CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 34176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG/ [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto, con requisitoria del 30 gennaio 2023, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con atto del 5 febbraio 2023, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 settembre 2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, il 27 agosto 2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di devastazione e saccheggio, detenzione e porto in lugo pubblico di armi clandestine, ricettazione, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso, in concorso con altri, danneggiando, in modo indiscriminato, veicoli e beni esposti alla pubblica fede, in pieno centro abitato, mediante l'utilizzo di armi da fuoco ed armi improprie. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono stati emessi i menzionati provvedimenti cautelari è scaturito da quanto accaduto, nella notte tra il 13 ed il 14 agosto 2022, nelle adiacenze del lungomare di [OSCURATO:PERSONA], frequentato, anche a quell'ora, stante l'imminenza della festività di Ferragosto, e, in specie, dalla commissione di una serie di danneggiamenti, a mezzo di colpi di armi da fuoco e spranghe, diretti verso distinti beni collocati sulla pubblica via. In dettaglio, essendo state udite talune esplosioni, i militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], allertati dalle persone che si trovavano in zona, si sono portati sul luogo teatro della sparatoria e, giunti sul posto, hanno riscontrato che, effettivamente, numerosi colpi di arma da fuoco erano stati esplosi in direzione dell'abitazione e dei veicoli di proprietà della famiglia Facenza. Dall'escussione delle vittime, è emerso, al riguardo, che, intorno alle ore 02:00, il veicolo [OSCURATO:PERSONA], intestato a [OSCURATO:PERSONA] ed a lui in uso, parcheggiato dinanzi il cancello che dà accesso alla sua abitazione, è stato attinto da colpi di arma da fuoco e che, pochi minuti dopo, analoga condotta è stata perpetrata in danno dell'auto [OSCURATO:PERSONA], intestata ed in uso a [OSCURATO:PERSONA], figlio di Pasquale, parcheggiata di fronte la sua abitazione. All'esito di tali incursioni, [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Morgan si sono recati, a bordo del mezzo [OSCURATO:PERSONA], benché danneggiato, presso un fondo di loro proprietà, già in passato soggetto a danneggiamento, onde sincerarsi dell'esistenza di eventuali danni anche con riferimento a tale immobile. Contestualmente, [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA], sospettando che gli autori degli atti intimidatori dovessero essere identificati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sono diretti verso l'abitazione del secondo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha immediatamente contestato l'accaduto, non esitando a schiaffeggiarlo. La reazione di [OSCURATO:PERSONA] ha dato la stura ad un aspro alterco, nel corso del quale Cornicello ha colpito [OSCURATO:PERSONA] con un'asta in ferro, cagionandogli lesioni all'addome ed al braccio. Al termine della lite, [OSCURATO:PERSONA] si è portato presso l'abitazione del padre per essere medicato, mentre il figlio [OSCURATO:PERSONA] è tornato a casa, ove già si trovavano la madre e la nonna. Poco dopo le 03:00, tuttavia, ha avuto luogo un nuovo raid, perpetrato da alcuni soggetti che, sopraggiunti nelle adiacenze dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco in direzione dell'immobile, nonché dei veicoli, una [OSCURATO:PERSONA] ed una [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dei Facenza ed ivi parcheggiati, che hanno colpito anche con spranghe in ferro. Dalle dichiarazioni rese, in proposito, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è emerso che tra i soggetti che parteciparono all'ultima fase dell'azione illecita vi era [OSCURATO:PERSONA], visivamente riconosciuto nel novero dei soggetti che, pistole in pugno, hanno sparato all'indirizzo dell'abitazione e delle autovetture. Il frastuono causato dalla nuova aggressione ha richiamato l'attenzione delle persone che si trovavano sul lungomare, che hanno allertato una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cirò, [OSCURATO:PERSONA], che, recatasi sul posto, ha notato la presenza di due vetture, una Panda bianca ed una Renault grigia — a bordo di una delle quali, condotta da [OSCURATO:PERSONA], figlio di Cataldo, si trovavano, tra gli altri, Antony e [OSCURATO:PERSONA]Aquila (il primo dei quali è stato inserito da [OSCURATO:PERSONA] nel novero degli autori dell'aggressione), mentre sull'altra sedeva, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] — che, alla vista dei militi, sono fuggite ed hanno fatto perdere le proprie tracce. Dalle indagini successivamente svolte dalla polizia giudiziaria e, in specie, dalla registrazione delle videocamere installate nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] è stato possibile apprezzare, tra l'altro, la presenza e gli spostamenti, tra 1'1:04 e le 4:28 di quella notte, dello stesso indagato e di alcuni dei soggetti indicati quali partecipi all'azione criminosa. 