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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 23514/2026

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28/01/1993 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Depositata in Cancelleria °140. t2 5 .61a 202, • " [OSCURATO:PERSONA] Deics íisabMbitoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per genericità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui all'art. 10 comma 2 D.L. 14/2017 commesso il 18/07/2022.

2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'imputata, lamentando erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 591, comma 1 lett. e) e 581 cod. proc. pen., posto che i motivi di gravame erano dotati di specificità intrinseca ed estrinseca, come richiesto dalle suddette norme.

Si specifica infatti che nell'appello il difensore della ricorrente aveva lamentato violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato, in quanto la ricorrente si trovava presso la stazione ferroviaria non già per finalità elusive del divieto di accesso ma in quanto priva di qualunque altro luogo o dimora dove recarsi ma, essendo cittadina di etnia sinti dedita a mendicare, in quanto la stazione ferroviaria l'unico è l'unico luogo ove è possibile ricevere assistenza da parte degli assistenti sociali del Comune.

Si era quindi rappresentato che l'allontanamento da quella zona avrebbe determinato per l'imputata la perdita dell'unico presidio essenziale concretamente accessibile e si era lamentato il difetto dell'elemento soggettivo del reato in ragione della condizione di particolare vulnerabilità in cui si trova l'imputata e considerato lo stato di bisogno, evidenziandosi che la condotta contestata si inserisce in un quadro di marginalità sociale e che non si evidenzia un particolare profilo di pericolosità.

La Corte territoriale ha invece ritenuto inammissibile l'atto di appello, affermando che la ricorrente non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, limitandosi ad affermare che l'imputata era a conoscenza del divieto di accedere alla stazione ferroviaria, essendole stato notificato il provvedimento di divieto di accesso in data 28/07/2021.

Pertanto, la ricorrente lamenta la menzionata violazione di legge, posto che il giudice d'appello ha trasformato il giudizio sull'ammissibilità dell'impugnazione in una valutazione anticipata e surrettizia di merito, finendo per comprimere il diritto di difesa e il principio del doppio grado di giurisdizione assumendo un concetto di genericità del .gravame in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA]

11. Si premette che la Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che il difetto di specificità dei motivi, riconnpreso fra le ipotesi che consentono di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., deve intendersi come la manifesta carenza di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile, precisando che i casi di inammissibilità de plano dell'appello devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, atteso che in tali ipotesi le garanzie della difesa sono ridotte alla sola possibilità di ricorrere per cassazione avverso la relativa declaratoria.

Si ritiene, infatti, che l'esigenza di garanzia del contraddittorio imponga di interpretare in modo costituzionalmente orientato il presupposto del difetto di specificità dei motivi, da intendersi come manifesta carenza di tale requisito che ridondi in difetto di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile sicché, proprio in ragione di tale manifesta mancanza di specificità della formulazione della censura, in realtà nessuna risposta, di merito o di legittimità, il giudice d'appello è chiamato a rendere su impulso dell'atto di impugnazione (si vedano Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014 Cc., dep. 17/03/2014, Rv. 259742).

Ne segue che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 - 01), in quanto il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, _dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01).

Nel caso in disamina, con riferimento al motivo di appello afferente all'elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale è entrata nel merito della doglianza, effettuando una valutazione di manifesta infondatezza ed introducendo elementi nuovi di valutazione, laddove ha affermato che le doglianze volte a negare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato fossero generiche per difetto di correlazione con la sentenza impugnata, non essendosi la ricorrente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata relativamente all'elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente, essendo stato notificato il provvedimento il divieto di accesso alla stazione ferroviaria emesso dal questore di Bologna in data 28/07/2021.

In altri termini, i giudici del gravame hanno seguito un percorso motivazionale che, di fatto, risponde nel merito ad un appello che poco prima hanno ritenuto inammissibile, in tal modo, riconoscendone, di fatto, la specificità e la pertinenza critica rispetto al decisunn di primo grado.

Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello che può dichiarare l'inammissibilità del gravame, ai sensi della norma citata, solo quando i motivi di appello difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella 2sentenza impugnata e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale.

Come è, invece, avvenuto nel caso di specie, ove la Corte di appello si è dilungata a dimostrare come le doglianze addotte dall'appellante in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non fossero atte a confutare gli argomenti spesi dal primo giudice.

