sentenza, pag. ult. cit.). Appare allora evidente che la Corte territoriale, con l’ausilio dei CTU, ha interpretato la rivendicazione brevettuale avval endosi della descrizione, sul presupposto che il testo della rivendicazione fosse non chiaro ed esaustivo: ciò in conformità del principio per cuila descrizione e i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinare l'ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto genericocon riferimento all'indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l'oggetto della rivendicazione stessa(Cass. 1 febbraio 2023, n. 3013; cfr. pure Cass. 4 settembre 2019, n. 22079). Nell’indicata prospettiva, integra una questione di fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, il tema relativo all’asserita ambiguità dell’espressione «assegnazioni selettive» ( all’esistenza, cioè, di una ambiguità, nel testo della rivendicazione, tale da giustificare l’operazione interpretativa basata sul contenuto della descrizione brevettuale).Quanto, poi, al rilievo secondo cui la Corte di appello non avrebbe potuto valorizzarequanto desunto solo «implicitamente» dalla detta descrizione, essosi fonda su di un passaggio della relazione del CTU [OSCURATO:PERSONA] che è genericamente riferito a ll’«insegnamento tecnico fornito dal brevetto» (cfr. ricorso, pagg. 16e 18) e in cui , oltretutto, si fa menzione delle rivendicazioni, e non della de scrizione : il dato non pare quindi al Collegio significativo;risulta significativo, invece, che il Giudice del gravame abbia conferito rilievo, come si è visto,al fatto che la descrizione del brevetto , in base al la relazio ne del CTU [OSCURATO:PERSONA] (giudicata sostanzialmente conforme, nelle conclusioni,a quella del CTU [OSCURATO:PERSONA]),non fosse carente di informazioni sufficienti a un tecnico del Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 ramo per comprendere le intenzioni dell’inventore e per mettere in atto l’invenzione: condizione, questa, che soddisfa appieno il precetto dell’art. 51, comma 2, c.p.i., secondo cui l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Il motivo è dunquenel complesso infondato. 2. ― Col secondo motivo del ricorso delle società [OSCURATO:PERSONA] si oppone la nullità della sentenza in ragione della violazione degli artt.111 Cost.e 132 c.p.c. p er irriducibile e intrinseca contraddittorietà e quindi sostanziale carenza di motivazione. Si lamenta che la sentenza, dopo aver interpretato la rivendicazione di IT ’335 sulla base di quanto implicitamente ricavabile dal brevetto, abbia basato la decisione su affermazioni del CT U [OSCURATO:PERSONA] che erano inconciliabili con un tale accertamento.Le istanti deducono, in particolare, che le relazioni del CTUBotti e del CTU [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tra loro in contraddizione, visto che nella prima risulterebbe af f ermato che la descrizione del brevetto conterrebbeuna «elencazione», quanto agli «scopi da raggiungere» e alle «informazioni tecniche»,di contro assente nella seconda. Il motivo non ha fondamento. Si osserva, al riguardo, che, anche a voler prescindere daquanto in precedenza rilevato in ordine alla reale portata della locuzione, estratta dall’elaborato del CTU [OSCURATO:PERSONA], per cui «è indiscutibile che l’insegnamento tecnico fornito dal brevetto Drin.it include implicitamentela possibilità di assegnare ogni SIM a diversi moduli rice- trasmittenti», la motivazione della Corte, per quanto qui interessa, ha il suo punto qualificantenell’affermazione per cui le due relazioni sono da ritenere convergentinell’interpretazione del brevetto con riguardo al tema della cosiddetta assegnazione selettiva, e segnatamente quanto allapossibilità di invertire o incrociare il collegamento elettrico , senza impedirne il funzionamento e senza dover sostituire manualmente le SIM (pag. 27dell’impugnata sentenza). Dopodiché, va rammentato che Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 è oggi denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).E va dato atto che l’argomentare della Corte di appello, la quale èpervenuta alla conclusione esposta sulla base d i un apprezzamento delle risultanze peritali non sindacabile, qui,nel suo nucleo fattuale, non si sostanzia per certo in quelle gravi carenze del percorso argomentativo della sentenza che danno vita al « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o che integrano gli estremi della « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile »: le uniche figure che assumano rilievo a fronte della denunciata contraddittorietà della pronuncia (citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053e 8054). 3. ― Il terzo mezzo del ricorso principale oppone l a violazione e falsa applicazionedegli artt. 48 e 51 c.p.i.. Sul presupposto che il cuore del brevetto era stato individuato nella possibilità di «invertire o incrociare» le assegnazioni delle SIM «senza impedirne il funzionamento e senza dover sostituire manualmente le SIM nei rispettivi alloggiamenti» si censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto validità, sotto il profilo del valore inventivo, al titolo di proprietà industrialeconferendo rilievo a un problema tecnico che era stato riformulato ex post e a vantaggi n on menzionati nel testo brevettuale.Si menziona, al riguardo, un passaggio della relazione del CTU [OSCURATO:PERSONA] in cui lo stesso avrebbe rilevato che il problema tecnico affrontato dal brevetto poteva essere «riformulato come quello di fornire una maggiore flessibilità e facilità d'usodei telefoni con più SIM senza richiedere spostamenti manuali delle SIM». Si rileva che il problema tecnico non era stato menzionato nel testo del brevetto, ma era stato enunciato dal nominato CTU,e che IT ‘335 nemmeno indicava Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 le utilità che il brevetto stesso poteva procurare. Col quarto motivo del ricorso principale ― che può esaminarsi congiuntamente al terzo per ragioni di connessione ― si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.. La motivazione della sentenza sarebbe solo apparentecon riferimento alla censurata mancata individuazione, nel brevetto, del problema tecnico, del gradiente di attività inventiva e delle utilità perseguite. Richiamando il terzo motivo di appello, con cui si era dedotta la nullità del brevetto per la mancata individuazione del problema tecnicorisolto e dei vantaggi ottenutiattraverso l’invenzione, viene in sintesi rilevato che la Corte di appello, dopo aver richiamato la relazione del CTU [OSCURATO:PERSONA], così riformulando il problema tecnico,avrebbe fatto riferimento alla relazione del CTU [OSCURATO:PERSONA], che aveva rinvenuto il problema tecnico risolto da IT ‘335 nella descrizionedel brevetto. I due motivi non possono essere accolti. E’ senz’altro vero, in linea di principio, che ai fini del riconoscimento di una valida privativa è necessariala descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto(così Cass. 4 novembre 2009, n. 23414). Tale insegnamento, con particolareriguardo alla descrizione del prob lema tecnico, risponde a un’elementare esigenza : almeno di regola (più comunemente per i brevettiche riguardano i composti chimici che per i brevetti della meccanica),in tanto può dirsi che l’invenzione costituisca nuova e originale risposta a un problema tecnico, in quanto sia possibile comprendere quale sia quel problema.Questo non signif ica , però, che il brevetto per invenzione sia nullo per insufficiente descrizione tutte le volte in cui l’esperto del ramo si mostri in grado, avvalendosi di una Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 normale competenza professionale,di meglio esplicitare le indica zioni contenute nel brevetto; deve ritenersi piuttosto interdetta qualsiasi operazione di vera e propria integrazio ne della descrizio ne , tale da esorbitare dalla ricognizione di quanto sia dato di ricavare dal testo brevettuale sullabase della conoscenze generali del settore. Ciò posto, e riprendendo quanto già detto in precedenza, l a sentenza impugnataè chiara nel rilevare, su l la scorta della relazion e del CTU [OSCURATO:PERSONA], che lo scopo dell'invenzione, risultante del testo brevettuale, risultava essere quello di fornire un terminale telefonico che consentissea un utente la gestione del collegamento a più di una linea telefonica contemporaneamentein modo indipendente e senza la necessità di particolari prestazioni della rete o delle reti di cui si richiede il collegamento;in tal modo ― ha precisato la Corte territoriale ― , « il tecnico del ramo riceve una chiara indicazione sulla problematica tecnica che l'invenzione cerca di affrontare e di risolvere» (pagg. 26 s. del provvedimento impugnato).[OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha , dunque, non solo spiegato che dal testo del brevetto il tecnico del ramo avrebbe potuto ricavareil problema tecnico rispetto al quale il trovato si poneva come soluzione, ma ha pure implicitamente escluso che il detto problemafosse stato oggetto di una formulazione ex post da parte di uno dei consulenti tecnici: ché quest’ultima evenienza risulta essere manifestamente inconciliabile con quanto dalla Corte affermato in ordinealle risultanze desumibili dal brevetto stesso. Non si ravvisa, conseguentemente, la contraddizione evocata col quarto motivo di ricorso. Del resto, la valorizzazione di una formulazione ex post del brevetto poggia su un passaggio della motivazione della sentenza ― in cui la Corte di merito dà atto che il CTU [OSCURATO:PERSONA] aveva incidentalmente « individuato il problema tecnico affrontato dal brevetto»(pag. 32 della pronuncia ) ― che non è speso per dar ragione della descrizione del trovato brevettuale, ma che è invece inserito in ben altro contesto argomentativo, dedicato all’altezza Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 inventivadello stesso. E comunque, l’affermazion e secondo cui il CTU aveva «individuato il problema tecnico»non implica affatto che detto problema fosse frutto di una manipolazione del testo brevettuale, piuttosto che dellalettura ragionata di questo da parte dell’esperto del settore.Né vi è modo di affermare che la sentenza impugnata si mostri contraddittoria nel recepire, con riguardo all’individuazione del problema da risolvere, indicazioni , tratte dai due elaborati , tra loro confliggenti, vistoche la Corte di appello ha all’opposto rilevato come le due relazioni tecniche fornisseroindicazioni convergenti, e tale dato non èstato efficacemente contestato. 4. ― Il quinto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opponela violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 51 c.p.i.Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe fatto ricorso,in modo erroneo, all'istituto giuridico della «invenzi o ne di problema». Il mezzo, al pari dei due che seguono, invest e la decisione assunta dallaCorte di appello con riguardo al tema dell’altezza inventiva del trovato. Viene richiamat a la fattispecie dell a detta «invenzione di problema», e cioè di quella invenzione caratterizzata dal fatto che il requisito dell'attività inventiva risied e non nella soluzione di un problema tecnico, ma nell'essersi posti un certo problema tecnico, al quale poi l'invenzione fornisca una soluzione ovvia sulla base dello stato della tecnica. Si osserva che ai fini della configurazionedell’«invenzione di problema»è necessario che il problema tecnico sia descritto in modo chiaro e non ambiguonella domanda depositata: condizione, questa, che sarebbe insussistente nel caso in esame. Col sesto motivo del ricorso principale la sentenza impugnata e censurata per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. Si lamenta l'inesistenza della motivazione, giacch é la Corte di appello avrebbe omesso ogni esame in ordine alla dedotta insussistenza delle condizioni che consentivano di fare applicazione dell’« invenzione di problema ». Secondo le ricorrenti sarebbe mancata, nella sentenza impugnata, Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 «qualsivoglia motivazionein merito al quinto motivo di appello» delle due società [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la Corte di appello non si sarebbe preoccupatadi valutare se ricorressero, nella fattispecie, le condizioni per accordare tutela all’«invenzione di problema». Il settimo motivo del ricorso in esame prospetta la nullità della sentenzae la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. Vi sarebbe irriducibile contraddizione tra le argomentazioni s pese con riguardo all'inventivitàdel brevetto, affermata facendo prima ricorso alla nozione di«invenzione di problema» e poi all’altezza inventiva della soluzione rivendicata.Si deduce che il CTU [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato l'altezza inventivadi IT ‘335 sulla base dell'indicat a erronea applicazione della nozione di«invenzione di problema», mentre il CTU [OSCURATO:PERSONA] si era espresso sulla questione relativa all'altezza inventiva avendo riguardo all’inventivitànon più del problema, ma della sua soluzione. Anche tali motivi possono trattarsi congiuntamente. La questione circa l’altezza inventiva del trovato quale «invenzionedi problema» viene dai ricorrenti desunta da due passaggi della motivazione: quello in cui la Corte di appello assume che l'altezza inventiva « sussiste ove possa ritenersi che l'esperto del ramo non sarebbe stato indirizzato in modo evidente alla soluzione del problema tecnico (e qui all'enunciazione di tale problema) d a suggerimenti presenti nello stato della tecnica» (sentenza, pag. 31); quello ove si richiama la consulenza tecnica del CTU [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva evidenziato che «non vi è nulla nell'arte nota che possa portare la persona esperta del ramo a pensare a tale problema e tantomeno alla sua soluzione», giacché i documenti relativi ad altre anteriorità «indirizzano problemi del tutto diversi» (sentenza, pag. 32). Nell’occuparsi dell’altezza inventiva, la Corte di appello ha tuttavia fatto menzione anche della consulenza dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rilevato chenell'arte nota mancava qualsiasi insegnamento che suggerisse una possibile assegnazione tra SIM e moduli : secondo il Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 detto esperto il tecnico del ramo non avrebbe avuto nessuno spunto «per prevedere un'assegnazione selettiva ai due o più moduli di ricetrasmissione se non con una conoscenzaa posteriori del contenuto del brevetto Drin.it» (sentenza, pagg. 32 s.) . La Corte di appello ha riprodotto, dunque, le conclusioni cui era pervenutoil detto consulente, il quale aveva reputato«la soluzione rivendicata al punto 1 del brevetto Drin.it del tutto originale» (sentenzaimpugnata, pag. 34). Ora, come osservatodalle due ricorrenti,gli accertamenti dei due consulenti non sono per certo sovrapponibili. N on pai o no tuttavia nemmeno in contraddizione. Infatti, nella relazion e del CTU Pe zz oli viene rilevata l’originalità sia del problema tecnico che della sua soluzione; nella relazion e del CTU [OSCURATO:PERSONA] si dà evidenza all’originalità della sola soluzione. Poichédalla sentenza impugnata― che ha recepito ledue risultanze peritali per la parte che qui interessa ― non risulta in alcun modoche la soluzione del problema sia stata considerata banale, il richiamo al tema dell’«invenzione di problema» non appare pertinente. In tal senso, i tre motivi di censura in esame mancano di aderenza alla (complessa) ratio decidendi della pronuncia i mpugnata. Come è noto, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendiposta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989; cfr. pure Cass.3 luglio 2020, n. 13735,Cass. 7 settembre 2017, n. 20910 e Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisumdella sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio). 5. ― L’o ttavo motivo, svolto in via subordinata , denuncia l’ulteriore violazione e falsa applicazionedell’art. 48 c.p.i. La censura aggrediscela sentenza nella parte in cui viene ivi affermata l'inventiv ità Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 non più del problema, ma della soluzione rivendicata da IT ‘335 ; si deduce chela Corte di merito, pur citando il problem solution approach , non ha applicato tale criterio, ma hafatto proprie le conclusioni del CTU [OSCURATO:PERSONA], la cui premessa logica era rappresentata dal rilievo per cui l'esame in punto di altezza inventiva potrebbe essere meno rigoroso quando alla data di deposito della domanda il settore tecnico dell'invenzione sia particolarmente affollato.Gli istanti rilevano che la sentenza impugnata,dopo aver correttamente menzionato il problem solution approach, si sarebbe «poi totalmente e contraddittoriamente disinteressatadi tale test nel richiamare i passaggi della CTU [OSCURATO:PERSONA]». Inoltre, laconsulenza del CTU [OSCURATO:PERSONA] evidenzierebbe un grave errore nel ritenere che assumesse rilievo,ai fini del giudizio sull'altezza inventiva, la circostanza per cui al momento del deposito della domanda il settore tecnico dell'invenzione risultava essere «particolarmente affollato». Il motivo è infondato. L’impiego, nell’apprezzamento dell’altezza inventiva del brevetto del criterio basato sul problemsolution approach, che si struttura in tre scansioni ( individuazione dello stato dell'arte più prossimo; determinazione del problema tecnico da risolvere; valutazione se l'invenzione per la quale si chiede il brevetto, alla luce dello stato dell'arte e del problema tecnico da risolvere,risulterebbe ovvia ad un soggetto esperto)è diffuso nella giurisprudenza di merito e si conforma a un orientamento consolidato del Board o f Appeal dell’EPO. Tale criterio non discende tuttavia da una fonte normativae men che meno dall’art. 48 c.p.i., di cui le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione; né questa Corte si è mai espressa nel senso che la mancata applicazione del problem solution approach, o una non corretta applicazione dei passaggi logici di tale metodo di valutazione, possa integrare unvizio della decisione deducibile in sede di legittimità a norma dell’art. 360, n. 3 c.p.c.; la violazione o la non corretta applicazione delle linee guida elaborate dall’EPO nel disciplinare la Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 propria attività, in particolare quelle inerenti il metodo del problem solution approach, può venire in rilievosolo ove si risolva , sul piano del diritto nazionale,in una violazione o falsa applicazione del cit. art. 48 (sul punto cfr. Cass. 16 marzo 2022, n. 8584, in motivazione). Il rilievo, poi, formulato dal CTU [OSCURATO:PERSONA], e incentrato sull a correlazione, che lo stesso esperto avrebbe ravvisato,tra l’affollamento del settore tecnico in cui si colloca l’invenzionebrevettata e il valore che alla stessa potrebbe annettersi sul piano dell’altezza inventiva,rimane estraneo alla decisione della Corte di appello: onde la relativa censura è inammissibile perché carente del requisito della riferibilità alla pronuncia impugnata (cfr.: Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905; Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125). 6. ― Il nono motivo del ricorso principale lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 125, comma 1, c.p.i. Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe proceduto al riconoscimento della tutela aquiliana del credito in violazione dei criteri normativi che presiedono al riconoscimento della stessa.Il mezzo di censura, insieme ai restanti motividelle ricorrenti, concerne il tema della quantificazione del danno. Con tale motivo s i fa questione, in particolare, del risarcimento cui sono state condannate le odierne ricorrenti con riferimento al contrattoconcluso tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA], la quale si era impegnata all’acquisto di 12.500 cellulari. Il Tribunale ha liquidato il danno da lucro cessante prendendo in considerazione il periodo intercorso tra novembre 2007e gennaio 2008 rilevando, tra l’altro, che il contratto non aveva avuto regolare esecuzione da febbraio a novembre 2007; la Corte di meritoha invece preso in considerazione il più esteso arco temporaledi un anno (febbraio 2007 – gennaio 2008) , osservando che l’accordo non prevedeva «una cadenza mensile degli acquisti», sicchéBardi Lab avrebbe potuto, secondo le sue strategie commerciali,decidere come ripartire , nel corso dell’anno di durata del contratto, l’acquisizione dei cellulari che la controparte doveva Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 venderle. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha osservato che l'irruzione sul mercato dei telefoni [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'anno 2008, preceduta dalla campagna pubblicitaria che l’annunciava, aveva reso l'esecuzione del contratto non più conveniente, determinandone la risoluzione; ha quindi calcolato le unità non acquistate daBardi Lab rispetto a quanto previsto contrattualmente, indicandole in 10.470, e ha quantificato il fatturato perduto da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al contratto in questione, determinandolo ineuro 3.998.900,00. Questa somma, una volta detratti i costi incrementali della nominata controricorrente , è stata ridotta ad euro 2.255.152,00 (pagg. 49 ss. della sentenza) . Essendo stato stimato in tale misura il lucro cessante, la Corte di merito ha poi escluso potesse essere riconosciuto alcunché a titolo di retroversione degli utili, in quanto l’importo calcolato per tale voce (euro 1.863.432,34) era inferiore all’ammontare del lucro cessante (pagg. 72 ss. della pronuncia). Le ricorrenti deducono che il lucro cessante maturato con riferimento al rapporto contrattuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si raccorderebbe a una fattispecie di lesione aquiliana del credito . In conseguenza, il risarcimento del danno andrebbe riconosciuto in presenza di precise condizioni: l’esistenza di un evento che determini l'estinzione del diritto del creditore; la natura definitiva e irreparabile della perdita subita; il discendere l'estinzione del diritto di credito da un fatto del terzo, a questo imputabile.Lamentano le società istanti che la Corte di appello avrebbe completamente omesso di effettuare verifiche in tal senso. Il motivo non è fondato. Èben noto il principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza dell’ultimo mezzo secolo, per cuiil risarcimento per fatto illecito deve ammettersi anche con riguardo ai diritti di credito,poiché il requisito dell'ingiustizia del danno,nel senso che il fatto produttivo del danno debba ledere una posizione soggettiva garantita dall'ordinamento nella Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 forma di diritto soggettivo,sussiste anche nel caso di lesione di diritti relativi(Cass. Sez. U. 30 marzo 1972, n. 1008). Si è insegnato, difatti, che non può assumersi quale criterio determinante per ammettere o negare la tutela aquiliana, la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi(Cass. Sez. U. 26 gennaio 1971, n. 174). Nondimeno, la normativa sui brevetti « riconosce diritti reali assoluti su beni immateriali»(Cass. 7 novembre 1996, n. 9728; più di recente, in tema,Cass. 2 dicembre 2016, n. 24658). Pur non potendo, quindi, certamente escludersi, in presenza di un illecito sfruttamento del brevetto, l’ammissibilità dell’azione aquiliana diretta a far valere, nei confronti del contraffattore, la lesione del diritto di credito insorgente da un contrattoconcluso tra il danneggiato e il terzo, il titolare del brevetto o il licenziatario dello stesso hanno pieno titolo ad avvalersi dei rimedi specificamente approntati per la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, quali diritti assoluti, onde reagire all’aggressione del diritto di brevetto in cui si concreta l’azione del contraffattore. È qui appena il caso di rilevare che il licenziatario ripete la propria legittimazione all’esperimento di una tale azionedal fatto che egli risente gli effetti negativi della contraffazione (cfr. Cass. 4 luglio 2014, n. 15350). Ora,è incontestabile che gli odiern i controricorrenti abbiano agito giudizialmente facendo valere la contraffazione di una privativa brevettuale e quindi la lesione di un diritto assoluto. E proprio nella prospettiva della tutela del detto diritto a s soluto i Giudici di merito hanno del resto fatto applicazione della norma speciale dell’art. 125 c.p.i., che disciplina il risarcimento del danno e la restituzione dei profitti dell’autore della violazione dei diritti di proprietà industriale. Sempre col nono motivo le ricorrenti hanno osservato che l’assenza di convenienza economica non giustifica, in sé, la risoluzione del contratto e hanno censurato il passaggio della motivazione della sentenza di appello in cui sisosterrebbe il contrario. Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 Il rilievo non appare però decisivo:il Giudice distrettualeha infatti quantificato il danno da lucro cessante, che qui interessa, avendo riguardo al periodo in cui il contrattoha avuto esecuzione (da inizio febbraio 2007 a fine gennaio 2008: il punto è riconosciuto dalle ricorrentiprincipali a pag. 10 della memoria conclusiva ) ; pur citando la risoluzione, la Corte di merito non ha affermato che il contratto si sarebbe sciolto con effetto retroattivo:onde l’affermazione pare riferita o al mancato rinnovodel contratto (in quanto di durata annuale) o a una risoluzionecon effetto ex nunc occors a in un periodo successivo del rapporto (in quanto di durata superiore all’anno, o in quanto rinnovato alla scadenza annuale). Come è evidente, un mancato rinn o vo alla scadenza annuale ouna risoluzione non retroattiva che fosse comunque occorsa dopo lafine di gennaio del 2008 non spiegherebbe incidenza sulla quantificazione del risarcimento, che è stata per l’appunto operata tenendo conto nel periodo tra febbraio 2007 e gennaio 2008. Le società istanti hanno dedotto, poi , che [OSCURATO:PERSONA] era licenziataria non esclusiv a , onde i suoi distributori non potevano coltivare alcuna aspett ativa di esclusiva nella commercializzazione di cellulari muniti della tecnologia protetta dal brevetto nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA]. A ciò è agevole replicare che nella fattispecie non rileva l’aspettativa frustrata indicata dalle ricorrenti , quanto, piuttosto , il danno determinato dalla concreta presenza, sul mercato, di telefoni attraverso cui la privativa brevettuale risultava contraffatta. E l’accertamento svolto dalla Corte di merito si fonda , coerentemente, sulle conseguenze patrimoniali determinate da questa precisa evenienza. 7. ― Col decimo mezzo la pronuncia impugnata viene censurata per violazione o falsa applicazione degli artt. 125, comma 1, c.p.i ., 2043, 2056, 1223 c.c., 40 e 41 c.p. Ci si duole che la Corte di appello abbia omesso di applicare i criteri normativi che devono informare Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 l'accertamento del nesso di causalità . Deducono in particolare le ricorrenti che la Corte di appello n on avrebbe considerato talune circostanze rilevanti sul piano eziologico , alcune delle quali pure valorizzate dal Tribunale: già dal 2007 sarebbero state presenti sul mercato, a prezzi inferiori,alternative rispetto ai cellulari Dual S IM di [OSCURATO:PERSONA]; le contropartinon avrebbero avuto la capacità di soddisfare la domanda; rispetto all'imponente quantitativo di cellulari oggetto del contratto di distribuzioneconcluso con [OSCURATO:PERSONA], s olo 2. 630 dispositivi sarebberostati oggetto di fornitura ; i l contratto in questione a vrebbe avuto esecuzione, per fatto imputabile a [OSCURATO:PERSONA] ― che era sprovvista delle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei telefoni― p er soli tre mesi ; nel 2007 [OSCURATO:PERSONA] a vrebbe « acquis tato il marchio Telit che fra le altre cose aveva nel proprio portafoglio il telefonoDual SIM Bikini» il quale consentiva il contemporaneo uso di dueSIM. L'undicesimo motivo del ricorso principale oppone la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.La motivazione della pronuncia risulterebbe insanabilmente illogica, contraddittoria, perplessa e obiettivamente incomprensibile, avendo « ritenuto di imputare la risoluzione del contrattoconcluso con la società [OSCURATO:PERSONA] alla pretesa contraffazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della pubblicitàdei prodotti [OSCURATO:PERSONA] (pubblicità che si riconosce avere ad oggetto caratteristiche non coperte dal brevetto)»di una deposizione « relativa a prodotti non importati né vendutida [OSCURATO:PERSONA] sul mercato italiano». Si imputa, in sintesi, al l a Corte di appello di aver per un verso riconosciuto che la pubblicità dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] riguardava caratteristiche non coperte dalla privativa brevettuale ― vale a dire l'uso, da parte dei dispositivi,di due SIM contemporaneamente attive ― e di aver per altro verso affermato che alla data di mancata completa esecuzione o di risoluzione del contratto « sarebbe stato notorio (evidentemente in base a tale medesima pubblicità ) che i prodotti Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 [OSCURATO:PERSONA] avrebbero presentato proprio il plus tecnico oggetto del brevettoHop Mobile, tanto che ciò avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA] a risolvere il contratto di distribuzione in vigore con [OSCURATO:PERSONA]». Col dodicesimo motivo del ricorso principale si oppone la violazione del giudicato internocon conseguente nullità della sentenza. Viene lamentato che la Corte di appello abbia liquidato l 'utile parametrandoloall'intero periodo di durata del contratto con [OSCURATO:PERSONA], anziché all’ultimo trimestre, come invece aveva stabilito il Tribunale con statuizione non impugnata dalle parti. Si assume che, in assenza dell'impugnazione dell’affermazione, contenuta nellasentenza di primo grado, secondo cui il volume della fornitura da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno ammontava a 3.125 cellulari, la Corte di merito non avrebbe potuto commisurare il dannoa un numero di dispositivi superior e. Il dodicesimo motivo appare fondato. Come in precedenza rammentato, la Corte di appello ha ritenuto che il contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non contenesse «alcuna previsione di una cadenza mensile degli acquisti», onde il risarcimento del danno non andava circoscritto , a suo avviso, alla frazione dei cellulari(sul totale di 12.500), che sarebbestato possibile vendere negli ultimi tre mesi del rapporto; in tal senso,è stato riformato il capo della sentenza di primo grado con cui l’utile del contraffattore è stato calcolato avendo riguardo al numero di 3.125 dispositivi : e cioè al numero dei cellulari che avrebbero dovuto costituire oggetto della cessione nel periodo tra novembre 2007 e gennaio 2008, pari a un quarto del totale(cfr. pronuncia di appello, pag. 50). Si legge nella sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato, con l’appello, che ai fini del risarcimento del danno l’utile (della licenziataria) era stato ridot t o in quanto il Tribunale aveva «(ingiustificatamente)considerato un utile mensile limitato ai soli tre mesi del 2007-2008 (novembre e dicembre 2007 – gennaio 2008) » Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 (pag. 51 della pronuncia). Le ricorrentihanno contrasta to tale affermazione deducendo che l’appello avversario non recava alcuna impugnazione della statuizione di primo grado con cui era stato stabilito che il volume della fornitura interessata all’illecito contraffattivo era pari a3.125 telefonini e hanno menzionato, al riguardo, le pagine da 66 a 69 di tale atto impugnatorio. Contrariamente a quanto asserito da i due controricorrenti , il motivo di ricorso per cassazione è ammissibile, non potendo di certo onerarsi le società Samsungdella trascrizione dell’intero atto di appello (al fine di dar conto che quanto dedotto in ordine alla mancata proposizione del motivo di gravame trov i positivo riscontro ) . Deve inveceritenersi sufficiente il richiamo , di fatto operato dalle nominate società,a quella parte dell’atto di gravameche investe il tema dell’utile del contraffattore con riguardo al contratto concluso con [OSCURATO:PERSONA]: tema che per l’appunto è sviluppato alle pagg. 66 ss. della citazione di appello degli odierni controricorrenti. L’esame dell’atto, reso possibile dallanatura processuale del vizio denunciato,persuade, poi, della fondatezza della doglianza. Infatti, gli attualicontroricorrenti nulla risultano aver specificamente opposto alla decisione del Tribunale, che aveva liquidato il danno relativo al contratto con [OSCURATO:PERSONA] prendendo in considerazione il numero di 3.125 dispositivi, piuttosto che quello di 12.500. Èdel resto significativo, come esposto dalle società [OSCURATO:PERSONA], che gli stess i controricorrenti abbiano riconosciuto nell a comparsa di risposta all’appello di controparte che sull’operazione posta in essere dal Tribunale, consistente nel quantificare il risarcimento prendendoin considerazione il volume di vendita costituito dai 3.125 cellulari,fosse caduto il giudicato interno (cfr. ricorso per cassazione, pag. 63, ove il richiamo a pag. 111 della nominata comparsa di appello).Vero è che i controricorrenti hanno spiegato che la deduzione era finalizzata alla replica del motivo di appello con cui le società [OSCURATO:PERSONA] avevano Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 sostenuto che il numero dei telefoni cellulari da prendere in considerazione doveva essere addirittura ridott o a 1. 