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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11819/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 08/10/2021, ha confermato la sentenza del A-C 0.1 Zo (<.1 Tribunale di Palermo, in data et:f1telNel4 , nei confronti( di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 640 e 99 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3) e, comunque, è manifestamente infondato tenuto conto che la speciale tenuità del danno riguarda proprio l'entità del lucro conseguendo o conseguito, il quale, nel caso di specie, superava i 4000 euro, una somma ingente considerate anche le condizioni economiche della vittima, all'epoca alla ricerca di un'occupazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 08/10/2021, ha confermato la sentenza del A-C 0.1 Zo (<.1 Tribunale di Palermo, in data et:f1telNel4 , nei confronti( di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 640 e 99 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 3) e, comunque, è manifestamente infondato tenuto conto che la speciale tenuità del danno riguarda proprio l'entità del lucro conseguendo o conseguito, il quale, nel caso di specie, superava i 4000 euro, una somma ingente considerate anche le condizioni economiche della vittima, all'epoca alla ricerca di un'occupazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11819/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris