CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 17006/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miciliazionedigitale ex lege;- ricorrenti controricorrenti–contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, inpersona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,Oscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosirappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Verme, come daprocura in calce al controricorso, con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,appresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procuraspeciale in calce al controricorso, domiciliata elettivamente in ROMA,via Crescenzio n. 17/A presso il suo studio, co domiciliazione digitaleex lege;- controricorrente –controE.J. ,[OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa laprocuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.,[OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a,- intimati –avverso la sentenza n. 1879/2022 emanata dalla CORTE di APPELLOdi NAPOLI, pubblicata in data 3 maggio 2022 e, per quanto attieneal ricorso incidentale, avverso la sentenza non definitiva n.760/2018, emanata dalla medesima CORTE di APPELLO di NAPOLI,pubblicata in data 14 febbraio 2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello proposto daH.H. , X.Z. e D.P. –odierni ricorrenti principali nonché controricorrenti al ricorsoincidentale– ed in integrale riforma della sentenza del Tribunale diOscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. AmbrosiNapoli, con sentenza non definitiva n. 760/2018 ha dichiaratoammissibile l’intervento volontario dei genitori dell’appellante, ed inparziale riforma dell’impugnata sentenza, riconosciuto dovuto aldanneggiato il risarcimento del danno da lesione del dirittoall’autodeterminazione per omesso consenso informato, da liquidarsicon sentenza definitiva; nel prosieguo del giudizio, rinnovata la CTUmedico legale collegiale, ha accertato la responsabilità dell’AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] II e del medico E.J. perle lesioni patite dal minore H.H. a seguitodell’intervento chirurgico subito il 6 novembre 2002, condannandoliin solido al risarcimento del danno così liquidato: -in favore diH.H. , in € 797.161,87 ed in favore di X.Z.e D.P. in € 100.000,00 ciascuno, oltre interessi erivalutazione; ha accolto la domanda di garanzia formulata daE.J. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna di questaa tenere indenne E.J. da tutte le conseguenze patrimonialiderivanti dalla sentenza, nei limiti del massimale previsto dallapolizza rc professionale e tenuto conto degli scoperti di cui alcontratto; ha accolto inoltre la domanda di garanzia formulata daE.J. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] esborso derivante dalla presente sentenza non copertodalla polizza per responsabilità professionale personale del medico;ha rigettato la domanda di rivalsa formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] II; harigettato la domanda di garanzia formulata da [OSCURATO:PERSONA] OspedalieraUniversitaria Federico II nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., giàIna-Assitalia, coassicuratrice delegataria; ha condannato infinel’[OSCURATO:PERSONA] II e E.J. , insolido, alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizioin favore di H.H. , X.Z. e D.P.[...] , con distrazione; ha posto le spese di CTU del primo eOscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosisecondo grado di giudizio definitivamente a carico di AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] II e E.J. ; hacondannato [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusione delle spese di lite del doppiogrado di giudizio in favore di E.J. ; ha condannato Allianzs.p.a. alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio infavore di [OSCURATO:PERSONA] II; hacompensato integralmente le spese del doppio grado di giudizio traAzienda [OSCURATO:PERSONA] II e E.J. ; hacondannato l’[OSCURATO:PERSONA] II allarefusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]..2. Per quanto ancora qui rileva, H.H. avevaconvenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l’AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] II e E.J. , chiedendonela condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenzadell’intervento chirurgico di osteotomia sovracondiloidea antivalgocui si era sottoposto in data 6 novembre 2002, all’età di 13 anni, dalquale gli era residuato, per asserita negligenza dei sanitari, unaccorciamento del piede destro di 4 cm.; i convenuti costituitisi,resistevano alla domanda e l’[OSCURATO:PERSONA] chiedeva e otteneval’autorizzazione a chiamare in causa le compagnie di assicurazione,per esserne manlevata; intervenivano volontariamente in giudizioX.Z. e D.P. , genitori del danneggiato,spiegando autonoma domanda di risarcimento dei danni patiti iureproprio. Agiva con autonomo giudizio il medico E.J. nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] predetta nonché di [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendodi essere manlevato, giudizio che veniva riunito dal Tribunale aquesto. Dopo la riunione, esperita istruttoria e CTU medico legale, ilTribunale rigettava la domanda dell’attore e degli interventorivolontari, ritenendo che l’accorciamento dell’arto destro fosse dariconnettere alla ossificazione post traumatica cagionata da duefratture dell’arto avvenute in epoca precedente (frattura della tibiaOscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosidx nel giugno 2001 a seguito di una caduta accidentale, e successivafrattura del femore dx occorsagli nel settembre 2001 a causa diun'altra caduta accidentale), con loro condanna alla refusione dellespese di lite.3. Avverso la sentenza d'appello, hanno proposto ricorso percassazione H.H. , X.Z. e [...]D.P. sorretto da otto motivi di impugnazione. Ha proposto,anche in relazione alla sentenza non definitiva, ricorso successivol’[OSCURATO:PERSONA] II illustrato da tre motivid'impugnazione. Hanno resistito con rispettivi e distinti atti dicontroricorso H.H. , X.Z. e [...]D.P. . Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima con due distintil’accoglimento del ricorso successivo incidentale di questa, e l’altrocontro H.H. , X.Z. e D.P.chiedendo il rigetto del ricorso principale. Sebbene intimati, nonhanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimitàE.J. , [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]., e peressa, la procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.), [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] s.p.ae [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..Hanno depositato distinte e rispettive memorie i ricorrenti, lecontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]..Ragioni della decisioneRileva anzitutto il Collegio che i ricorsi sopra indicati, relativientrambi alla medesima sentenza definitiva (e quello successivoanche alla sentenza non definitiva già indicata), aventi il medesimonumero di ruolo generale, vanno trattati unitariamente; quellonotificato e depositato successivamente a quello proposto da[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. AmbrosiH.H. , X.Z. e D.P. siconverte in ricorso incidentale; ed invero va osservato che il principiodell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenzacomporta che, una volta avvenuta la notificazione della primaimpugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso percassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttaviaquest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogniricorso successivo al primo si converte, come nella specie,indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto conCass. 20/03/2015, n. 5695; Cass. 14/01/2020, n. 448).Ricorso principale1. Con il primo motivo di ricorso principale i ricorrentidenunciano “Errore di valutazione ed erronei apprezzamenticontenuti nell’elaborato dei CC.TT.UU., le cui conclusioni sono stateacriticamente recepite dalla Corte d’Appello di Napoli che hatrascurato completamente le critiche; omessa valutazione di provedocumentali; violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226c.c., 132/c4 n. 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; viziodi motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.”; in particolare, lamentano lamancata considerazione delle contestazioni formulate avversol’elaborato dei CC.TT.UU. nella parte in cui ha riconosciuto al giovanedanneggiato un complesso invalidante valutabile nel 45% di dannobiologico e non nella misura del 100%, come risultante dal verbalein data 9/01/2019 della “[OSCURATO:PERSONA] per l’accertamentodell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità” di Latina,e nella parte in cui ha descritto il complesso invalidante comecaratterizzato da «impossibilità di deambulare senza appoggio,accorciamento dell’arto inferiore destro attualmente di 4 cm,nonostante tutti gli interventi chirurgici correttivi praticati, eOscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosiaggravamento del disturbo psichico preesistente all’interventochirurgico». Ribadiscono i ricorrenti quanto già contestato nelleosservazioni critiche allegate nel merito in data 5/06/2019, circa lapreesistenza del disturbo psichico fatto risalire dal certificato in data26/07/2013 del Dipartimento di Salute mentale di Torre del Grecoall’anno 2001 e cioè che tale data è, con tutta evidenza, il risultatodi un refuso in cui è incorso il medico nel riportare l’anamnesi delpaziente, dal momento che dallo stesso certificato risulta cheH.H. è stato seguito da quel Dipartimento di SaluteMentale dal “2007 all’Aprile 2013”, per cui nulla può certificare ilsanitario con riferimento a date precedenti il 2007 (cfr. pag. 13 delricorso), come del resto attestato da tutti gli altri documenti sanitariallegati in proposito (richiamati analiticamente nelle pagg. 14 e 15del ricorso e dalla “Relazione certificata” in data 10/06/22 sub doc.20). Pertanto, lamentano l’erronea valutazione compiuta daiConsulenti d’Ufficio, l’omessa valutazione di documenti e l’acriticaadesione del Giudice di merito.2. Col secondo motivo di ricorso, in via subordinata rispetto alprimo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la “mancataliquidazione del danno biologico come danno differenziale: violazionee falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. in relazione all’art.360/comma 1 n. 3 c.p.c.”; assumono che nella ipotesi diriconoscimento a H.H. di un danno biologico pari al45% e non al 100%, tale maggior danno o aggravamento, rispettoad una eventuale preesistenza pari al 55%, avrebbe dovuto essereliquidato come danno differenziale e così non è avvenuto in quantola Corte d’Appello di Napoli, a pag. 11 della sentenza impugnata, inbase alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano aggiornata al 2021e tenuto conto dell’età del danneggiato all’epoca dei fatti, si èlimitata a liquidare un danno biologico pari ad € 371.418,00, ovveroil minimo tabellare, omettendo di considerare il danno come dannodifferenziale e sul punto, i ricorrenti sostengono che la sentenza èOscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosicarente di qualsiasi motivazione. Ne deducono una rilevantedifferenza quantitativa rispetto al danno differenziale che deveessere calcolato, secondo la tabella del Tribunale di Milano dell’anno2021, sottraendo dal calcolo di danno del 100%, pari ad €1.162.051,00, il calcolo di danno del 55%, pari ad € 529.837,00, conuna differenza a credito del giovane H.H. di €632.214,00 (anziché dei € 371.418,00 liquidati).3. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti contestano la“Omessa liquidazione del danno morale subito da H.H. :nullità della sentenza appellata per omessa pronuncia sul motivo diappello in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.; vizio di motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”,lamentando che la Corte partenopea, dopo avere positivamenteaccertato l’esistenza anche del danno morale, laddove, a pag. 13della sentenza impugnata, secondo capoverso, dichiara di tenerconto, «nel caso concreto, dell’entità e irreversibilità delle sofferenzefisiche, dei postumi e della gravissima sofferenza interioreconseguenti al trattamento non preceduto da consenso, dellaestrema vulnerabilità del paziente per la giovane età nonché dellagravissima violazione dell’obbligo informativo….» avrebbe omessotuttavia di pronunciarsi sulla liquidazione di tale voce di danno,dedicando a tale aspetto solo il brevissimo inciso di cui a p.11 dellasentenza impugnata, secondo cui il danno non patrimoniale valiquidato in applicazione della Tabella del Tribunale di Milano, chetiene conto di tutte le sue molteplici componenti, “per cui la stessadeve ritenersi comprensiva di tutte le sue voci (e dunque anche deldanno sofferenziale)”.4. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti contestano la“Omessa liquidazione della personalizzazione del danno biologicosubito da H.H. : nullità della sentenza appellata peromessa pronuncia sul motivo di appello in relazione all’art. 360 n. 4Oscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosic.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; vizio di motivazione in relazioneall’art.360 n. 5 c.p.c.”, denunciando il laconico riferimento,contenuto a pag. 11 della sentenza impugnata, ove la Corte ha fattoriferimento al principio della onnicomprensività del danno nonpatrimoniale, come già dedotto nel motivo che precede, checonferma la negata liquidazione della personalizzazione del dannobiologico, che i ricorrenti avevano richiesto nella misura massimaprevista dalla tabella di Milano aggiornata al 2018, pari al 25%, nellasomma di € 286.549,00, (così come monetizzata nel foglio di p.c.allegato al verbale d’udienza del 5/12/19, sopra citato e prodottosub doc. 2 in ricorso) nel caso di riconoscimento di un dannobiologico permanente pari al 100%, e nel minore importo di €91.588,00, nell’ipotesi subordinata di riconoscimento di un dannobiologico permanente pari al 45%, (come da calcoli di danno allegatialla comparsa conclusionale integrativa in grado di appello in data21/09/2020).5. I ricorrenti con il quinto motivo di ricorso deducono la“Omessa valutazione da parte del collegio peritale e della Corted’Appello di Napoli di una serie di documenti da cui si evince unainsufficiente determinazione dei periodi di inabilità totale e parziale;vizio di motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”; inparticolare, si dolgono del mancato delle osservazioni critiche allabozza dell’elaborato dei CC.TT.UU. in data 5/06/19, prodotte subdoc. 2 alleg. al ricorso, con cui avevano contestato come insufficientii periodi di malattia configurabili come inabilità temporanea assoluta,indicata in 180 giorni e inabilità parziale al 75% prima dellastabilizzazione del quadro in postumi permanenti, indicata in ulteriori240 giorni. Viceversa, non sarebbe stata considerata una ITTcomplessiva di giorni 763 (41 + 328 + 394) e una ITP al 75%(aumentata così da ricomprendere i periodi di rieducazione motoriae riabilitazione sostenuti, come risulta dalla stessa bozza deiOscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. AmbrosiCC.TT.UU., presso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) con conseguente periodocomplessivo di ITP al 75% di giorni 1233 (64 + 901 + 116 + 152)(cfr. pagg. 33 e 34 del ricorso); contestano che il collegio deiCC.TT.UU., a pag. 30 del suo elaborato , sulle citate note difensivein data 05/06/19, abbia definito “…esuberante…” la richiesta diaumento dei periodi, riconfermando acriticamente la valutazioneproposta nella bozza, in quanto ritenuta “..ampiamenteragionevole..”, senza alcuna ulteriore giustificazione; lamentano chela sentenza appellata si sia limitata a riportare pedissequamente, apag. 11, le determinazioni dei CC.TT.UU. (gg. 180 di ITT e gg. 240di ITP al 75%), senza alcuna motivazione circa la pretermissionedegli ulteriori periodi.6. Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano la “Omessavalutazione da parte della Corte d’Appello di Napoli di una serie didocumenti ritualmente prodotti che giustificano la domanda dirimborso delle spese; mancata ammissione di prove testimoniali sulpunto: vizio di motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”; inparticolare, censurano la sentenza impugnata per non aver accoltola domanda, proposta da H.H. e da X.Z. ,di rimborso delle spese, mediche e diverse, comprovate daidocumenti versati in atti (analiticamente elencati da pag. 35 a 41 delricorso), evidenziando che la domanda in parola proposta dalsecondo è stata rigettata per difetto di prova senza che sia stataammessa la prova articolata sul punto e che la Corte di merito nonsi è pronunciata sulla domanda proposta dal primo né ha fornito alriguardo alcuna motivazione .7. Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono la “Mancataammissione di prove testimoniali in ordine al danno patrimonialesubito da X.Z. per il sopraggiunto mancato introito direddito da lavoratore dipendente: vizio di motivazione in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.”; in particolare, contestano che la sentenzaimpugnata della Corte d’Appello di Napoli, a pag. 14, non haOscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosiammesso le succitate prove orali, pur riconoscendole articolate nelprecedente grado e reiterate in appello, in quanto ritenute “….non……rilevanti e, inoltre, per lo più inammissibili, sia per i ripetutiriferimenti a stati d’animo delle parti, che non possono formareoggetto di testimonianza, sia quanto al “danno psichiatrico” dedotto,in particolare, dalla D.P. , sfornito di qualsiasi prova oprincipio di prova documentale, talché la richiesta di ctu medicolegale sulle persone di entrambi i genitori assume naturaesplorativa”. Assumono trattarsi di motivazione apparente, ocomunque insufficiente, illogica, perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, sia in quanto non sono indicate le ragioni per cui icapitoli di prova non sono ritenuti rilevanti, sia perchél’inammissibilità è postulata non per tutti i capitoli, ritenuti “….per lopiù inammissibili ….”, e per ragioni (i capitoli concernerebbero nonfatti, ma stati d’animo delle parti) che certamente non ricorrono conriferimento ai capitoli 7), 8), 9) e 10) sopra citati, relativi invece acircostanze di fatto specifiche, peraltro provate anche dai documentiprodotti sopra citati, provenienti dal datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA].. Contestano, inoltre, che la Corte d’appello,riconoscendo in favore dell’interventore X.Z. la sommadi € 100.000,00, “comprensiva dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali tutti subiti”, ha operato una indebita confusione tradanno sofferenziale non patrimoniale e danno patrimoniale, inquanto richiama genericamente “….i patimenti d’animo, l’incidenzasulla vita quotidiana della necessità di accudire il figlio, con negativirisvolti sulla qualità della vita dei genitori sia a livello personale chesociale e lavorativo nonché gli esborsi materiali che pur nonpuntualmente provati si può presumere i genitori siano stati costrettia effettuare per sopperire alle esigenze del figlio minore...”.8. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti deducono la “Mancataammissione di prove testimoniali e di CTU medica sulla persona dellasig.ra D.P. sul danno biologico dalla stessa subito:Oscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosivizio di motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 cpc.”; i ricorrenticensurano come errata la non ammissione della prova testimoniale,né della consulenza medica sulla persona della madre deldanneggiato, né in primo grado, né in appello perché definite “nonrilevanti” e “per lo più inammissibili” le prove orali dedotte, ed“esplorativa” la richiesta di CTU medico-legale richiesta, in quanto ildanno psichiatrico dedotto dalla D.P. sarebbe “…..sfornitodi qualsiasi prova o principio di prova documentale, e i capitoli diprova fornirebbero riferimenti non a fatti ma a stati d’animo delleparti che non possono formare oggetto di testimonianza”.Contestano che anche in tal caso, trattasi di motivazione apparenteper i motivi già indicati nel motivo precedente, e aggiungono che ildanno psichiatrico subito dalla sig.ra D.P. , ben lungidall’essere sfornito da qualsiasi prova o principio di provadocumentale, era al contrario confermato dal referto medico del6/10/09 prot. 494/09, sopra citato e prodotto sub doc. 113, e allaluce di tale certificato la CTU richiesta non poteva essere ritenuta inalcun modo esplorativa. Deducono che anche alla madre è statariconosciuta la somma di € 100.000,00 comprensiva dei dannipatrimoniali e non patrimoniali tutti subiti, con le stesse causali dicui al padre (che si contestano come nel precedente motivo) e senzaalcun riferimento al danno biologico dalla stessa subito.9. I motivi di ricorso che possono essere congiuntamenteesaminati stante l’evidente vincolo di connessione che li avvince,sono fondati per quanto di ragione in base alle seguenticonsiderazioni.9.1. In primo luogo, effettivamente la sentenza impugnata,per un verso, ha recepito acriticamente le conclusioni del Collegioperitale medico-legale, senza rispondere alle critiche mosse dalladifesa dei danneggiati (analiticamente riportate a pag. 10 e ss. delricorso e ribadite in memoria pag. 19 e ss.) in merito alla valutazioneeffettuata dal Collegio peritale che aveva decurtato il danno subìtoOscuramento dispostoCC 28.11.2024 Numero registro generale 16429/2022Ric. 16429/2022 Numero sezionale 3996/2024Pres A. ScrimaNumero di raccolta generale 17006/2025Est. I. AmbrosiData pubblicazione 24/06/2025dal danneggiato di oltre la metà (fissandolo nella percentuale del45%), escludendo dal novero delle voci computabili il dannoderivante dalle alterazioni neurologiche subite dallo stessodanneggiato ma ritenute non “scientificamente correlabili”all’intervento chirurgico rivelatosi errato in oggetto; per l’altro verso,la sentenza impugnata nulla osserva in tema di calcolo del dannodifferenziale, idoneo a stabilire la differenza tra postumi coesistentie concorrenti e la sua rilevanza ai fini dell’esatta determinazione deldanno risarcibile (differenza evidenziata da Cass. n. 28986 del 2019,poi ripresa da Cass. n. 514 del 2020 e, tra le altre, da Cass. n. 26851del 2023 e