3. Dalla ricostruzione cronologica dei fatti sopra riportati, Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame hanno concordemente desunto che alcuni dei coindagati, chiamati a raccolta da [OSCURATO:PERSONA], si sono incontrati, subito dopo l'alterco intercorso con [OSCURATO:PERSONA], presso la sua abitazione, ove hanno concordato le modalità della nuova spedizione armata per poi allontanarsi, a bordo delle rispettive auto, dirigendosi tutti in un'unica direzione e quindi, alcuni di essi, fare ritorno presso l'abitazione di Cornicello dopo circa mezz'ora, e, infine, separarsi definitivamente prendendo direzioni diverse. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha stimato che il formulato giudizio di gravità indiziaria sia debitamente supportato, in primo luogo, dalle dichiarazioni delle vittime, che lo hanno visto impugnare le armi ed esplodere i colpi, oltre che da quanto riscontrato dalla polizia giudiziaria. Ha, specificamente, ritenuto che l'ingiustificato possesso delle armi comporti l'automatico riconoscimento della loro clandestinità e del reato di ricettazione. Quanto al delitto di devastazione e saccheggio, ha osservato che le modalità delle condotte realizzate, tradottesi in danneggiamenti su larga scala in particolare contro le auto in uso alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], raggiunte da diversi colpi di armi da fuoco e distrutte con l'uso di spranghe, nonché nell'esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ad altezza uomo, che hanno raggiunto, in particolare una finestra e la porta di ingresso, inducono a ritenere la lesione del bene giuridico dell'ordine pubblico, inteso dalla collettività come tranquillità e sicurezza. Il Tribunale del riesame ha, sotto altro aspetto, ritenuto che l'esistenza di pregressi contrasti tra i Facenza ed il gruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] corrobora l'impianto accusatorio, anziché scalfirlo, giacché è proprio l'esistenza del richiamato conflitto ad aver determinato l'attuazione di una spedizione punitiva armata da parte dei Cornicello, attraverso la tipica modalità di risoluzione dei conflitti adottata dall'utilizzo di metodi di sopraffazione tipici del contesto mafioso di riferimento. Né, ha aggiunto, la gravità del quadro indiziario viene meno in ragione delle discrasie tra le rispettive propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai modelli di auto sopraggiunti presso la loro abitazione in occasione del secondo agguato, che devono essere verosimilmente ricondotte alla comprensibile agitazione delle persone offese nel momento della violenta aggressione, che ha fatto sì che [OSCURATO:PERSONA], emotivamente turbato dagli spari rivolti in direzione della sua abitazione e trovandosi, peraltro, egli stesso all'interno dell'unità immobiliare, non abbia, in quegli attimi di estrema concitazione, correttamente individuato le caratteristiche delle auto sopraggiunte. La divergenza, hanno continuato i giudici catanzaresi, trova congrua giustificazione anche valorizzando il diverso angolo di visuale sussistente tra [OSCURATO:PERSONA], che era in luogo protetto, ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] il quale, viceversa, era maggiormente esposto ad una situazione di pericolo, trovandosi all'interno dell'abitazione oggetto della sparatoria.Il Tribunale del riesame ha, altresì, evidenziato l'entità e la vastità dei danni perpetrati alla famiglia Facenza grazie all'impiego di spranghe di ferro ed armi da fuoco ed ha, dunque, enfatizzato le dimensioni dell'evento, che ha assunto una portata tale da destare allarme anche nei soggetti che, a poca distanza, hanno udito l'esplosione dei colpi di arma da fuoco, distintamente riconosciuti, ed hanno, di conseguenza, subito allertato i militari che transitavano sul lungomare. I giudici della cautela hanno, del pari, avallato l'impostazione accusatoria con riferimento all'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod.pen., sul rilievo che la condotta tenuta dall'indagato, consistita nel recarsi insieme ai correi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], armati di spranghe e pistole, nello sparare ad altezza d'uomo in direzione dell'abitazione della vittima e nel distruggere le auto riconducibili al nucleo familiare della vittima, è tale da porre in essere una coartazione psicologica avente i caratteri propri dell'organizzazione criminale. Ha, per contro, disatteso la doglianza difensiva che, ai fini dell'esclusione dell'aggravante, valorizza l'intervento di Facenza ai danni di [OSCURATO:PERSONA], che egli non ha avuto timore ad affrontare e schiaffeggiare. Per quanto concerne le esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha rilevato che, nella fattispecie, opera la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., essendo contestata a Cornicello la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che non può intendersi superata, in concreto, da alcun elemento attestante l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle mediante l'applicazione di misure diverse da quella di massimo rigore. Ha, piuttosto, ritenuto che le gravi modalità della condotta consentano di ritenere sussistente il concreto e attuale pericolo che l'indagato — il quale non ha avuto scrupoli a sparare colpi di arma da fuoco in città, in una via a pochi passi dal lungomare, in piena estate e in una pubblica strada, così dimostrando spiccata propensione alla violenza — ponga in essere ulteriori atti intimidatori nei confronti della famiglia Facenza. Ha, del pari, pronosticato che Cornicello non esiterebbe, se sottoposto a misura meno afflittiva, ad approfittare della relativa libertà di movimento che gli sarebbe, in tal caso, garantita per reiterate analoghe imprese criminose e reputato, dunque, che l'inquietante ricorso a metodi violenti per regolare i conflitti e la conseguente necessità di recidere i contatti con il contesto ambientale di riferimento, limitando con rigore la libertà di movimento, facciano sì che la custodia in carcere sia l'unica misura idonea alla salvaguardia delle esigenze cautelari di tipo specialpreventivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione con riferimento al formulato giudizio di gravità indiziaria, la cui coerenza logica è, a suo modo di vedere, minata dalle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza, che documentano movimenti, che lo stesso Tribunale del riesame interpreta come finalizzati al prelievo delle armi utilizzate per la commissione dei reati in contestazione, incompatibili con la prospettata ricostruzione della vicenda. Rileva, ulteriormente, che la prova della sua diretta partecipazione all'azione che ha rappresentato il culmine dell'aggressione è tratta dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non coincidenti con quelle rese dal padre e con quanto osservato de visu dai Carabinieri in relazione, specificamente, alle condotte da lui materialmente realizzate, all'abbigliamento indossato ed alla vettura utilizzata per raggiungere l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo ed il quarto motivo (dedicati agli addebiti in materia di armi, l'uno, al reato di devastazione e saccheggio, l'altro), [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ancora, vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen. che, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto essere esclusa in ragione dell'assenza di qualsivoglia metus in capo ai Facenza i quali, anzi, non hanno esitato, non appena scoperti i primi danneggiamenti, a portarsi presso la sua abitazione per redarguirlo con mezzi violenti, per poi esporre, in denunzia, una versione poco veritiera dei fatti. Eccepisce, ulteriormente, che il Tribunale del riesame ha evocato, in modo del tutto generico e senza il benché minimo conforto documentale, la contiguità sua e dei correi ad ambienti di 'ndrangheta, in tal modo pervenendo ad una conclusione che ha pesantemente inciso sull'apprezzamento di sussistenza ed entità delle esigenze cautelari, che avrebbe sortito un esito diametralmente opposto, qualora la circostanza aggravante fosse stata esclusa, in considerazione del corretto comportamento da lui tenuto nei confronti degli organi di polizia e dell'omessa reiterazione di condotte aggressive in pregiudizio dei Facenza. Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge per avere il Tribunale del riesame avallato la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 419 cod. pen. senza spiegare, attraverso un congruo apparato argomentativo, in cosa sia consistita, in concreto ed a prescindere dalla teorica eventualità che l'attività illecita producesse un turbamento nella generalità dei cittadini, l'ipotizzata offesa all'ordine ed alla sicurezza pubblica. 5. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 gennaio 2023, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con atto del 5 febbraio 2023, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, liana, Rv. 255460). 3. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha descritto gli elementi investigativi che attengono alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto idonei a supportare, in chiave di gravità indiziaria, l'impostazione accusatoria. Ha, in specie, segnalato che la partecipazione dell'indagato, con ruolo assolutamente protagonistico, all'intera vicenda si desume sia dalle dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], moglie del primo, concordi nel descriverne la personale partecipazione all'aggressione, che da quanto notato dai Carabinieri, che lo riconobbero, sdraiato sul sedile posteriore nel tentativo, rivelatosi vano, di celarsi alla loro vista, all'interno della Renault che, in quel frangente, si diede a fuga precipitosa. In questo contesto, e discutendosi, va opportunamente rammentato, di un giudizio parametrato, in ossequio alla previsione dell'art. 273 cod. proc. pen., alla gravità indiziaria, le divergenze tra le dichiarazioni raccolte — delle quali il Tribunale del riesame ha, comunque, offerto, per quanto sopra esposto, una più che plausibile spiegazione — non incrinano la solidità di un compendio che non è scalfito neanche dai rilievi, espressi in chiave meramente congetturale, afferenti alla precisa ricostruzione dei movimenti registrati dalle telecamere installate all'esterno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], onde non può, allo stato, revocarsi in dubbio la tenuta razionale della motivazione spesa dal Tribunale del riesame circa l'attitudine degli elementi sin qui acquisiti ad attestare la sua partecipazione, con ruolo preminente, ai reati in contestazione. 4. Ineccepibile, allo stato, si palesa anche la qualificazione delle condotte di danneggiamento ai sensi dell'art. 419 cod. pen., contestata da [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo di ricorso. La giurisprudenza di legittimità è, invero, ferma nel ritenere che l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 419 cod. pen. consiste, nella ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, che produca distruzione o anche danneggiamento, purché in ogni caso complessivo, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili, così da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza (così, tra le altre, Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932 - 01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 01/04/2010, Della Malva, Rv. 247418 - 01). Il confine tra la fattispecie di danneggiamento e quella della devastazione va, pertanto, individuato non tanto nella gravità in sé del danno cagionato, che non è coessenziale alla devastazione, quanto, piuttosto, nella circostanza che il danneggiamento reca offesa soltanto al patrimonio, mentre la devastazione offende anche l'ordine pubblico. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, nel riportare e condividere il contenuto del provvedimento genetico, ha dato ragione non solo della base fattuale che giustifica la sussunzione della condotta accertata nella fattispecie astratta, valorizzando i danni vasti e tangibili arrecati, ma altresì della lesione del bene giuridico dell'ordine pubblico, attese le modalità e le circostanze della condotta, concretatasi nella scorreria di tre auto in zona abitata e ad alta densità demografica in periodo estivo, nell'esplosione di colpi di pistola, uditi dai cittadini che hanno allertato le forze dell'ordine, in orario notturno, ma in piena estate, in prossimità alla Festività di ferragosto ed in una località balneare, sicché la compromissione di quel senso della tranquillità e della sicurezza in cui si sostanzia l'ordine pubblico può dirsi, comunque, verificata. Conclusione, questa, cui il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed insuperabile genericità, del tutto inidonee, dunque, ad eccitare i poteri di sindacato del giudice di legittimità. 5. Non meno infondate sono le residue doglianze del ricorrente, vertenti sulla contestazione dell'aggravante speciale, sub specie di impiego, nella commissione del fatto illecito, delle condizioni tipiche del fenomeno mafioso, cioè dell'evocazione della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, al riguardo, che «La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416-bis, cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01), ovvero, in caso di reato, quale quello qui in contestazione, connotato dall'uso della violenza, che la violenza assuma veste tipicamente mafiosa (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 - 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha ravvisato i tratti dell'agire mafioso nella spregiudicatezza mostrata dagli indagati i quali, noncuranti della presenza, nella zona che è stata teatro dei danneggiamenti, di una moltitudine di persone, non hanno esitato a porre in essere — grazie alla disponibilità di un piccolo arsenale, composto da almeno un fucile e due pistole, di cui una semiautomatica (la cui qualificazione giuridica, in questa sede ininfluente ai fini della decisione, potrà e dovrà essere valutata nel prosieguo del procedimento, con precipuo riferimento alla clandestinità delle armi ed alla sussistenza degli estremi della loro ricettazione) — un'azione eclatante, intesa, con ogni evidenza, a ribadire la propria supremazia nei confronti delle persone offese ed a rivendicare, coram populo, la propria caratura malavitosa, producendo un effetto di intimidazione destinato a propagarsi oltre la cerchia delle vittime dei danneggiamenti. Una ricostruzione, questa, che non appare distonica rispetto ai canoni interpretativi sopra richiamati e che non è inficiata dalla carenza di prova in ordine all'appartenenza o alla contiguità di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi complici alle organizzazioni di 'ndrangheta stanziate sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] e dei comuni limitrofi né, tantomeno, dalla reazione approntata, dopo i primi danneggiamenti, da [OSCURATO:PERSONA], che i Cornicello, proprio muovendosi secondo il registro tipico delle organizzazioni mafiose, intesero sanzionare hic et nunc allestendo, nel giro di un'ora, un'azione criminosa tale, per le proditorie modalità esecutive, la vastità dei danneggiamenti e l'utilizzo di armi di diversa tipologia, da lasciare intendere, ai Facenza ed alla popolazione tutta, la ferma volontà di non rinunciare alla supremazia sul territorio. L'applicazione della circostanza aggravante comporta, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'operatività della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, della quale il ricorrente, nell'ambito del secondo motivo, invoca il superamento senza, però, indicare elementi, che i giudici della cautela avrebbero trascurato, a tal fine rilevanti. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle