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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01118/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 marzo 2021 (dep. il 25 marzo 2021) il Tribunale di Milano, a seguito del riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di Constantín HOLBURA, ha confermato il decreto in data 1 marzo 2021 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Milano ha disposto la conversione in sequestro preventivo del sequestro probatorio della somma di euro 40,050,00, ordinato nei confronti della stessa persona sottoposta ad indagini in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. 2.

Avverso il provvedimento collegiale il difensore dell'HOLBURA ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen. - ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del reato per cui si procede e di un profitto passibile di confisca nonché sotto il profilo del periculum e della pertinenzialità delle somme all'illecito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente ha addotto, sub specie della violazione della legge penale, l'erronea applicazione dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Sotto un primo aspetto, ha censurato le argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata, sostenendo che esse non siano sufficienti ad affermare la sussistenza del fumus commissi delicti, poiché nella specie difetterebbe la verifica da parte del G.i.p. prima, del Collegio del riesame poi, «dei riferimenti individualizzanti delle condotte ipotizzate», in quanto i Giudici del merito si sarebbero limitati a richiamare la richiesta di sequestro preventivo (che a sua volta fa riferimento all'informativa della polizia giudiziaria del giorno 11 gennaio 2021) «senza [...] particolari approfondimenti e valutazioni per raccordare le emergenze investigative alle ipotesi criminose formulate in concreto».

Più in particolare, ad avviso della difesa: - sia il decreto di prima istanza che l'ordinanza collegiale avrebbero indicato come addebitabili all'HOLBURA circostanze neutre, non univoche, non individualizzanti e non indicative di alcun coinvolgimento da parte suetmelle ipotesi criminose per cui si procede; - tuttavia, alla luce dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, la verifica dei presupposti per l'emissione di una misura cautelare reale non deve limitarsi a un mero controllo formale e cartolare ma deve essere concreta e condotta in relazione al fumus del reato ipotizzato, anche per quel che attiene al difetto dell'elemento soggettivo; - da ciò dovrebbe trarsi la necessità di verificare, nel caso di sequestro finalizzato alla confisca, - sia pure in termini indiziari - che dal reato sia derivato un profitto e che «anche il soggetto cui viene sottratta la ritenuta utilità dell'attività criminosa abbia a che fare con il reato (perché a chi è estraneo al reato la cosa non può essere confiscata né sequestrata, neppure per equivalente)», occorrendo pure l'apprezzamento dell'elevata probabilità di condanna (che è presupposto della confisca), rispetto alla quale non si può prescindere dal requisito della colpevolezza; - sotto tali aspetti il provvedimento impugnato risulterebbe «evasivo».

In secondo luogo, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata sotto il profilo sia del periculum sia sotto quello della pertinenzialità delle somme all'illecito, rassegnando che: - la somma in discorso è stata rinvenuta nella disponibilità dell'HOLBURA il 25 gennaio 2011, ossia due anni dopo la presunta commissione del furto contestato (in data 28 gennaio 2019);- e sul punto non sarebbe stata svolta - nonostante quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - la necessaria indagine in ordine al collegamento tra la res, che è denaro e dunque bene fungibile, e il reato, e in particolare in ordine al fatto che essa sia proprio quella che è derivata immediatamente e direttamente dall'illecito.

Difatti, a tale ultima conclusione si sarebbe pervenuti tramite affermazioni erronee e prive di verifica nel caso concreto, valorizzando il fatto che la persona sottoposta a indagini la custodisse in casa in una busta di cellophane sopra un armadio della camera da letto nonché il difetto di una convincente spiegazione da parte del ricorrente, senza che possa comprendersi quali massime di esperienza siano state impiegate al riguardo (atteso che non è possibile assumere che un soggetto o una coppia che svolge attività lavorativa lecita da anni non possa avere propri risparmi) e senza argomentare sulla corposa documentazione offerta al riguardo dalla difesa.

2. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali - ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