2. L'ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
28/01/1993 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Depositata in Cancelleria °140. t2 5 .61a 202, • " [OSCURATO:PERSONA] Deics íisabMbitoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per genericità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in relazione al reato di cui all'art. 10 comma 2 D.L. 14/2017 commesso il 18/07/2022. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'imputata, lamentando erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 591, comma 1 lett. e) e 581 cod. proc. pen., posto che i motivi di gravame erano dotati di specificità intrinseca ed estrinseca, come richiesto dalle suddette norme. Si specifica infatti che nell'appello il difensore della ricorrente aveva lamentato violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato, in quanto la ricorrente si trovava presso la stazione ferroviaria non già per finalità elusive del divieto di accesso ma in quanto priva di qualunque altro luogo o dimora dove recarsi ma, essendo cittadina di etnia sinti dedita a mendicare, in quanto la stazione ferroviaria l'unico è l'unico luogo ove è possibile ricevere assistenza da parte degli assistenti sociali del Comune. Si era quindi rappresentato che l'allontanamento da quella zona avrebbe determinato per l'imputata la perdita dell'unico presidio essenziale concretamente accessibile e si era lamentato il difetto dell'elemento soggettivo del reato in ragione della condizione di particolare vulnerabilità in cui si trova l'imputata e considerato lo stato di bisogno, evidenziandosi che la condotta contestata si inserisce in un quadro di marginalità sociale e che non si evidenzia un particolare profilo di pericolosità. La Corte territoriale ha invece ritenuto inammissibile l'atto di appello, affermando che la ricorrente non si è confrontata con la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, limitandosi ad affermare che l'imputata era a conoscenza del divieto di accedere alla stazione ferroviaria, essendole stato notificato il provvedimento di divieto di accesso in data 28/07/2021. Pertanto, la ricorrente lamenta la menzionata violazione di legge, posto che il giudice d'appello ha trasformato il giudizio sull'ammissibilità dell'impugnazione in una valutazione anticipata e surrettizia di merito, finendo per comprimere il diritto di difesa e il principio del doppio grado di giurisdizione assumendo un concetto di genericità del .gravame in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 11. Si premette che la Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che il difetto di specificità dei motivi, riconnpreso fra le ipotesi che consentono di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., deve intendersi come la manifesta carenza di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile, precisando che i casi di inammissibilità de plano dell'appello devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, atteso che in tali ipotesi le garanzie della difesa sono ridotte alla sola possibilità di ricorrere per cassazione avverso la relativa declaratoria. Si ritiene, infatti, che l'esigenza di garanzia del contraddittorio imponga di interpretare in modo costituzionalmente orientato il presupposto del difetto di specificità dei motivi, da intendersi come manifesta carenza di tale requisito che ridondi in difetto di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile sicché, proprio in ragione di tale manifesta mancanza di specificità della formulazione della censura, in realtà nessuna risposta, di merito o di legittimità, il giudice d'appello è chiamato a rendere su impulso dell'atto di impugnazione (si vedano Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014 Cc., dep. 17/03/2014, Rv. 259742). Ne segue che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 - 01), in quanto il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, _dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01). Nel caso in disamina, con riferimento al motivo di appello afferente all'elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale è entrata nel merito della doglianza, effettuando una valutazione di manifesta infondatezza ed introducendo elementi nuovi di valutazione, laddove ha affermato che le doglianze volte a negare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato fossero generiche per difetto di correlazione con la sentenza impugnata, non essendosi la ricorrente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata relativamente all'elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente, essendo stato notificato il provvedimento il divieto di accesso alla stazione ferroviaria emesso dal questore di Bologna in data 28/07/2021. In altri termini, i giudici del gravame hanno seguito un percorso motivazionale che, di fatto, risponde nel merito ad un appello che poco prima hanno ritenuto inammissibile, in tal modo, riconoscendone, di fatto, la specificità e la pertinenza critica rispetto al decisunn di primo grado. Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello che può dichiarare l'inammissibilità del gravame, ai sensi della norma citata, solo quando i motivi di appello difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella 2sentenza impugnata e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale. Come è, invece, avvenuto nel caso di specie, ove la Corte di appello si è dilungata a dimostrare come le doglianze addotte dall'appellante in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non fossero atte a confutare gli argomenti spesi dal primo giudice. 2. L'ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M
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