CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 40304/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/11/2021 dalla Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità; lette le conclusioni formulate il 30 maggio 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 04 novembre 2021 con la quale la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 12 maggio 2015 che, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 467-bis e al delitto di cui agli artt. 61, comma 1, n. 2 e 494 cod. pen. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 178, lett. c) del codice di rito in relazione all'art. 23, decreto legge 09 novembre 2020, n. 149, lamenta di non aver ricevuto la comunicazione delle conclusioni formulate dal procuratore generale per l'udienza del 04 novembre 2021 dinanzi alla corte territoriale, verosimilmente inoltrate ai precedenti difensori dell'imputato, revocati con l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 17 agosto 2021, in occasione della quale il Napoletano procedeva alla nuova nomina e, pertanto, di non aver potuto né inoltrare conclusioni scritte, nè partecipare personalmente all'udienza, cui prendeva parte l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello, senza una logica motivazione, non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ammissione di responsabilità e le disagiate condizioni economiche in cui lo stesso versava. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. 2. Preliminarmente giova precisare che in occasione della presentazione dell'arrestato all'udienza di convalida del 20 novembre 2014 e della contestuale richiesta di misura cautelare, al Napolitano era stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, circostanza della quale dava atto la corte di appello che, in occasione della redazione del verbale di udienza del 04 novembre 2021, procedeva ad integrare il capo di imputazione con la dicitura "con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale". 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Dagli atti del fascicolo, risulta che:il decreto di citazione per il giudizio in grado di appello risaliva al giorno 11 agosto 2021; l'istanza di gratuito patrocinio formulata dall'imputato in data 17 agosto 2021, contenente la revoca dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], e la contestuale nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], era stata inoltrata presso la sede della 1:Qrte di appello in data 18 agosto 2021, a mezzo posta elettronica certificata; il procuratore generale aveva ritualmente inoltrato le proprie conclusioni scritte presso gli uffici della corte territoriale; nessuna delle parti aveva avanzato richiesta di discussione orale per l'udienza fissata dinanzi alla corte di appello per il 04 novembre 2021; nessuna delle parti aveva presenziato all'udienza che si era svolta ritualmente con rito camera le. Nel caso di specie, il decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 11 agosto 2021, correttamente riportava, quali difensori di fiducia dell'imputato, gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che la nomina del nuovo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], interveniva, contestualmente alla revoca dei precedenti difensori, solo in occasione della istanza di gratuito patrocinio inoltrata alla corte di appello il successivo 18 agosto 2021, a mezzo p.e.c. Dunque, la successione temporale dei due atti non era tale da imporre all'ufficio procedente alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato, da ciò conseguendo che la relativa omissione non è causa di nullità (Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279858; Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013, Sigrisi, Rv. 254747; Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009, Izzo, Rv. 245639). 3. Manifestamente infondato è il anche il secondo motivo di ricorso. E' consolidato il principio di diritto secondo cui ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172). Nella specie, la corte territoriale, richiamate le censure formulate nell'atto di appello, con argomentazione logica, completa e coerente ha ritenuto di non concedere al Napolitano le circostanze attenuanti generiche in ragione sia della assenza di elementi indicativi di una reale resipiscenza, certamente non desumibile dalla inverosimile giustificazione resa dall'imputato, J2k secondo cui un soggetto terzo, tale Luca, gli avrebbe promesso denaro in caso di apertura di conto corrente sotto falso nome, sia dell'assenza di prova in merito allo stato di incapienza in cui il Napoletano versava, sia, infine, del curriculum criminale dell'imputato, ricco di precedenti penali. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e