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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32333/2023

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari il 6 ottobre - 3 novembre 2022 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata ristretta in regime di arresti domiciliari in relazione all'accusa di concorso in detenzione a fine di cessione di droga per trentaquattro giorni, dal 16 dicembre 2017 al 18 gennaio 2018, data in cui il Tribunale per il riesame di Bari ne ha disposto la remissione in libertà, annullando l'ordinanza genetica; con sentenza del 29 marzo 2018, irrevocabile il 12 settembre 2018, il G.u.p. del Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto l'imputata, per non avere commesso il fatto.

In conseguenza è stata riconosciuta alla richiedente a titolo di indennizzo dalla Corte territoriale la somma ritenuta di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Procuratore generale della Corte di appello di Bari, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge.

Richiamata giurisprudenza stimata pertinente, censura violazione dell'art.314 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, in quanto, ad avviso del ricorrente, la donna avrebbe contribuito con il proprio agire ad ingenerare nella polizia giudiziaria e nell'Autorità giudiziaria il sospetto di un suo coinvolgimento nell'attività illecita di spaccio condotta dal convivente.

Al riguardo sottolinea come la droga trovata nella casa ove [OSCURATO:PERSONA] viveva con il compagno e con tre figli fosse all'interno di un armadio nella disponibilità dei figli ma non nascosta, apparendo implausibile quanto dalla stessa dichiarato in interrogatorio, cioè di occuparsi di lavare i pavimenti della stanza ma di non aprire mai l'armadio dei ragazzi, e come altra parte della sostanza fosse dentro un pacchetto di sigarette rinvenuto su una scrivania; inoltre, l'avere la stessa reagito profferendo minacce ai Carabinieri ed ostacolando la perquisizione domiciliare, come si legge alla p. 2 del verbale di perquisizione, dimostrerebbe ulteriormente la sussistenza di una condotta gravemente colpevole.

Nell'agire di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe ravvisarsi, dunque, secondo il P.G., se non già una colpa grave, almeno una colpa di grado lieve.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 21 marzo 2020 ha chiesto rigettarsi il ricorso. 2 \;/\ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Rispetto alle valutazioni, non incongrue né illogiche, esposte dalla Corte di appello, che ha ritenuto essere mera congettura la conoscenza della esistenza della droga da parte dell'imputata, il ricorso mira, a ben vedere, ad introdurre, ma inammissibilmente nella presente sede, una diversa valutazione delle emergenze stimata preferibile dal P.G. territoriale.

Peraltro, l'impugnazione è impostata come se si fosse in presenza di un'ipotesi riconducibile al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., mentre si tratta di violazione del comma 2 di tale disposizione (Sez.

U, n. n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663: «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione)»).

Come puntualmente osservato dal P.G. di legittimità, non corretto in diritto è il ragionamento- che si rinviene alla p. 3 dell'ordinanza impugnata circa l'affermata assoluta irrilevanza del comportamento, in ipotesi, ostruzionistico della donna al momento dell'arrivo dei Carabinieri (infatti, secondo Sez. 4, ord. n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità»; nello stesso senso v. già Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218): tuttavia, non essendo allegato il verbale di perquisizione cui si fa riferimento nell'atto di impugnazione, poiché ritenuto non correttamente interpretato ovvero non compiutamente considerato dalla Corte di merito, non è possibile andare a verificare l'asserzione del ricorrente.

Infine, risulta meramente asserita da parte del ricorrente la sussistenza di un'ipotesi di colpa lieve. 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che risulta, in definitiva, aspecifico.

Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari il 6 ottobre - 3 novembre 2022 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata ristretta in regime di arresti domiciliari in relazione all'accusa di concorso in detenzione a fine di cessione di droga per trentaquattro giorni, dal 16 dicembre 2017 al 18 gennaio 2018, data in cui il Tribunale per il riesame di Bari ne ha disposto la remissione in libertà, annullando l'ordinanza genetica; con sentenza del 29 marzo 2018, irrevocabile il 12 settembre 2018, il G.u.p. del Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto l'imputata, per non avere commesso il fatto. In conseguenza è stata riconosciuta alla richiedente a titolo di indennizzo dalla Corte territoriale la somma ritenuta di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Procuratore generale della Corte di appello di Bari, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge. Richiamata giurisprudenza stimata pertinente, censura violazione dell'art.314 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, in quanto, ad avviso del ricorrente, la donna avrebbe contribuito con il proprio agire ad ingenerare nella polizia giudiziaria e nell'Autorità giudiziaria il sospetto di un suo coinvolgimento nell'attività illecita di spaccio condotta dal convivente. Al riguardo sottolinea come la droga trovata nella casa ove [OSCURATO:PERSONA] viveva con il compagno e con tre figli fosse all'interno di un armadio nella disponibilità dei figli ma non nascosta, apparendo implausibile quanto dalla stessa dichiarato in interrogatorio, cioè di occuparsi di lavare i pavimenti della stanza ma di non aprire mai l'armadio dei ragazzi, e come altra parte della sostanza fosse dentro un pacchetto di sigarette rinvenuto su una scrivania; inoltre, l'avere la stessa reagito profferendo minacce ai Carabinieri ed ostacolando la perquisizione domiciliare, come si legge alla p. 2 del verbale di perquisizione, dimostrerebbe ulteriormente la sussistenza di una condotta gravemente colpevole. Nell'agire di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe ravvisarsi, dunque, secondo il P.G., se non già una colpa grave, almeno una colpa di grado lieve. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 21 marzo 2020 ha chiesto rigettarsi il ricorso. 2 \;/\ [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Rispetto alle valutazioni, non incongrue né illogiche, esposte dalla Corte di appello, che ha ritenuto essere mera congettura la conoscenza della esistenza della droga da parte dell'imputata, il ricorso mira, a ben vedere, ad introdurre, ma inammissibilmente nella presente sede, una diversa valutazione delle emergenze stimata preferibile dal P.G. territoriale. Peraltro, l'impugnazione è impostata come se si fosse in presenza di un'ipotesi riconducibile al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., mentre si tratta di violazione del comma 2 di tale disposizione (Sez. U, n. n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663: «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione)»). Come puntualmente osservato dal P.G. di legittimità, non corretto in diritto è il ragionamento- che si rinviene alla p. 3 dell'ordinanza impugnata circa l'affermata assoluta irrilevanza del comportamento, in ipotesi, ostruzionistico della donna al momento dell'arrivo dei Carabinieri (infatti, secondo Sez. 4, ord. n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità»; nello stesso senso v. già Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218): tuttavia, non essendo allegato il verbale di perquisizione cui si fa riferimento nell'atto di impugnazione, poiché ritenuto non correttamente interpretato ovvero non compiutamente considerato dalla Corte di merito, non è possibile andare a verificare l'asserzione del ricorrente. Infine, risulta meramente asserita da parte del ricorrente la sussistenza di un'ipotesi di colpa lieve. 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che risulta, in definitiva, aspecifico. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente. P.Q.M. Dic
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