125 (cfr. controricorso, pag. 57);è altrettanto vero, però, che , nella specifica contingenza che qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] hanno inteso sottolineare proprio l’irretrattabilità della decisione assunta, sul punto,dal Tribunale: il che è ovviamente inconcil i abile con lacontestazione della medesima. Èda rimarcare, infine, che l’esistenza di un motivo di appello atto a provocare la richiamata statuizione della Corte di merito non può desumersi dalla presenza,nell’atto di gravame (segnatamente, a pag. 69 dello stesso), di conclusioni con cui è stata domandata la riforma della sentenza di primo grado in punto di quantum.Tali conclusioni sono evidentementeda raccordare alle censure ― diverse da quella relativa al numero dei dispositivitelefonici da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del danno ― effettivamente presenti nell’atto di appello. Ebbene, nel giudizio di appello ― che non è un novum iudicium ― la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono(per tutte: Cass. 27 settembre 2016, n. 18932;Cass. 13 aprile 2010,n. 8771; Cass. 18 aprile 2007, n. 9244 ; Cass. 24 novembre 2005, n. 24817 ) . Come è noto, infatti, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481). Deve dunque ritenersi affetta da ultrapetizione una sentenza di appello, quale quella qui in esame,che prenda in esame una questione non dedotta specificamente dall’appellante, a nulla rilevando che quest’ultimo chieda la riforma della pronuncia per profili diversi , che nonpresentino attinenza alla nominata questione. Il dodicesimo motivo è dunque fondato e ciò determina l’assorbimento del decimo e dell’undicesimo. 8. ― Il tredicesimo motivo del ricorso delle società [OSCURATO:PERSONA] oppone la violazione o falsa applicazionedegli art. 2043 c.c. e 125 c.p.i.. A giudizio delle istanti la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità per le importazioni parallele in violazione dei presupposti previsti dalla legge per la responsabilità da fatto illecito,non ricorrendo i presupposti della responsabilità per fatto del terzo. Si lamentache le ricorrenti siano state ritenute responsabili per l'importazione e la vendita in Italia di telefonini contraffatti da parte di soggetti non appartenenti al proprio gruppo, i qualili avevano acquistati all'estero, dove erano legittimamente commercializzati. Col quattordicesimo motivo viene denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. Risulterebbe meramente apparente, oltre che illogica e incomprensibile , la motivazione della sentenza,che ha fatto derivare una responsabilità per le importazioni parallele da inesistenti atti di « vendita dirett a» di [OSCURATO:PERSONA] i n Italia . Viene dedotto che altro è la contraffazione diretta,altro il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in importazioni parallele. Il quindicesimo motivo del ricorso principale denuncia la nullità Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., stante la motivazione apparente , insanabilmente illogica e obiettivamente incomprensibile. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cuiha fatto discendere la pretesa responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le importazioni parallele da una garanzia per vizi di progettazione e fabbricazione in lingua anche italiana. Con riguardo alla detta garanzia si osserva che, venendo in questione unprodotto venduto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell'UnioneEuropea, i consumatori dovevano essere posti nelle condizioni di far valere la medesimanei diversi paesi dell’Unione: di qui l'esigenza che la garanzia venisse redatta in tutte le principali linguedell’Unione e con l'indicazione delle varie filiali locali . Le ricorrenti contestano, altresì, che la propria responsabilit à per le importazioni parallelepotesse desumersi da due dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] cui la stessa si era impegnata a tenere indenne la destinataria della missiva con riferimento a una serie di modelli cellulari non ricadenti nel brevettoIT ‘335. Col sedicesimo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazionedegli artt. 125 c.p.i., 2043 c.c., 66, comma 1 e comma 2 bis, c.p.i. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il fatto del terzo in violazione delle disposizioni circa l'efficacia territoriale dei titoli brevettuali e dei presupposti previsti dalla legge per il concorso nella contraffazione. A dettadelle ricorrent i , l'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cuil'obbligatoria e routinaria predisposizione in più lingue ― tra cui l'italiano ― per l’esplicitazione della garanzia del produttore , comporterebbe la consapevolezza della destinazione finale del prodotto al mercato italiano, implica il riconoscimento di una responsabilità oggettiva che si ponein contrasto con le norme sopra indicate . Il diciassettesimo mezzo delle ricorrenti principali oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 125 c.p.i., 2043, 2056, 1223, 40 e 41 c.p. La sentenza impugnata avrebbe violato le norme in tema Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 di accertamento del nesso causale con riferimento alle importazioni parallele. Si deduce che l'accertamento della Corte di appelloavrebbe dovuto estendersi alla verifica dell'esistenza del detto nesso di causa: la stessa avrebbe dovuto appurare se, in assenza della garanzia, il fenomeno delle importazioni parallele si sarebbeo meno verificato . I cinque motivi di ricorso in esame possono trattarsi congiuntamente in quanto tutti vertenti sull’importazione (e sulla successiva vendita), in Italia, di 15.782 telefoni cellulari non commercializzati da [OSCURATO:PERSONA], ma da altri rivenditori. Con riferimento alla responsabilità della società coreana [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha osservato: che questa aveva venduto anche direttamente in Italia, a grossisti , i telefoni oggetto di contraffazione; che entrambe le società oggi ricorrenti si erano assunte le responsabilità della commercializzazione per aver agito in stretto coordinamento tra di loro ( [OSCURATO:PERSONA] r onics consentendo a [OSCURATO:PERSONA] ilrilascio di garanzia per i vizi materiali di progettazione e fabbricazione, presente in tutte le confezioni di cellulari vendute in Italia eimportate da altri Stati, l'altra dichiarandosi garante e fornendo in concreto indicazioni circa gli indirizzi e i contatti telefonici utili per far valere la garanzia); che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto esimersi dalla garanzia per quei prodotti da essa non direttamente commercializzati; che era stato prodotto in giudizio il documento contenente le due dichiarazioni sopra richiamate con cui [OSCURATO:PERSONA] avevaassicurato a una società terza che una serie di modelli cellulari da essa prodotti e commercializzati potevano essere importati sul mercato italiano in quanto non interferenti con il brevetto oggetto di causa, impegnandosi, altresì, a manlevarela de tta societàdalla responsabilità risarcitoria per violazione del brevetto; che da tale dichiarazione si desumeva che lo scarico di responsabilità per le importazioni parallele era operante solo nei confronti di specifici soggetti sulla base di apposite dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma non Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 costituiva regola generale(sentenza impugnata, pagg. 46 ss.). La responsabilità delle società [OSCURATO:PERSONA] è stata dunque ancorata a una condotta precisa,consistente nella prestazione di una garanzia (rilasciata dalla società italiana col consenso di quella coreana) che era dovuta dal solo venditore ex art. 130 cod. cons. (d.lgs. n. 206/2005) e che [OSCURATO:PERSONA], siccome non venditrice, non era tenuta ad offrire: garanzia operante in Italia con riguardo ai telefoni provenienti da importazioni parallele. Le altre due circostanze menzionate dalla Corte di meri to (la rivendita diretta dei cellulari contraffatti e la manleva offerta da [OSCURATO:PERSONA] ) assurgono a semplici elementi di supporto del convincimento della Corte di appello (quali indici del reale portato del concorso delle ricorrenti nell’attività di importazione), onde il quattordicesimo motivo, con cui si sostiene che la vendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai grossisti italiani integrerebbe una contraffazione diretta, si rivela inammissibile, in quanto non coglie la reale consistenza di quanto affermato sul punto dal Giudice distrettuale. Secondo la Corte di appello le odierne ricorrenti principali rispondonodi una condotta agevolatrice dell’importazione dei prodotti contraffatti: ad esse non è attribuita una responsabilità per fatto del terzo. Nell’affermare che entrambe le ricorrenti «si sono assunte la responsabilità della commercializzazione» (sentenza impugnata, pag. 46), la Corte di appello ha evidentemente inteso dar rilievo alla consapevole facilitazione prestata dalle predette a che i cellulari in contraffazione importati fossero venduti in Italia alle stesse condizioni degli altri prodotti [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti oppongono, come si è visto, che i telefoni in contraffazione oggetto di importazione parallela sarebbero potuti giungere in Italia anche in mancanza della garanzia del produttore. E tuttavia, quel che rileva è che la Corte di appello abbia individuato, in concreto, una condotta agevolatrice del fatto dannoso, assumendo, Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 implicitamente, che la prestazione della garanzia abbia concorso alla massiccia penetrazione sul mercato italiano dei cellulari con cui era stata violata la privativa. Tale ricostruzione, sovrapponibile, in definitiva a quella del Giudice di primo grado, sfugge a censura, in quanto inerisce a un profilo fattuale. Non coglie nel segno quanto dedotto dalle ricorrenti in ordine al fatto che agli acquirenti dei telefoni [OSCURATO:PERSONA] dovesse essereassicurato di giovarsi della garanzia in tutti i paesi dell’Unione Europea, compresa l’Italia. Sul punto parte ricorrente menziona la decisione della Commissione n. 78/922/EEC del 23 ottobre 1978 nel caso IV/1.576- Zanussi, in cui è stato rimarcato che la pratica di non estendere la garanzia alle importazioni parallele può costituire un ostacolo rilevante allo sviluppo del commercio all'interno della Comunità e deve essere proibito. Si osserva, però, che nella fattispecie viene in questione l’obbligo di rispettare una privativa intellettuale e sul punto, come rammenta la parte controricorrente, va tenuto presente che l’art. 36 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) prevede che i divieti delle restrizioni posti dagli artt. 34 e 35 dello stesso Trattato lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale. Inammissibile è, per finire, la censura vertente sulla asserita mancata consapevolezza della destinazione del prodotto sul mercato italiano. L’assunto secondo cui la valorizzazione dell’«obbligatoria e notoriamente routinaria predisposizione in più lingue ― compreso l'italiano― della garanzia del produttore » implic herebbe l'affermazione di una responsabilità oggettiva si risolve nella confutazione di un accertamento di fatto incentrato, come si è visto, sulla consapevole agevolazione della commercializzazione del prodotto nel nostro paese. In conclusione, il tredicesimo e il quindicesimo motivo vanno respinti, mentre il quattordicesimo, il sedicesimo e il diciassettesimo devono dichiararsi inammissibili. Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 9. ― Col diciottesimo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazionedegli artt. 125 c.p.i., 2043 e 1226 c.c. Rilevano le ricorrenti che la Corte di appello avrebbequantificato equitativamente un danno , consistente nella sostanziale vanificazione di pretesi investimenti pubblicitari,liquidato nella somma complessiva di euro 261.880,00 , pur ammettendo che dalle molte fattureprodotte non emergeva l'oggetto pubblicizzato. Viene osservato che era preciso onere di [OSCURATO:PERSONA] dimostrare se e quali inv estimenti fossero effettivamente ed univocamente destinati a promuovere la vendita dei telefoni coperti da brevetto. In assenzadi tale riscontro― si deduce ― non avrebbe potuto ricorrersi alla liquidazione equitativa. Il motivo è infondato. La censura investe la decisione impugnata nella parte (pagg. 64 s.) in cui, nel quantificare il danno per le spese pubblicitarie affrontate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha ritenuto di determinare il detto pregiudizio patrimoniale in via equitativa, nella frazione di un terzo di quanto documentato dalle fatture prodotte: l’accesso al criterio di cui all’art. 1226 c.c. è stato spiegato, nella sentenza impugnata, attribuendo rilievo alla circostanza per cuiin una parte di dette fatture non era precisato a cosa si riferisse il servizio pubblicitario reso. Se è innegabilmente vero che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.1226 e 2056 c.c., presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno (Cass.22 febbraio 2018, n. 4310; Cass. 12 ottobre 2011, n. 20990), l’assunto per cui l’esistenza del pregiudizio risulterebbe nella fattispecie indimostrato è smentito dalla sentenza impugnata: questa ha infatti tratto positivo riscontro di esborsi per spese pubblicitarie riferite ai telefoni che incorporavano la tecnologia protetta, anche se non ne ha potuto quantificare l’esatto ammontare per l’incompletezza delle evidenze documentali in suo Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 possesso. 10. ― Il diciannovesimo motivo prospetta la violazione o falsa applicazionedegli artt. 125 c.p.i., 2043, 2056, 1223 1226 e 1227 c.c.. Si contesta la liquidazione del danno da perdita di valore del brevetto, siccome giuridicamente inesistente e costituente, comunque, indebita duplicazione di altre voci di danno. I ricorrenti lamentano essere stato liquidato in favore diHop Mobile il danno emergente da pretesa perdita di valore del brevetto, e ciòsia per il periodo coincidente con la pretesa contraffazione, sia per il periodo successivo alla cessazione della stessa. Si osserva che dalla contraffazione del brevetto non deriva normalmente un danno emergentee che il lucro cessante ricomprend e la perdita di capacità del brevetto di produrre reddito. Col ventesimo motivo del ricorso principale, svolto in via subordinata, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.125 c.p.i., 2043 c.c., 2056, 1223, 1226, 1227 c.c., 40 e 41 c.p.. Assumono le ricorrentiche la Corte di appello a vrebbe violato le norme circa l'accertamento del nesso causale con riferimento al preteso danno da perdita di valore del brevetto. Ci si duole che la Corte di merito abbia individuato nella pretesa contraffazione la causa esclusiva del preteso danno al brevetto, senza valutare le circostanzeallegate dalle ricorrenti nel corso del giudizio e senza stabilire in che misura dovesse, se del caso, quantificarsi l’apporto causaledelle stesse. Questi due motivi presentanoragioni di connessione col quarto e col quinto motivo del ricorso inc identale , che conviene esaminare congiuntamente a quelli appenaindicati. Col quarto motivo del ricorso incidentaleè sollevata una censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 125, commi 1 e 2, c.p.i. Secondo chi impugna, la Corte di appello, nel liquidare il danno da perdita di valore del brevetto, avrebbe impropriamente applicato il criterio della royalty ragionevole , il quale è contemplato per la liquidazione equitativa del lucro cessante, e non invece per la Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 quantificazione del danno emergente, cui andrebbe pacificamente ricondotto il danno in questione. I l danno da perdita di valore del brevetto determinato, in tal modo , nella somma di euro 250.000,00 , risulterebbe poi difforme da quello stimato dal consulente tecnico contabile,che lo aveva quantificato in euro 1.602.110,00 . Col quinto motivo del ricorso incidentale si oppone la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.. Ci si duole che la Corte distrettuale abbia mancato di motivare la propria scelta di discostarsi dalle conclusioni del CTU contabile nella quantificazione del danno emergenteconsistente nella perdita di valore del brevetto. Sul tema della perdita di valore del brevetto si osserva quanto segue. La Corte di merito, andando in ciò in contrario avviso rispetto alla sentenza di primo grado,ha ritenutodovesse liquidarsi , in favore di [OSCURATO:PERSONA],il danno per perdita di valore del brevetto; il danno è stato così commisuratoalle royalties perdute dalla detta società per effetto della condotta delle società [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai 14.211 cellulari commercializzati in Italia(pagg. 65 s. della sentenza impugnata). In termini generali, non può escludersi la risarcibilità del danno consistente nella perdita di valore del diritto di proprietà industriale. Che il brevetto abbia un proprio valore intrinseco è confermat o, banalmente, dall’art. 2424 c.c. il quale incl ude i diritti di brevetto industriale tra i valori delle immobilizzazioni da includere nello stato patrimoniale delle società per azioni. Sul piano risarcitorio, il danno emergente conseguente alla contraffazione brevettuale ricomprende, poi , qualunque perdita dei valori economici esistenti nel patrimonio del titolare della privativa prima della consumazione dell’illecito. Viene allora in considerazione anche quel danno che , come è stato osservato in dottrina, è direttame n te incidente sull a stessa integrità della posizione di esclusiva: posizione che, per effetto della Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 contraffazione, può essere compromessa anche irreversibilmente mercé la duratura riduzione della possibilità di sfruttamento del brevetto.Assume così rilievo l'annacquamento ( dilution ) del pregio che èpossibile associare al diritto, il quale si traduce in una corrispondente contrazione del suo valore patrimoniale: valore che, come sottolineato sempre in dottrina, può leggersi quale chance di una proficua collocazione del diritto stesso sul mercato. In siffatta pro spe ttiva la perdita di valore del brevetto può apprezzarsi avendo riguardo alla potenziale redditività dello stesso : onde è consentito attribuire rilievo al le royalties che il titolare può ritrarre nel tempo dal diritto di privativa, le quali sonoda apprezzare proprio quale elemento indicatore della nominata redditività . In tal senso, la decisione impugnata non si espone a censura. È peraltro evidente che l’apprezzamento del danno in questione non possa portare ad alcuna forma di overc ompensation ; e così, il riconoscimento della perdita di valore della privativa individuato ― come nel caso di specie ― sulla base della royalty ragionevole percettibile dal titolare del brevetto in un dato periodo non può aggiungersi al lucro cessante risentito in quello stesso arco di tempo dal predetto titolare o dal suo licenziatario: e ciò in quanto i due valori descrivono, se pure in modo diverso, il medesimo fenomeno, connotato dal fatto che, nel periodo dato, la privativa, per effetto della contraffazione, non è stata in grado di assicurare i profittiche in assenza di quella condotta illecita avrebbe procurato. La distinzione tra le due fattispecie sta nel fatto che il mancato guadagno nel secondo caso rileva in sé, mentre nel primo assume importanzaquale elemento rivelatore dell’erosione del valore del diritto: tale distinzione non autorizza, tuttavia, la liquidazione delle due voci di danno, giacché il mancato guadagno che è conseguenza immediata e diretta dell’illecito (art. 1223 c.c.) ― e che può assurgere, come si è detto, a indicatore della lamentata dilution ― è unico. Allo stesso modo , deve negarsi che il Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 danno da perdita di valore del brevetto correlato alla redditività di questo possa cumularsi con gli utili da restituire di cui a ll’art. 125, comma 3, c.p.i. Infatti, gli utili conseguiti dal contraffattore spettano nella misura in cui siano superiori al risarcimento del lucro cessante (onde non si aggiungono a tale risarcimento): sarebbe in conseguenza contraddittorio ammettere che il titolare del diritto, il quale non può ottenere, in aggiunta alla restituzione degli utili del contraffattore, il risarcimentodel lucro cessante consistente nella mancata riscossione di royalties,sia in grado di raggiungere quel risultato pratico invocando il