Per quel che rileva alla luce della prospettazione difensiva, deve osservarsi che: - il vizio di violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta); esso, pertanto, va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01); - nella nozione di violazione di legge - per quel che attiene alle censure rivolte alla motivazione dei provvedimenti impugnati, in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (la cui inosservanza rileva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) - rientrano soltanto l'inesistenza e la mera apparenza della motivazione (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Gazza, Rv. 270543 - 01) ossia quei vizi di essa «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01); - nel caso in esame il ricorrente, con le argomentazioni sopra esposte, ha prospettato un apprezzamento erroneo e contraddittorio degli elementi in atti e più in generale ha inteso contestare la correttezza dell'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata (e già del provvedimento del G.i.p.), deducendo pertanto un vizio di motivazione che in questa sede non può essere ritualmente denunciato.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, non occorrendo immorare oltre.3.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/09/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 marzo 2021 (dep. il 25 marzo 2021) il Tribunale di Milano, a seguito del riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di Constantín HOLBURA, ha confermato il decreto in data 1 marzo 2021 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Milano ha disposto la conversione in sequestro preventivo del sequestro probatorio della somma di euro 40,050,00, ordinato nei confronti della stessa persona sottoposta ad indagini in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore dell'HOLBURA ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen. - ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del reato per cui si procede e di un profitto passibile di confisca nonché sotto il profilo del periculum e della pertinenzialità delle somme all'illecito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente ha addotto, sub specie della violazione della legge penale, l'erronea applicazione dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Sotto un primo aspetto, ha censurato le argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata, sostenendo che esse non siano sufficienti ad affermare la sussistenza del fumus commissi delicti, poiché nella specie difetterebbe la verifica da parte del G.i.p. prima, del Collegio del riesame poi, «dei riferimenti individualizzanti delle condotte ipotizzate», in quanto i Giudici del merito si sarebbero limitati a richiamare la richiesta di sequestro preventivo (che a sua volta fa riferimento all'informativa della polizia giudiziaria del giorno 11 gennaio 2021) «senza [...] particolari approfondimenti e valutazioni per raccordare le emergenze investigative alle ipotesi criminose formulate in concreto». Più in particolare, ad avviso della difesa: - sia il decreto di prima istanza che l'ordinanza collegiale avrebbero indicato come addebitabili all'HOLBURA circostanze neutre, non univoche, non individualizzanti e non indicative di alcun coinvolgimento da parte suetmelle ipotesi criminose per cui si procede; - tuttavia, alla luce dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, la verifica dei presupposti per l'emissione di una misura cautelare reale non deve limitarsi a un mero controllo formale e cartolare ma deve essere concreta e condotta in relazione al fumus del reato ipotizzato, anche per quel che attiene al difetto dell'elemento soggettivo; - da ciò dovrebbe trarsi la necessità di verificare, nel caso di sequestro finalizzato alla confisca, - sia pure in termini indiziari - che dal reato sia derivato un profitto e che «anche il soggetto cui viene sottratta la ritenuta utilità dell'attività criminosa abbia a che fare con il reato (perché a chi è estraneo al reato la cosa non può essere confiscata né sequestrata, neppure per equivalente)», occorrendo pure l'apprezzamento dell'elevata probabilità di condanna (che è presupposto della confisca), rispetto alla quale non si può prescindere dal requisito della colpevolezza; - sotto tali aspetti il provvedimento impugnato risulterebbe «evasivo». In secondo luogo, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata sotto il profilo sia del periculum sia sotto quello della pertinenzialità delle somme all'illecito, rassegnando che: - la somma in discorso è stata rinvenuta nella disponibilità dell'HOLBURA il 25 gennaio 2011, ossia due anni dopo la presunta commissione del furto contestato (in data 28 gennaio 2019);- e sul punto non sarebbe stata svolta - nonostante quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - la necessaria indagine in ordine al collegamento tra la res, che è denaro e dunque bene fungibile, e il reato, e in particolare in ordine al fatto che essa sia proprio quella che è derivata immediatamente e direttamente dall'illecito. Difatti, a tale ultima conclusione si sarebbe pervenuti tramite affermazioni erronee e prive di verifica nel caso concreto, valorizzando il fatto che la persona sottoposta a indagini la custodisse in casa in una busta di cellophane sopra un armadio della camera da letto nonché il difetto di una convincente spiegazione da parte del ricorrente, senza che possa comprendersi quali massime di esperienza siano state impiegate al riguardo (atteso che non è possibile assumere che un soggetto o una coppia che svolge attività lavorativa lecita da anni non possa avere propri risparmi) e senza argomentare sulla corposa documentazione offerta al riguardo dalla difesa. 2. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali - ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. - il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Per quel che rileva alla luce della prospettazione difensiva, deve osservarsi che: - il vizio di violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta); esso, pertanto, va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01); - nella nozione di violazione di legge - per quel che attiene alle censure rivolte alla motivazione dei provvedimenti impugnati, in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (la cui inosservanza rileva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) - rientrano soltanto l'inesistenza e la mera apparenza della motivazione (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Gazza, Rv. 270543 - 01) ossia quei vizi di essa «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01); - nel caso in esame il ricorrente, con le argomentazioni sopra esposte, ha prospettato un apprezzamento erroneo e contraddittorio degli elementi in atti e più in generale ha inteso contestare la correttezza dell'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata (e già del provvedimento del G.i.p.), deducendo pertanto un vizio di motivazione che in questa sede non può essere ritualmente denunciato. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, non occorrendo immorare oltre.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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