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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:T:2024:832
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0116_INF

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 novembre 2024 – Medel e a. / Commissione (causa T‑116/23) «Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2021/241 – Accordo di finanziamento e accordo di prestito conclusi tra la Commissione e la Polonia – Associazione professionale – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità manifesta»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso presentato da un’associazione – Ricevibilità – Criteri (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 35)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Possibilità di attenuare i requisiti di ricevibilità ai fini della tutela dello Stato di diritto – Possibilità di rimettere in discussione i requisiti di ricevibilità invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 47) (v. punti 38, 62‑68)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Incidenza diretta – Criteri – Associazioni che rappresentano gli interessi dei propri membri che, a loro volta, sono legittimati ad agire – Assenza di nesso diretto tra l’atto impugnato e i suoi effetti sui soggetti rappresentati dalle associazioni ricorrenti – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 49‑61) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] européens pour la démocratie et les libertés (Medel), l’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (IAJ), l’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (AEAJ) e la [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) Il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica di Polonia si faranno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0116_INF Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 novembre 2024 – Medel e a. / Commissione (causa T‑116/23) «Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2021/241 – Accordo di finanziamento e accordo di prestito conclusi tra la Commissione e la Polonia – Associazione professionale – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità manifesta» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso presentato da un’associazione – Ricevibilità – Criteri (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 35) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Possibilità di attenuare i requisiti di ricevibilità ai fini della tutela dello Stato di diritto – Possibilità di rimettere in discussione i requisiti di ricevibilità invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 47) (v. punti 38, 62‑68) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Incidenza diretta – Criteri – Associazioni che rappresentano gli interessi dei propri membri che, a loro volta, sono legittimati ad agire – Assenza di nesso diretto tra l’atto impugnato e i suoi effetti sui soggetti rappresentati dalle associazioni ricorrenti – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 49‑61) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] européens pour la démocratie et les libertés (Medel), l’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (IAJ), l’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (AEAJ) e la [OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) Il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica di Polonia si faranno carico delle proprie spese.
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