danno da perdita di valore del brevetto. Gioca, anche qui, l’esigenza di evitare meccanismi disovracompensazione del danno. Un problema di sommatoria dei diversi rimedi ( risarcimento del danno d a lucro cessante oretroversione degli utili, da un lato, e risarcimento del danno incidente sulla redditività del brevetto,dall’altro) non si po ne , invece , quando gli stessi operano susegmenti temporali non coincidenti. In conclusione, il danno da perdita di valore del brevetto dipendente dalla sua contraffazione è suscettibile di essere risarcitoe il ristoro patrimoniale ben può essere commisurato alla diminuita o annullata reddi ti vità del titolo di privativa , calcolato sulla base dell’ammontare delle royalties non percepite per effetto de ll’illecito posto in essere; resta tuttavia escluso che attraverso la liquidazionedel danno in questione possa pervenirsi ad alcun effetto du plicativo del ristoro spettante all’avente diritto. Passando, ora, alla sorte dei singoli mezzi di censura che interessano il tema del danno da perdita di valore del brevetto, e cominciando d al ventesimo motivo del ricorso principale, relativ o al nesso eziologico tra la contraffazione e il danno da perdita di valore del brevetto, deve rilevarsi che la Corte di merito ha inteso far proprie le risultanze della consulenza tecnica contabile, la quale ha dato conto di «un potenziale sfruttamento del brevetto ― seppure in maniere decrescente per effetto dell’obsolescenza della tecnologia ― fino al Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 2012» (sentenza, pag. 66). Ciò detto, le doglianze sollevate investono un accertamento fattuale: accertamento che si fonda su di una indagine tecnica che mostra di raccordare il valore intrinseco del brevetto alla sua concreta utilizzabilità in rapporto all’avanzamento tecnologico. Il nominato accertamento non è sindacabile nella presente sede, né i ricorrenti hanno sollevato una censura motivazionale con riguardo al tema che qui interessa. Il motivo in esame va allora dichiarato inammissibile. Èinammissibile anche il quinto motivo del ricorso incidentale . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello avrebbe indebitamente trascurato il metodo di calcolo indicato dal CTU; essi non forniscono tuttavia alcuna esplicitazione delle ragioni che avrebbero portato il consulente a determinare il danno che qui interessa in euro 1.602.110,00; sotto tale profilo il mezzo è carente di autosufficienza, non avendo il ricorrente assolto all’onere di indicare compiutamente gli accertamenti e le risultanze peritali da cui si sia discostato (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224). Il quarto motivo del ricorso incidentale, con cui si è sostenuto doversi escludere in radice che il danno da perdita di valore del brevetto possa essere liquidato tenendo conto dell’ammontare dei canoni di licenza di cui l’avente diritto sia stato privato, nel tempo, per effetto della condotta illecita del contraffattore, va respintoper le ragioni che si sono sopra esposte. Resta da dire del diciannovesimo motivo del ricorso principale . Esso è infondato nella parte in cui nega, in termini assoluti, la configurabilità del danno da perdita di valore del brevetto; spet terà peraltroal Giudice del rinvio, sulla base del definitivo accertamento di quanto compete all a titolare del diritto e alla licenziataria , e tenendo conto del principio sopra enunciato, verificare , in concreto, se residui spazio per il risarcimento del danno commisurato all a royalty individuata dalla Corte di appello.Il diciannovesimo motivo del ricorso Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 principale è dunque in parte da respingere e in parte da dichiarare assorbito. 11. ― Col primo motivo del ricorso incidentale si oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 125 c.p.i. La sentenza impugnata sarebbe censurabile a vendo mancato di operare la liquidazione del lucro cessante per i periodi di rinnovo automatico del contratto conclusocon [OSCURATO:PERSONA]. Si richiama, in proposito , il passaggio della motivazione in cui la Corte di merito ha rilevato che il detto contratto scadeva il 1 febbraio 2008 «fatti salvi possibili rinnovi». Il mezzo è inammissibile. Iricorrenti per incidente non fanno questione di un rinnovo che si sarebbe prodotto, ma della semplice eventualità, riconosciuta dalla Corte di appello,di futuri rinnovi. L’esistenza di una clausola contrattuale di tacito rinnovo non lascia però presumere ex se che il rapporto si protragga oltre la scadenza: andrebbe verificato se, nella contingenza, un rinnovo del contratto, in assenza della contraffazione, fosse da ritenereprevedibile, così da giustificare il ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato alla vicenda estintiva occorsa. I ricorrenti incidentali non forniscono tuttavia indicazioni quanto alle condizioni che avrebbero giustificato il rinnovo, né chiariscono quale fosse il preciso contenuto della clausola che lo disciplinava. Nel corpodel motivo si fa pure questione di un danno da perdita di chance: il tema non risulta però affrontato nella sentenza impugnata ei ricorrenti non deducono che esso venne trattato nel corso del giudizio di merito; va quindi fatta applicazione della regola per cui ove , con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). Del resto, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chanceha l'onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenzaimmediata e diretta ( Cass. 14 marzo 2017, n. 6488; Cass. 12 agosto 2008, n. 21544). Ed è, questo, un profilo di cui doveva essere investito il Giudice del merito, non scrutinabile, come è evidente,in questa sede. 12. ― I l secondo motivo di ricorso incidentale oppone la violazione e falsa applicazionedell’art. 125, comma 3, c.p.i.. Ci si duole che la Corte di appello non abbia accordato alcun risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare del brevetto IT ‘335, nonostante la norma sopra indicata riconosca«in ogni caso» al titolare del brevetto il diritto alla retroversione degli utili. Il motivo è inammissibile. La censura investe il tema della spettanza, alla titolare del brevetto, della retroversione degli utili, che il Tribunale aveva riconosciuto in favore del solo [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello, riscontrato che il lucro cessante liquidato risultava superiore agli utili del contraffattore, ha accordato al Fallimento, in applicazione dell’art. 125, comma 3, c.p.i., il risarcimento commisurato al mancato guadagno, nulla riconoscendo a titolo di retroversione degli utili (sentenza impugnata, pag. 74); la condanna non ha favorito [OSCURATO:PERSONA] che si è vista riconoscere il solo risarcimento per la perdita di valore del brevetto, che qui non interessa. Rammentano i ricorrenti per incidente che in appello essi avevano Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 dedotto che «anche [OSCURATO:PERSONA] aveva (ed ha) un proprio titolo autonomo per ricevere almeno una parte degli utili dei contraffattori,di cui la sentenza ha disposto la retroversione,in solido con il licenziatario [OSCURATO:PERSONA]: cosicché la condanna risarcitoria andava pronunciata a favore di entrambi» (cfr. controricorso, pag. 80). Se ne desume che la questione posta dal secondo motivo presenti carattere di novità, in quanto riflette una domanda di maggiorazione del risarcimento che gli odierni istanti non avevano svolto nel giudizio di merito. I medesimi, in base a quanto da loro stesso esposto, non ebbero infatti a richiedereche la condanna alla retroversione dell’utile a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] si aggiungesse a quella disposta in favore del Fallimento: domandaronopiuttosto che la statuizione avente ad oggetto la somma riconosciuta sulla base della richiamata tecnica liquidatoria fosse pronunciata in favore sia della licenziataria che della titolare del brevetto, senza maggiorazione alcuna. Mette conto di aggiungere che, in termini generali, quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti incidentali non può essere comunque condiviso. Il rimedio della retroversione degli utili , previst o dall’art. 125, comma 3, c.p.i. ― e nell’art. 13 .2 della dir. 2004/48/CE (c.d. direttiva enforcement), ove la misura è però specificamente contem plat a in relazione alle ipotesi di violazione inconsapevole dell’altrui diritto ― obbedisce alla finalità d i dissuadere dall’attività contraffatt iva l’operatore economico chesia più efficiente del titolare della privativa : dell’imprenditore che, cioè, s i mostri in grado di ritrarre dallo sfruttamento del brevettoun utile superiore rispetto a quello che da lla privativapuò conseguire l’avente diritto, evidentemente in possesso di una minore capacità di impresa. È del tutto chiaro che, in assenza di uno strumento di tutela quale quello della retroversione, per l’autore dell’illecito sarebbesempre conveniente la contraffazione, dal momento che una misura meramentecompensativa consentirebbe comunque al Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 detto soggettodi incamerareil differenziale economico tra il suo profitto e l’altrui danno. Come è stato sottolineato in dottrina, se il contraffattore è più efficiente del titolare e il suo arricchimento è superiore al danno provocato a quest’ultimo, una regola solo risarcitoria (incentrata, cioè, sulla mera riparazione del danno effettivamente occorso)adempie, sì, a una funzione compensativa, ma non ha alcun effetto preventivo o deterrente. Nella prospettiva di un disegno legislativo volto a vietare ogni forma di parassitismo, la retroversione degli utili opera, dunque , nel senso della deterrenza: con la sola avvertenza, pure espressa dalla dottrina, che quando la violazio ne ha carattere doloso o colposo la retroversione mostra chiaramente questa finalità disincentivantedella contraffazione economicamente efficiente, mentre nel caso di violazioneinconsapevole il rimedio si spiega con la volontà legislativa di « rafforzare le prerogative di chi sfrutta legittimamente la proprietà industriale». All’istituto in questione si ritiene invece estranea un’accezione punitiva: conclusione, questa,che èpossibile desumere da un a pluralità di dati. Pu ò richiamarsi, anzitutto , l’argomento speso da chi ha sottolineato comela retroversione operi in alternativa al risarcimento del danno e nella misura in cui gli utili eccedano tale risarcimento,«e non sempre e in toto , come sarebbe logico se la sanzione davvero contenesse i danni punitivi». Può farsi pure menzione del tenore del considerando 26 della direttiva enforcement ― che ha trovato recepimento nel d.lgs. n. 140/2006, con cui è stato novellatol’art. 125 c.p.i. ― secondo cui il fine della disciplina delle compensazioni pecuniarie in favore della parte lesa «non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva»(anche se, per la verità, la giurisprudenza unionale ha lasciato irrisolta la questione circa la contrarietà o meno delrisarcimento punitivo all’art . 