da ultimo, da Cass. Sez. 3, 30/07/2024 n. 21261).Nello specifico, il Giudice d’appello non ha spiegato ilprocedimento logico giuridico con cui ha ritenuto che la valutazionedel danno direttamente ricollegabile all’errato intervento andassefissata nella misura percentuale del 45% e tale questione va ritenutaquestione di diritto, e non di mero fatto, quella di individuare cioè ilcriterio giuridico mediante cui debbano sceverarsi, dal novero delleconseguenze dannose provocate da una lesione della salute, quelleche, sole, possano dirsi risarcibili ai sensi dell'art. 1223 c.c.Ai fini di una corretta liquidazione del danno risarcibile, ilGiudice d’appello avrebbe dovuto altresì accertare se la condizionepreesistente (o anche contemporaneamente determinatasi, ma percausa indipendente) del soggetto leso avesse o meno una incidenzacausale sulla sua condizione finale, se cioè essa potesse ritenersiconcorrente, e non meramente coesistente.Sarebbe stato, pertanto, necessario verificare, ai fini di unacorretta liquidazione del danno, con accertamento in concreto ed expost, se la lesione derivante dall’intervento errato concorresse omeno ad aggravare la situazione del minore nelle sue conseguenzepermanenti derivanti dalla dismetria dell’arto; questa Corte hachiarito sul punto che al di là delle formule definitorie astratte("concorrenza" o "coesistenza" delle menomazioni e del meroOscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosiriscontro della identità o diversità degli organi o delle funzionimenomati), si tratta di accertare un nesso di causalità giuridica equel che rileva è il giudizio controfattuale, e dunque lo stabilire colmetodo c.d. della "prognosi postuma" quali sarebbero state leconseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente. Setali conseguenze possono teoricamente ritenersi pari sia per lavittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana primadell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causatra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati equantificati come se a patirli fosse stata una persona sana. In talcaso, pertanto, sul piano medico-legale il grado di invaliditàpermanente sofferto dalla vittima andrà determinato senzaaprioristiche riduzioni, ma apprezzando l'effettiva incidenza deipostumi sulle capacità, idoneità ed abilità possedute dalla vittimaprima dell'infortunio.Nel caso di specie, il necessario procedimento logico e ilconseguente giudizio controfattuale sono mancati del tutto.9.2. In secondo luogo, in merito alla personalizzazione deldanno, la Corte d’appello con la sentenza impugnata, da un lato,riconosce formalmente il risarcimento al danneggiato delle voci didanno morale e di personalizzazione del danno biologico, dall’altro ein concreto, le ritiene ricomprese nella liquidazione già operata dalleTabelle Milanesi, che «nella loro più recente elaborazione del 2021tengono pienamente conto di tutte le sue molteplici componenti»(pag. 11 della sentenza impugnata). In tal guisa omettendo diconsiderarle autonomamente ed in concreto, come avrebbe dovuto,ai fini del calcolo (Cass. Sez. 3, 28/09/2018 n. 23469).9.3. In terzo luogo, in ordine alla determinazione dei periodidi inabilità totale o parziale, la Corte d’appello si è limitata aconfermare quanto ritenuto dai Consulenti d’Ufficio sul punto (pag.11 della sentenza impugnata), osservando genericamente che ipredetti avevano risposto alle osservazioni critiche delle parti «conOscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosipuntuale, approfondita e soddisfacente risposta a pag. 28 e ss. dellarelazione di consulenza» (pag. 9 della sentenza impugnata), senzadar conto del contenuto specifico di tale risposta; sul punto,correttamente parte ricorrente principale osserva che nella relazionedi consulenza, i Consulenti d’Ufficio, pur dando atto delle pervenutenote critiche della difesa dei danneggiati in data 5/06/2019, avevanodefinito “esuberante” la richiesta di aumento dei periodi di inabilità,riconfermando acriticamente la valutazione già illustrata nella bozzadi consulenza, con l’unica notazione di ritenerla “ampiamenteragionevole” (pagg. 34-35 in ricorso e pag. 26 in memoria). In talguisa la motivazione della Corte d’appello si risolve in unamotivazione meramente apparente tenuto conto che il Giudice dimerito pur indicando, nel contenuto della sentenza, gli elementi dacui ha desunto il proprio convincimento non ne ha compiuto unaapprofondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire ilpercorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza21/07/2006 n. 16762).9.4. Infine, la Corte d’appello con la sentenza impugnata harespinto la domanda di rimborso spese effettuate dal padre deldanneggiato, affermando che non vi fosse «prova di chi abbiaeffettuato l’esborso materiale, prova che incombevasull’interventore” e quella relativa al preteso danno patrimonialedallo stesso subìto, con relativa mancata ammissione delle provetestimoniali sul punto, sebbene le circostanze dedotte ai capitoli nn.7, 8, 9 e 10, contrariamente a quanto asserito dalla stessa Corted’appello, non facessero riferimento a «meri stati d’animo» ma afatti, supportati anche da fatture depositate in atti, tutte di dataanteriore al raggiungimento della maggiore età del danneggiato (v.doc. nn. da 35 a 41) e su documenti rilasciati dal datore di lavoro delgenitore (v. doc. da n. 41 a n. 106). La medesima Corte territorialeneppure ha motivato alcunché in relazione alla domanda di rimborsoOscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosidelle spese sostenute da H.H. , da ritenersi