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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16507/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha c:hiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Novara in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 6 marzo 2020.

A ragione osserva che il condannato non ha ottemperato all'obbligo, impostogli ai sensi dell'art. 165 cod. pen., di riparare, entro il termine di sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza, il danno cagionato alla persona offesa.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia erronea applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen.

Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente disatteso la richiesta difensiva di eliminare la subordinazione della sospensione condizionale della pena disposta in sede di cognizione perché disposta con riferimento ad una prestazione indeterminata e comunque inidonea a consentire al condannato di adempiervi.

Evidenzia, inoltre, che il giudice dell'esecuzione non ha nemmeno preso in considerazione la richiesta, avanzata in via gradata, di specificare maggiormente l'obbligo di "eliminazione delle conseguenze dannose del reato' impostogli ai sensi dell'art. 635, ultimo comma, cod. pen." [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Dall'esame degli atti risulta che nel giudizio di cognizione il beneficio della pena sospesa è stato condizionato "all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato da porre in essere entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza secondo quanto previsto dall'art. 635 cod. pen." È pacifico che, non essendosi la persona offesa costituita parte civile, la sentenza non ha provveduto alla liquidazione del danno, nemmeno parziale.

Ne segue che, come rilevato dal ricorrente, al godimento del beneficio della sospensione condizionale della pena risulta apposta una condizione a contenuto indeterminato È costante l'orientamento della giurisprudenza secondo cui in assenza della determinazione da parte del giudice del "quantum debeatur", l'inadempimento da parte del condannato dell'obbligo impostogli non comporta la revoca del beneficio, essendo la prestazione inesigibile, per oggettiva indeterminatezza (da ultimo Sez. 1, n. 30242 del 25/01/2016, Amendola, Rv. 267431 - 01).

2. All'indeterminatezza della statuizione del giudice della cognizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità esaminando la questione affine dell'omessa indicazione del termine entro cui adempiere la prestazione cui è stata subordinata la sospensione condizionale dlella pena, può porre rimedio anche il giudice dell'esecuzione (Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01), il quale peraltro, non può limitarsi alla mera presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve verificare se la stessa è ascrivibile ad una impossibilità assoluta, comunque ostativa alla revoca del beneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 - 01).

A

3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, provvederà ad un nuovo giudizio, applicando i principi enunciati e colmando le carenze motivazionali sopra evidenziate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novara.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha c:hiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Novara in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 6 marzo 2020. A ragione osserva che il condannato non ha ottemperato all'obbligo, impostogli ai sensi dell'art. 165 cod. pen., di riparare, entro il termine di sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza, il danno cagionato alla persona offesa. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia erronea applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente disatteso la richiesta difensiva di eliminare la subordinazione della sospensione condizionale della pena disposta in sede di cognizione perché disposta con riferimento ad una prestazione indeterminata e comunque inidonea a consentire al condannato di adempiervi. Evidenzia, inoltre, che il giudice dell'esecuzione non ha nemmeno preso in considerazione la richiesta, avanzata in via gradata, di specificare maggiormente l'obbligo di "eliminazione delle conseguenze dannose del reato' impostogli ai sensi dell'art. 635, ultimo comma, cod. pen." [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dall'esame degli atti risulta che nel giudizio di cognizione il beneficio della pena sospesa è stato condizionato "all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato da porre in essere entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza secondo quanto previsto dall'art. 635 cod. pen." È pacifico che, non essendosi la persona offesa costituita parte civile, la sentenza non ha provveduto alla liquidazione del danno, nemmeno parziale. Ne segue che, come rilevato dal ricorrente, al godimento del beneficio della sospensione condizionale della pena risulta apposta una condizione a contenuto indeterminato È costante l'orientamento della giurisprudenza secondo cui in assenza della determinazione da parte del giudice del "quantum debeatur", l'inadempimento da parte del condannato dell'obbligo impostogli non comporta la revoca del beneficio, essendo la prestazione inesigibile, per oggettiva indeterminatezza (da ultimo Sez. 1, n. 30242 del 25/01/2016, Amendola, Rv. 267431 - 01). 2. All'indeterminatezza della statuizione del giudice della cognizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità esaminando la questione affine dell'omessa indicazione del termine entro cui adempiere la prestazione cui è stata subordinata la sospensione condizionale dlella pena, può porre rimedio anche il giudice dell'esecuzione (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01), il quale peraltro, non può limitarsi alla mera presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve verificare se la stessa è ascrivibile ad una impossibilità assoluta, comunque ostativa alla revoca del beneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 - 01). A 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, provvederà ad un nuovo giudizio, applicando i principi enunciati e colmando le carenze motivazionali sopra evidenziate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novara. Cos
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