CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore GENERALE di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2020, il Tribunale di Genova dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati al medesimo ascritti nei procedimenti riuniti n. 3691/17 e n. 4945/17 RG. Trib. di cui all'art. 612-bis cod. pen. e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione. 2. Con pronuncia del 21 aprile 2021, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma dell'indicata decisione resa dal Tribunale, qualificava i fatti contestati all'imputato "come unico reato di cui all'art. 660 cod. peri." e, eliminata la recidiva, determinava la pena inflittagli nella misura di mesi due di arresto, confermando nel resto l'appellata sentenza. 3. Avverso quest'ultima sentenza, il difensore di fiducia del Corrado, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, ha dedotto, "ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 5 legge 2248/1865 All. E, in ordine alla mancata disapplicazione del provvedimento di ammonimento del Questore di Genova emesso in data 28 novembre 2016, in quanto illegittimo, e alla correlata mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale". Secondo la difesa, il procedimento amministrativo sarebbe viziato perché al Corrado sarebbe stato inibito l'accesso agli atti e, altresì, gli sarebbe stata preclusa la possibilità di controdedurre alle "nuove" dichiarazioni che la persona offesa aveva reso nel corso dell'istruttoria amministrativa, avviata a seguito della presentazione di alcune memorie da parte dell'interessato successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento; l'erronea interpretazione delle disposizioni che regolano il potere - dovere del Giudice ordinario di svolgere un sindacato di legittimità dell'atto amministrativo, i cui effetti si riverberano anche in ambito penale, avrebbe impedito alla Corte di appello di Genova di cogliere la palese violazione dei diritti del ricorrente a difendersi 'nell'ambito del procedimento amministrativo; sarebbe, infine, evidente l'interesse del ricorrente alla disapplicazione del provvedimento amministrativo di ammonimento, implicante l'improcedibilità dell'azione penale, stante la mancata presentazione di una querela a opera della persona offesa. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, "ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen., la mancata acquisizione, richiesta nei motivi di appello, della copia integrale del fascicolo relativo al procedimento amministrativo conclusosi con l'ammonimento del Questore e la conseguente inosservanza di quanto stabilito dall'art.603, comma 1, cod. proc. pen."; ha, in ogni caso, lamentato "la mancanza assoluta di motivazione sul punto". 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, "ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc pen., la nullità della sentenza gravata per inosservanza degli artt. 604, comma 1, 522, 521 e 516 cod. proc. pen., stante il difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza". Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nel ritenere che i fatti accertati andassero sussunti sotto il paradigma di cui all'art. 660 cod. pen. anziché sotto quello di cui all'art. 612-bis cod. pen. come, invece, reputato dalla sentenza di primo grado, non avrebbe operato "una semplice ridefinizione giuridica della vicenda, rientrante tra i poteri officiosi del giudice", ma avrebbe effettuato una "sostanziale immutazione del fatto descritto nel capo di imputazione in palese violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e sentenza". 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, "ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 660 cod. pen. in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi della fattispecie e, in ogni caso, la mancanza di motivazione circa la collocazione temporale della contravvenzione ritenuta in sentenza e, ancora, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla natura molesta delle condotte attribuite al ricorrente". Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata è da censurare nella parte in cui non avrebbe chiarito quale fosse il momento iniziale a partire dal quale la condotta del prevenuto, rimasta immutata nel corso degli anni, si sarebbe trasformata passando da una forma abitudinaria a una molesta, penalmente rilevante; essa sarebbe intrinsecamente contraddittoria perché, da un lato, ha riconosciuto che l'agire del Corrado costituirebbe un suo modo di essere nell'ambito del rapporto sentimentale con la persona offesa e, dall'altro, ha ritenuto che tale condotta, senza subire alcun apprezzabile mutamento, fosse divenuta una forma petulante e biasimevole di molestia, dotata di intrinseca capacità offensiva, secondo le coordinate strutturali previste dall'art.660 cod. pen.. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto, "ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza o, comunque, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla irrogazione della pena detentiva in luogo di quella, alternativa, pecuniaria; motivazione apparente". Secondo la difesa, la motivazione svolta dalla Corte territoriale al fine di giustificare l'inflizione della pena pecuniaria ("l'ampiezza del periodo"; "la reiterazione di alcune condotte e la continuità di altre"; "l'idea fissa nei confronti della donna e la convinzione di riconquistarla") sarebbe, in parte, apparente e, in parte, contraddittoria. 4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Manifestamente infondati sono il primo e il secondo motivo di impugnazione, che, stante la intrinseca connessione tra gli stessi, possono essere congiuntamente trattati. E in vero, osserva il Collegio che - a parte ogni rilievo in merito alla perdurante pertinenza dei rilievi difensivi a seguito dell'intervenuta qualificazione giuridica dei fatti operata dalla Corte territoriale - la sentenza impugnata ha fornito adeguata e congrua risposta alle deduzioni difensive in merito all'ampiezza e ai limiti del sindacato del giudice penale in relazione a un atto amministrativo e, quindi, implicitamente, alla non assoluta necessità di disporre l'acquisizione della copia integrale del fascicolo riguardante il relativo procedimento amministrativo (cfr. pag. 2 e 3 della decisione impugnata). A fronte di ciò, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede i medesimi profili di censura senza, peraltro, confrontarsi con le puntuali e corrette argomentazioni della Corte di appello di Genova, così finendo con il richiedere una diversa e/o alternativa interpretazione dei dati processuali. 2. Parimenti, manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta la nullità della sentenza per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt.604, comma 1, 522, 521 e 516 cod. proc. pen., stante il difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza. Va, innanzitutto, osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo v che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cass. Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051). Ebbene, l'impugnata sentenza - nel procedere alla diversa qualificazione dei fatti contestati al Corrado, sussumendoli sotto il paradigma di cui all'art. 660 cod. pen. - non ha arrecato nessun concreto pregiudizio al diritto di difesa del Corrado, non emergendo, contrariamente all'assunto difensivo, dalla lettura della decisione della Corte territoriale alcuna immutazione del fatto, che, per essere rilevante ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., deve consistere in una modifica radicale della struttura della contestazione, al punto da non consentire all'imputato il contraddittorio sul contenuto dell'accusa. 3. Inammissibile è anche il quarto motivo di impugnazione volto a prefigurare, in buona sostanza, una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità. La Corte territoriale ha, con motivazione assolutamente logica e adeguata, spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che i fatti emersi dall'istruttoria dovessero essere qualificati quali violazione della norma di cui all'art. 660 cod. peri., mettendo in rilievo che l'imputato, non intendendo rinunciare alla relazione affettiva con la persona offesa, aveva, non solo inviato alla stessa numerosissime lettere, ma anche in diverse occasioni si era appostato nei pressi dell'abitazione della donna, così ponendo in essere condotte pressanti, sgradite e fastidiose. 4. Infine, inammissibile è il quinto motivo di impugnazione, afferente al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La Corte ha, infatti, giustificato la propria decisione di infliggere all'imputato la pena detentiva facendo riferimento alla "ampiezza del periodo", alla "reiterazione di alcune condotte" e alla "continuità di altre", alla "idea fissa nei confronti della donna"; tale giudizio si sottrae al sindacato di questa Corte, avendo il giudice del merito fatta corretta applicazione del proprio potere discrezionale nella quantificazione della pena. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in curo tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in