comunqueimplicitamente rigettata.La stessa Corte ha poi mancato di ammettere la consulenzapsichiatrica sulla persona della madre del danneggiato per il dannobiologico riportato, con relativa mancata ammissione delle provetestimoniali sul punto (circostanze dedotte ai cap. nn. 16 e 17),motivando sul punto che il danno dedotto «fosse sfornito di qualsiasiprova o principio di prova documentale» (pag. 14 della sentenzaimpugnata), sebbene, viceversa, parte ricorrente avesse prodottoanche documentazione idonea ed in particolare un referto medico indata 6/10/2019 (v. doc. 13).Giova in proposito richiamare il principio secondo cui lamotivazione deve ritenersi affetta da vizio insanabile, violando,quindi, il "minimo costituzionale" ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.5 c.p.c., qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendolanon provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile diprova (Cass. Sez. 3, 01/02/2023 n. 2980).E condivisibilmente i ricorrenti principali richiamano inproposito il principio affermato da questa Corte, secondo cui lamancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce (nella specie,si trattava di una prova testimoniale) in un vizio della sentenza se ilgiudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanzadell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offertodi adempierlo (cfr., al riguardo, Cass. 25/06/2021, n. 18285; cfr.,altresì, in tema, Cass. 8/01/2015 n. 66, ove è statuito che «Lamancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciatain sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all’attitudinedimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere» (Cass. Sez.3, 27 settembre 2022, n. 28102).E’ appena il caso di rimarcare infine che la sentenzaimpugnata, liquidando la somma di € 100.000,00 a ciascuno deigenitori, comprensiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali tuttiOscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosisubiti, con le stesse causali: «i patimenti d’animo, l’incidenza sullavita quotidiana della necessità di accudire il figlio, con negativirisvolti sulla qualità della vita dei genitori sia a livello personale chesociale e lavorativo nonché gli esborsi materiali che pur nonpuntualmente provati si può presumere i genitori siano stati costrettia effettuare per sopperire alle esigenze del figlio minore»contrariamente a quanto sostenuto dalle parti controricorrenti, nonha riconosciuto né il rimborso delle spese vive né il dannopatrimoniale da perdita del lavoro subito dal padre X.Z.e di certo, non il danno biologico subito dalla madre D.P.[...] .La sentenza impugnata è viziata sul punto da motivazioneapparente in quanto non è percepibile il percorso logico giuridicocompiuto per determinare la somma liquidata di € 100.000,00, nonavendo il Giudice d’appello specificato a quale voce patrimoniale onon patrimoniale andasse imputata.Ricorso incidentale10. Venendo all’esame del primo motivo del ricorso successivoda qualificarsi come incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria lamental’”Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) per non avere laCorte di appello considerato e valutato le opposte opinioni degli altriausiliari e le osservazioni critiche dei consulenti di parte dell’odiernaricorrente A.O.U”.A parere dell’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria, la Corte partenopea avrebbeacriticamente recepito le risultanze della seconda C.T.U. di secondogrado, senza fornire adeguata motivazione sulle ragioni che l'hannoportata ad escludere la fondatezza delle conclusioni raggiunte dallaconsulenza espletata in primo grado cui viceversa avevamotivatamente aderito il Tribunale e di quella rinnovata nel giudiziodi gravame né avrebbe risposto a quanto osservato dai Consulentitecnici di parte dell’[OSCURATO:PERSONA] - osservazioni riportate alle pagg. 12-14Oscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. Ambrosidel ricorso della stessa [OSCURATO:PERSONA] - del tutto disattese nella rinnovatarelazione su cui la Corte ha ritenuto di fondare la decisioneimpugnata. In particolare, la Corte territoriale avrebbe – senzamotivazione alcuna – condiviso l’opinione del Collegio peritaledesignato ai fini dell’espletamento della seconda consulenza disecondo grado, che aveva fondato il giudizio di responsabilitàsull’unica circostanza - peraltro, neanche formulata in termini dicertezza scientifica - che la responsabilità fosse rinvenibile dagliaccertamenti radiografici eseguiti sul H.H. la cui lastra, giammaiconsegnata ai primi ausiliari, non era con certezza riferibile alpaziente, senza, oltretutto, considerare che l’opinione espressa dalCollegio peritale - sul cui giudizio è stata esclusivamente fondata ladecisione - non si esprimeva in termini certezza, ma solo disupposizione.10.1. Il motivo non è fondato.La Corte di merito ha ritenuto che le principali osservazioni deiCCTTPP alle conclusioni dei CCTTUU “hanno trovato approfondita esoddisfacente risposta a p. 28 e ss della relazione di consulenza”.E al riguardo va in particolare rimarcato che la motivazionedella sentenza impugnata dà conto espressamente e analiticamentedelle risposte date dai Consulenti di parte alle osservazionidell’[OSCURATO:PERSONA] appellata.[OSCURATO:PERSONA] d’appello in proposito ha sottolineato come iConsulenti d’Ufficio avessero rimarcato la scarna descrizionedell’intervento chirurgico in cartella clinica e l’omesso deposito daparte della struttura e del sanitario della documentazione clinica chesarebbe stata idonea a confutare con assoluta certezza la tesi dellanon corretta esecuzione dell’intervento, rispetto al quale, sia inpunto di valutazione preoperatoria che di esecuzione, il Collegioperitale aveva espresso una valutazione di non congruità anche sullabase del quadro clinico che prescindeva dagli esami radiograficiesibiti e osservati.Oscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. AmbrosiLa Corte d’appello ha aggiunto nello specifico che risultavadalla cartella clinica come sulla persona del paziente in sedepreoperatoria fossero state effettuate sia una TAC che una RMN,osservando che l’esame dei predetti accertamenti sarebbe statodirimente per accertare se vi fosse una patologia preoperatoria tale daincidere negativamente sul decorso post-operatorio, ma che di quegliesami non erano state prodotte immagini né referti, uno dei quali soloparzialmente trascritto in cartella ma non significativo al fine dideterminare lo stato pre-operatorio della cartilagine (cfr. pag. 10 dellasentenza impugnata).Inoltre, va precisato che, secondo l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità condiviso da questa Collegio, qualora nelcorso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecnichein tempi diversi con risultati difformi, la sentenza che abbia motivatouniformandosi ad una sola di esse può essere censurata per cassazionesolo nei ristretti limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ossia qualoral'omessa considerazione dell'altra relazione peritale si sia tradottanell'omesso esame circa un preciso fatto storico che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel sensoche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass., ord. N. 31511 del 25/10/2022), il che non ricorrenella specie.11. Con il secondo motivo di ricorso successivo incidentale,l’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria denuncia la “Violazione degli artt. 2056, 1223,1225 e 2717 c.c., in relazione all'art. 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte di appello diNapoli recepito acriticamente le conclusioni rese dal collegio peritaleche ha redatto la terza c.t.u. anche per quanto riguarda laquantificazione del grado di invalidità”; nello specifico, l’Aziendaricorrente incidentale contesta che la Corte d’appello avrebbedisatteso il principio di diritto – più volte statuito dalla giurisprudenzadi legittimità – secondo cui, in tema di responsabilità civile, qualoraOscuramento dispostoCC 28.11.2024 Numero registro generale 16429/2022Ric. 16429/2022 Numero sezionale 3996/2024Pres A. ScrimaNumero di raccolta generale 17006/2025Est. I. AmbrosiData pubblicazione 24/06/2025la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile,sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta delsanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressasituazione patologica del danneggiato (la quale non sia legataall'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il Giudicedeve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamenteintesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, allastregua di quanto disposto dall'art. 1227 c.c., comma 1), l'efficienzaeziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione dellaregola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di causepreesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendentidall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fral'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di dannointeramente all'autore della condotta illecita, per poi procedere,eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione delladiversa efficienza delle varie concause sul piano della causalitàgiuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno ele singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) ondeascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul pianodella causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprendaanche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamenteall'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale dareputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, asua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza,imprudenza ed imperizia del sanitario (Cass. Sez. 3, n. 15991 del21/07/2011; Cass. Sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019; Cass., Sez. 3,n. 42088 del 30/12/2021). La Corte d’appello avrebbe limitato lavalutazione differenziale solo alla condizione neurologica per quantoriguarda l’asserito danno da stress post traumatico, escludendoanaloga valutazione per la condizione patologica derivante dallelesioni ortopediche subite dal H.H. in precedenza.11.1 Il motivo non è fondato.Oscuramento disposto Numero registro generale 16429/2022CC 28.11.2024 Numero sezionale 3996/2024Ric. 16429/2022 Numero di raccolta generale 17006/2025Pres A. ScrimaData pubblicazione 24/06/2025Est. I. AmbrosiL’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria, odierna ricorrente incidentale, assume chericorrendo nella fattispecie in esame l’ipotesi di un concorso tracausalità umana e concausa naturale, rappresentata dalla pregressasituazione patologica del danneggiato, il danno biologico riconosciutonella misura del 45% dal Collegio dei CC.TT.UU., avrebbe dovutoessere ridotto alla misura del 15%.Al riguardo va richiamato il principio espresso da questa Corteche in tema di risarcimento del danno alla salute ha chiarito come lapreesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce unaconcausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fattoumano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenzacausale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersiconto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nellaliquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di dannoanche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi"concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito,assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art.1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevanterispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criteriocontrofattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto sel'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovràtenersi conto nella determinazione del grado di invaliditàpermanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lostesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto glieffetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, seassociata ad altra menomazione (anche se afferente ad organodiverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della solaliquidazione del risarcimento del danno e non anche delladeterminazione del grado percentuale di invalidità che vadeterminato comunque in base alla complessiva invalidità riscontratain concreto, senza innalzamenti o riduzioni (Cass. Sez. 3,11/11/2019 n. 28986; in senso conforme Cass. Sez. 3, 21/08/2020Oscuramento dispostoCC 28.11.2024 Numero registro generale 16429/2022Ric. 16429/2022 Numero sezionale 3996/2024Pres A. ScrimaNumero di raccolta generale 17006/2025Est. I. AmbrosiData pubblicazione 24/06/2025n. 17555; vedi altresì Cass. Sez. 6 - 3, 29/09/2022 n. 28327 e daultimo, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21261 del 30/07/2024).Alla luce di tale principio, la doglianza si rivela infondata.12. Con il terzo motivo di ricorso successivo incidentalel’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria lamenta la “Violazione degli artt. 2056, 1223,1225 e 2717 c.c., in relazione all'art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c.,comma 1, nn. 3 e 4) per avere la Corte territoriale ritenutoautonomamente risarcibile il danno derivante dalla lesione del dirittoalla autodeterminazione sanitaria nonostante la mancata allegazionedi ulteriori pregiudizi rispetto al danno alla salute”.12.1. Il motivo va disatteso sia con riferimento alla censura diviolazione di legge che a quella di nullità della sentenza.Va precisato che, con il motivo all’esame, la parte ricorrenteincidentale censura la sentenza non definitiva della Corte di appellodi Napoli n. 760/2018 (per la quale ha precisato di aver formulatoespressa riserva di gravame a verbale), nella parte in cui quellamedesima Corte ha “riconosciuto dovuto a H.H. ilrisarcimento del danno alla lesione del diritto al consenso informato,nella misura che verrà determinata con la sentenza definitiva”.Per quanto attiene alla lamentata violazione dell’art. 116c.p.c., va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza n. 20867 del 30/09/ 2020 hanno affermato il principio,condiviso da questo Collegio, secondo cui “la doglianza circa laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre,Oscuramento dispostoCC 28.11.2024 Numero registro generale 16429/2022Ric. 16429/2022 Numero sezionale 3996/2024Pres A. ScrimaNumero di raccolta generale 17006/2025Est. I. AmbrosiData pubblicazione 24/06/2025ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimitàsui vizi di motivazione”. Nella specie la doglianza non risulta esserestata neppure articolata nel rispetto dei riportati dettami indicatidalle S.U..Nel resto, la censura è infondata in quanto con la sentenza nondefinitiva impugnata la Corte di merito, lungi dal ritenere che ildanno in parola sia in re ipsa, ha ritenuto che sia statoimplicitamente allegato il “pregiudizio consistito nella sofferenza enella costrizione della libertà di disporre di sé stesso (psichicamentee fisicamente) provate dal paziente sia durante l’esecuzionedell’intervento che nella successiva fase della convalescenza”,pregiudizio la cui esistenza può ragionevolmente “presumersi”“secondo nozioni di comune esperienza” “anche in considerazionedel comportamento processuale assunto in primo grado daiconvenuti, i quali non hanno mosso, sul punto, specifichecontestazioni”., come specificato a p. 15-16 della sentenza nondefinitiva impugnata.13. Pertanto, vanno accolti i motivi del ricorso principale perquanto di ragione, va rigettato il ricorso incidentale.Va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltidel ricorso principale e rinviata la causa alla Corte di appello diNapoli, in diversa composizione personale, che provvederà anchesulle spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della [OSCURATO:PERSONA] sanitaria, ricorrente incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass.Sez. U, 20/02/2020 n. 4315).Oscuramento dispostoCC 28.11.2024 Numero registro generale 16429/2022Ric. 16429/2022 Numero sezionale 3996/2024Pres A. ScrimaNumero di raccolta generale 17006/2025Est. I. AmbrosiData pubblicazione 24/06/2025Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, incaso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti principali. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione.Rigetta il ricorso incidentale.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizionepersonale, la quale provvederà anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dell’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U, 20/02/2020n. 4315).Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, incaso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti principali.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 28 novembre 2024Il PresidenteAntonietta SCRIMA