Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:832
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0116_INF
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 novembre 2024 –
Medel e a. / Commissione
(causa T‑116/23)
«Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2021/241 – Accordo di finanziamento e accordo di prestito conclusi tra la Commissione e la Polonia – Associazione professionale – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità manifesta»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso presentato da un’associazione – Ricevibilità – Criteri
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 35)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Possibilità di attenuare i requisiti di ricevibilità ai fini della tutela dello Stato di diritto – Possibilità di rimettere in discussione i requisiti di ricevibilità invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza
(Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 47)
(v. punti 38, 62‑68)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Incidenza diretta – Criteri – Associazioni che rappresentano gli interessi dei propri membri che, a loro volta, sono legittimati ad agire – Assenza di nesso diretto tra l’atto impugnato e i suoi effetti sui soggetti rappresentati dalle associazioni ricorrenti – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 49‑61)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] européens pour la démocratie et les libertés (Medel), l’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (IAJ), l’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (AEAJ) e la [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica di Polonia si faranno carico delle proprie spese.