CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; 1/( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 9 novembre 2020, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica dichiarava Giuseppe LIGA colpevole del reato di cui all'art. 677, primo e terzo comma, cod. pen., accertato il 24 marzo 2014, e lo condannava alla pena di 400,00 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dichiarava, viceversa, non doversi procedere nei confronti della coimputata [OSCURATO:PERSONA] LIGA per l'intervenuta morte della medesima. La prova di responsabilità dell'imputato si traeva dagli esiti del .sopralluogo effettuato in data 24 marzo 2014 da Vincenzo ARATA, quale responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Protezione civile ed Edilizia pericolante presso l'immobile sito in Palermo nella via [OSCURATO:PERSONA] n. 47 - via Cardillo n. 30. Il sopralluogo rivelava lo stato di abbandono dell'immobile, con gravi carenze strutturali nelle coperture, che rendevano urgenti opere e lavori di manutenzione straordinaria onde evitare scivolamenti del tegumento e crolli della copertura all'interno dell'edificio; veniva, inoltre, accertato un "ammaloramento generalizzato" anche nelle mura perimetrali, con particolare riferimento al muro prospiciente via [OSCURATO:PERSONA] e via Cardillo. Con successiva diffida del 5 dicembre 2014, il Comune di Palermo ordinava agli imputati proprietari di procedere immediatamente ai lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile, lavori che, in effetti, vennero eseguiti. La tardiva eliminazione del pericolo - osservava' il Tribunale - aveva fatto bensì cessare la permanenza del reato, ma non influiva sulla integrazione del reato contravvenzionale de quo, che doveva essere ascritto alla responsabilità dei proprietari, nella forma aggravata prevista dal terzo comma dell'art. 677, in assenza di elementi che permettessero di escludere la conoscenza, da parte di costoro, dello stato di degrado in cui versava l'edificio e della necessità dei lavori atti a far venir meno il pericolo per la incolumità delle persone. 2. Ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe LIGA, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di due motivi: a) con il primo, deduce violazione della legge penale sostanziale e processuale, per non avere il giudice di merito tenuto conto della testimonianza a discarico del geom. [OSCURATO:PERSONA], il quale, avendo riferito del sequestro preventivo dell'immobile, eseguito il 10 luglio 2015, e della successiva effettuazione delle opere di risanamento da parte del proprietario, previa rimozione dei sigilli, avrebbe dovuto indurre il decidente a riconoscere la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; b) con il secondo, eccepisce l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale del reato, decorrente dalla data del provvedimento di sequestro preventivo (22 giugno 2015) a partire dalla quale l'imputato non aveva più avuto la disponibilità del bene. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. In primo luogo, sotto il profilo obiettivo, va riaffermato, in premessa, che la contravvenzione prevista dall'art. 677 cod. pen. ha natura di reato permanente, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato, sicché - vertendosi in tema di reato permanente a condotta omissiva - la permanenza viene a cessare solo nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, quando la condotta antigiuridica si protragga effettivamente nel corso del procedimento penale, in relazione a quelle situazioni nelle quali il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell'accertamento del reato (Sez. 1, n. 47034 dell 23/4/2018, Moriconi, Rv. 274368; Sez. 1, n. 30341 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Linciano n. m.; Sez. 1, n. 6596 del 17/1/2008, Corona, Rv. 239130; Sez. 1, n. 12721 del 7/3/2007, Orza, Rv. 236:382). 2. Assodato tale punto, però, il Tribunale non ha chiarito fino a quando si sia protratto il pericolo per la pubblica incolumità, emerso in dipendenza delle condizioni di rilevante degrado in cui versava l'immobile di proprietà di LIGA il 24 marzo 2014, data del sopralluogo condotto dal tecnico inviato dall'Ente pubblico competente, essendosi il giudice di merito limitato a dare atto che, a seguito della diffida emanata dal Comune di Palermo in data 5 dicembre 2014, i lavori vennero effettivamente eseguiti. La mancata precisazione della data di ultimazione dei lavori integra una grave carenza motivazionale, perché rende impossibile individuare, con la cessazione della permanenza, il tempo della consumazione del reato e, di conseguenza, il computo del termine prescrizionale, la cui maturazione era stata eccepita dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni (v. pag. 2 della sentenza impugnata) senza ricevere risposta. Allo stesso modo non ha ricevuto risposta dal giudice palermitano la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur dovendosi precisare che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/9/2021, Glorioso, Rv. 282214). 3. Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica (art. 623, lett. d)„ cod. proc. pen.), che provvederà a colmare le lacune motivazionali stigmatizzate. P.Q.M.. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 1