13 della direttiva 2004/48: cfr., infatti, Corte giust. UE 25 gennaio 2017, C - 367/15, Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 Stowarzyszenie, 29). Possono citarsi, ancora, le stesse parole della relazione ministeriale al d.lgs. n. 140/2006 : nell'illustrare che il novellato art. 125considera le misure del risarcimento del danno e della retroversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte, siccome riconducibili , rispettivamente , al profilo della reintegrazione del patrimonio leso e a quellodell'arricchimento senza causa, la detta relazione mostra di attribuire al rimedio in questione una matrice del tutto diversa da quella punitiva. Anche questa S.C. è venuta precisando che «l 'istituto della retroversione degli utili non configura un'ipotesi di danni punitivi (punitive o exemplary damages), ma piuttosto una misura rimediale speciale, sui generis, di natura mista, compensatoria e dissuasiva, fondata su di un particolare arricchimento ingiustificato» (Cass. 29 luglio 2021, n. 21832, in motivazione).E’ stato spiegato che nell’istituto si rinviene,più che una funzione punitiva , una correlazione analogica , espressa in termini di non completa sovrapposizione delle fattispecie , «con i principi che governano l'arricchimento senza causa»; l’intento legislativo ― si è precisato ― è quello di riallocare la distribuzione di ricchezza « fra colui che ha realizzato dei benefici ingiustificati, sfruttando la privativa altrui, e colui il cui diritto assoluto è stato sfruttato per realizzarli, aprescindere dall'accertamento controfattuale circa il conseguimento di quegli stessi benefici da parte sua, in una sequenza di eventialternativa» (sent. cit., sempre in motivazione). Ciò detto, nella soluzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] la somma da liquidarsi risulterebbe superiore non solo al pregiudizio patrimoniale sofferto dall’avente diritto per lucro cessante, ma anche all’utileconseguito dal contraffattore. Si frappongono a tale risultato più elementi ostativi. Anzitutto, l’esito indicato non è compatibile con la finalità compensativa e dissuasiva della misura della retroversione degli utili; rispetto a tale connotazione funzionale del rimedio ― attraverso cui è Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 assicurato sia il ristoro del pregiudizio patrimoniale del danneggiato, sia l’effetto di deterrenza verso lacontraffazione dell’operatore economico che si mostri efficiente ― risulta debordante il riconoscimento d i somme ulteriori a titolo di retroversione degli utili : di somme che si aggiungerebbero, cioè,all’importo già accordato al danneggiato come risarcimento del lucro cessante (ove questo sia superiore all’utile del contraffattore) o come retroversione dell’utile (nel caso opposto in cui il detto utile risulti superiore al mancato guadagno).L’attribuzione di un importo aggiuntivonon trova giustificazione proprio in quanto la finalità compensativa e dissuasiva del rimedio consente di riversare sul contraffattore un obbligo restitutorio che è pari all’utile da lui conseguito (ove superiore al lucro cessante): oltre detta soglia il ristoroperde la sua funzionecompensativa e dissuasiva e finisce per piegarsi a una finalizzazionepunitiva che, come si visto, è estranea all’istituto. In secondo luogo, l’utile da prendere in considerazione ai fini che qui interessano deveessere uno, in quanto esso va riferito all’«autore della violazione»: mentre il danno da lucro cessante può assumere diversa consistenza in ragione della pluralità dei soggetti danneggiati, l’utile suscettibile di retroversioneha come referente soggettivo non la persona del danneggiato, ma quella del contraffattore, onde non può mutare di entità per effetto del numero dei so ggetti che abbiano risentito un pregiudizio dalla condottaillecita posta in essere. In definitiva, in presenza di più aventi diritto non si giustifica che l’utile del contraffattore siaassegnato a uno dei danneggiati in aggiunta a quanto già riconosciuto a titolo di risarcimento o di retroversione ad altrodanneggiato. In particolare, nell’ipotesi in cui il lucro cessante già accordato sopravanzi l’utile del contraffattore , è da considerare un preciso indicatore normativo quanto allanon cumulabilità dei rimedi: indicatore chesi rinviene nell’art. 125, comma 3, c.p.i. Tale norma configura come alternative lemisure del risarcimento del danno e della restituzione degli Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 utili realizzati dall’autore della violazione (pur consentendo la condanna a tale restituzione nel caso in cui gli utili eccedono il risarcimento), onde preclude la sommatoria dei due rime d i . Non rileva, ad avviso del Collegio,che la norma manchi di considera re l’ipotesi, che qui ricorre, della pluralità dei potenziali danneggiati . Sul piano testuale quel che contaè l’opposto: e cioè che la norma non contempl i eccezioni al divieto del cumulo. Il datodesumibile dall’interpretazione letterale si salda , poi, con quelloricavato dall’esegesi funzionale : s e l’art. 125, comma 3 , cit., in una logica cui sono estranei intenti punitivi, intende sottrarre il contraffattore a misure compensative date dallasommatoria del danno per lucro cessantee del l’ arricchimento ingiustificato da lui conseguito , non si vede per quale ragione tale disposiz i one, nel l’ipotesi in cui gli aventi diritto al risarcimento siano più d’uno, debba avere una diversa portata. Ad analoga conclusione deve pervenirsi nell’ipotesi in cui sia pronunciata condanna alla retroversione degli utili in favore di uno degli aventi diritto e si dibatta della possibilità di emettere analoga statuizione a beneficio di altro danneggiato ( fattispecie che potrebbe tornare diattualità, nel presente giudizio, in ragione dell’accoglimento del dodicesimo motivo del ricorso principale e del conseguente accertamento, demandato al Giudice di rinvio, della reale entità del danno risarcibile per lucro cessante che andrebbe risarcito ) . Con riferimento a questa ipotesi è da ribadire che l’utile retrovertibile è unico, non potendo riprodursi in conseguenza della pluralità dei danneggiati.Ma vale la pena di osservare, in aggiunta, che una diversa soluzione sarebbe, di nuovo, non compatibile con la fu nzione (solo) compensativa e dissuasiva dell’istituto. Resta inteso che il divieto riguarda il cumulo del le due misure, ondenulla impedisce che nel computo del danno da lucro cessante da risarcire (e da prendere in considerazione per il raffronto con l’utile, in vista della liquidazione finale) entrino in gioco plurimi elementi Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 patrimoniali,rappresentativi, in diversa misura, del pregiudizio risentito da ciascuno deidiversi danneggiati. E resta inteso , altresì, che il giudice del merito debba comunque valutare come ripartiretra i diversi aventi dirittoil risarcimento o l’utile da assegnare . Deve dunque concludersi nel senso che, in tema di proprietà industriale,nel caso di pluralità di aventi diritto, il contraffattore non può essere tenuto alrisarcimento del lucro cessante ( siccome superiore agli utili da lui conseguiti) nei confronti di uno dei da nn eggiati e , insieme,alla retroversio ne degli utili in favore de gli altri , così come non può essere tenuto a una plurima retroversione in favore dei diversi danneggiati, dovendo, semmai, il risarcimento del danno o l’utile retrovertibileoggetto della condanna essere ripartit i tra i diversi aventi diritto. 13. ― Col terzo mezzo il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1353 c.c. Si lamenta chela sentenza impugnata abbia negato ad [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento del danno a titolo di lucro cessante sulla base di un'erronea interpretazione, frutto dell'applicazione di criteri ermeneutici diversi da quelli normativamente previsti, del contratto di licenza stipulato conEko Mobile. Viene in gioco la decisione assunta dal Giudice di appello con riguardo all'interpretazione di una clausola del contratto di licenza conclusotra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito ha ritenuto che la clausola in questione ― la n. 8 ― subordina sse nell’ an e nel quando l'efficacia delle clausole nn . 4 e 5, relativ e all'obbligo di versamento di una royalty al raggiungimento di un certo numero di vendite; ha reputato, poi, non essere stata fornita prova che l'evento che avrebbe determinato l'efficacia dell'obbligazione di pagamento si fosse in concreto verificato:infatti ― si trova scritto nella sentenza ― era stato accertato dal consulente tecnico che [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto nel territorio italiano un numero di telefoni ben inferiore alla soglia Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 minima prevista nel contratto di licenza, che erapari a 100.000 pezzi (pronuncia della Corte di appello, pagg. 67 s.). Assumono i ricorrenti incidentali che la lettura secondo cui il raggiungimento della soglia dei 100.000 dispositivi costituivaun vero e proprio presupposto dell'insorgenza dell'obbligazione di pagamento delle royaltiescolliderebbe con la volontà dei contraenti , i quali avevano sempre mostrato di ritenere che la clausolan. 8 del contratto di licenza fosse stata da loro stipulata col proposito di rinviare semplicemente il momento del pagamento dei canoni di licenza al raggiungimento della soglia sopraindicata, senza s ubordinare , quindi, l'efficacia delle obbligazioni di pagamento al conseguimentodi tale obiettivo. Il motivo è inammissibile. E’ da osservare che l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile(Cass. 26 aprile 2023, n. 10967 ; Cass. 23 agosto 2019, n. 21576). Nel caso in esame la Corte di merito ha valorizzato l’evidenza del dato testuale e non si fa questione, nella presente sede,di altre clausole del contratto che siano rivelatrici di una diversa intenzione dei contraenti. I ricorrenti per incidente assumono che un elemento rappresentativo del diverso spirito dell’accordo, con riguardo alla disposizione negoziale che qui interessa, avrebbe dovutotrarsida alcuni stralci degli atti processuali. In realtà, gli stralci in questione non recano alcuna indicazione della disposizione negoziale di cui si dibatte e competeva airicorrenti spiegare per quale ragione le deduzioni svolte Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 (che costituiscono ― a quanto pare ― espressioni delle comuni difese da lorosvolte a sostegno delle domande avanzate nei confronti delle controparti) dovessero indurre al superamento del l’interpretazione della Corte di appello. L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduceinfatti in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 9 agosto 2004, n. 15381). Ed è da considerare, in aggiunta, che le censure vertenti sull’interpretazione del negozio non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319). [OSCURATO:PERSONA] e il Fallimento deducono, poi, che, ove pure volesse ricondursi la clausolan. 8 al meccanismo della condizione sospensiva , Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 la stessa costituirebbe condizione unilaterale pattuita nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA], la quale vi avrebbe rinunciato, come sarebbe dato di ricavare dagli atti processuali sopra richiamati. Sennonché, la Corte di appello, a frontedella deduzione circa l'avvenuta rinuncia, ha osservato che il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcuna prova del conseguente pagamento alla licenziante delle royalties per i cellulari effettivamente venduti,e quindi del danno subito (sentenza, pag. 68). Ebbene, i ricorrenti non si misurano con tale ratio decidendi: per il che anche tale censura risulta inammissibile. 14. ― Col sesto motivo del ricorso incidentale viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2598 c.c. Si contesta sussistessero le condizioni per la condannadei ricorrenti per incidente al risarcimento del danno correlato alla pubblicazione di articoli giornalistici che avrebbero presentatocarattere denigratorio. Spiegano i ricorrenti che l’art. 2598, n. 2, c.c. colpiscechiunque diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito: nel caso di specie la condotta prevista dalla norma non risulterebbe integrata, dal momento che le d ichiarazioni asseritamente denigratorie proverrebbero da giornalisti che avevano autonomamente riferito le notizie in termini coloriti. Il motivo investe la statuizione adottatadalla Corte di appello con riferimento al tredicesimo motivo di gravame , con cui gli odierni ricorrenti incidentaliavevano censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannatoHop Mobile al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in euro 50.000,00, per un’attività di concorrenza sleale denigratoria posta in essere nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA].Si trattava, in particolare, di articoli giornalistici in cui venivano riportate e commentate notizie relative a quanto in prima battuta deciso, in sede cautelare, dal Tribunale di Milano in relazione alla lamentata contraffazione del brevetto di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale ha osservato che le notizie riportate negli Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 articoli giornalistici non consentivano ai lettori di acquisire tutti gli elementi che valessero a circostanziare la decisione adottata dal Tribunale. Secondo il Giudice del gravame il messaggio veicolato da tali comunicazioniera «non veritiero e alcune delle espressioni utilizzate (ad esempio l'espressione ‘Copioni’ o le affermazioni ‘A bbiamo messo in ginocchio il secondo produttore al mondo di telefonia mobile’, ‘[OSCURATO:PERSONA] ha fatto orecchie da mercante’ o ‘Una bella bastonata’ [trasmettevano] un apprezzamento fortemente negativo idoneo a determinare il discredito a danno dei concorrenti» (sentenza impugnata, pagg. 79 s.). Ora, appare del tutto evidente, dal tenore della motivazione, che la Corte di appello hariferito le dette espressioni non al giornalista, ma a chi aveva reso le dichiarazioni a nome della società, reputando, in conseguenza, che le stesse andassero imputatea quest’ultima. Il motivo, quindi, è da dichiarare inammissibile in quanto carente di aderenza alla ratio decidendi. 15. ― Col settimo motivo del ricorso incidentale si assume che la sentenza impugnatasarebbe viziata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2044 e 2598, n. 2, c.c. La censura investe l'affermazione della Corte di appello secondo cui agli atti denigratori posti in essere non potevaapplicarsi l’esimente della legittima difesa. La Corte di merito ha infatti disatteso l’eccezione sollevata dagli odierniricorrenti incidentali quanto alla legittima difesa, che ha ritenuto non potesseoperare in presenza di notizie non veritiere e diffamatorie (sentenza, pag. 80). Il motivo è infondato. In dottrina si ammette che la responsabilità per il comportamento anticoncorrenziale altrimenti vietato possa essere esclusa dalla legittima difesa. E questa Corte ha da tempo rilevato che il riconoscimento della possibilità di applicare anche a colui che sia danneggiato da una condotta di concorrenza sleale i diritti di autotutela Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 privata «può evitare di premiare colui il quale aggredisce illecitamente l'altrui avviamento e, con il vantaggio del primo colpo, arreca all'investimento del concorrente un danno che la reintegrazione che segue alla tutela giudiziaria può rendere tardivo»(Cass. 4 novembre 1998, n. 11047, in motivazione). Il terreno della condottadenigratoria è innegabilmente quello che più si presta all’individuazione di fattispecie in cui è operante la detta esimente. Quanto alle condizioni che giustificano l’applicazione della legittima difesa, l’art. 2044 c.c. impone di prendere in esame la fattispecie prevista dall’art. 52 c.p.La scriminante contemplata da tale norma opera, come è noto,allorquando chi ha commesso il fatto vi sia stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa risulti proporzionata all'offesa. Nella giurisprudenza di questa Corte si trova affermato che la diffusione di notizie, sia pure screditanti, nei confronti del concorrente o dei suoi prodotti non è considerata illecita quando sia dovuta alla necessità di reagire ad un'altrui scorrettezza concorrenziale(cfr. Cass.20 marzo 2009, n. 6865, non massimata in CED, ove richiami ad altri precedenti), a condizione ch e la reazione dell'imprenditore che sia danneggiato dalla condotta sleale delconcorrente rispondaai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta (Cass. 23 maggio 2018, n. 12820 ). In realtà, quello della continenza, o moderazione, è solo uno dei criteri attraverso cui è possibile declinare il giudizio di proporzionalità; altro criterio è quello della veridicità della comunicazione, che questa Corte, in una pronuncia, ha ritenuto in sé decisivo ai fini del l ’ammissibilità dell’esimente (Cass. 31 ottobre 2016, n. 22042, secondo cuila legittima difesa, quale reazione difensiva ad un'altrui offesa, non può consistere nella divulgazione di notizie false sui prodotti e l'attività del concorrente Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 e non esclude, quindi, la responsabilità civile per l'illecito concorrenziale previsto dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c.). Ebbene,la sentenza impugnata mostra di voler conferire rilievo proprio al mancato rispetto della proporzionalità allorquando evidenzia che le dichiarazioni oggetto di diffusione risultavano essere non veritiere e diffamatorie.Sepuò infatti ammettersi che la legittima difesa abbia a concretarsi anche n el campo della comunicazione di provvedimenti giudiziali favorevoli alla parte destinataria dell’altrui condotta illecita, va nondimeno precisato che l’informazione deve porre il pubblicodei potenziali consumatori nelle condizioni di conoscere , in modo obiettivo, l’esito dei procedimenti introdotti , risultando così finalizzata a neutralizzare gli effetti negativi del comportamento violativo del diritto: l’informazionenon puòinvece assumere una forma offensiva,né veicolare contenuti non veridici , giacché in tali evenienze l’esimente non opera per difetto delle condizioni della proporzionalità. Il motivo in esame va dunque respinto in applicazione del principio per cui, in materia di concorrenza sleale per denigrazione , l’esimente della legittima difesa opera in presenza della necessità di difendere un diritto contro il pericolo attuale dell’offesa ingiusta al trui , a condizione che la reazione si attui nel rispetto della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta, con la conseguenza che essa non può invocarsi ove si diffondanocon toni offensivi notizie false relativamente all’emanazionedi un provvedimento dell’autorità giudiziaria. 16. ― L'ottavo e ultimo motivo del ricorso incidentale prospetta la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1226 e 2056 c.c. Avrebbe errato la Corte di appello a liquidare il danno per laconcorrenza sleale posta in attoai danni delle società [OSCURATO:PERSONA], posto che queste ultime non avevano allegato, se non in modo generico,né provato alcunché in merito alla sussistenza del pregiudizio patrimoniale da loro sofferto in ragionedella condotta illecita divisata . [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, tenuto conto che la diffusione delle notizie Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 in contestazione era avvenuto su due giornali a tiratura locale, aveva ritenuto adeguatol'importo liquidato dal Tribunale in euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno(importo, questo, che avrebbe dovuto corrispondersi in favore delle due società [OSCURATO:PERSONA] in solido ) (cfr. sentenza impugnata, pag. 80). Il motivo è nel complesso infondato. I ricorrenti incidentali fanno questione, oltre che della mancata provadel danno, di una allegazione solo generica dello stesso . Ora, la decisione che fosse stata assunta sulla base di un’allegazione inidonea risulterebbe viziata e andrebbe impugnata per error in procedendo ex art. 360, n. 4. c.p.c. La deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendoimplica, però, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181). Il mezzo di censura, sul punto della richiamata allegazione, appare carente di specificità, in quanto non riporta quanto necessario per avere contezza di quanto dedotto, al riguardo, da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. La censura è dunque, per questa parte, inammissibile. Con riguardo al tema della prova, occorre considerare che per la giurisprudenza di questa Corte l’accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è in re ipsama, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione (Cass. 23 dicembre 2015, n. 25921 ; Cass. 26 marzo 2009, n. 7306). Nel caso in esame non risulta che il danno fosse indimostrato: la Sez. I–RG 22974/2020 camera di consiglio27.9.2023 Corte di appello ha anzi dato atto della diffusione di notizie inveritiere e screditanti, come tali produttive di un danno all’immagine. Nulla si opponeva, dunque, alla liquidazione equitativa del danno. 17. ― Tirando le fila, dunque, quanto al ricorso principale va accolto il dodicesimo motivodel ricorso principale, mentre il decimo e l’undicesimo devono dichiararsi assorbiti, il diciannovesimoè in parte da rigettare e in parte da dichiarare assorbito e gli altri sono da disattendere. Il ricorso incidentale risulta invece nel complesso infondato. 18. ― La sentenza è cassata