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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 16033/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia resa in data 5 ottobre 2022, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como che lo ha dichiarato colpevole del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'assunzione di benzodiazepine, aggravato dalla provocazione di incidente stradale.

Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per errata valutazione delle prove; violazione dell'art. 187, comma 1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dei principi giurisprudenziali con riguardo alla ritenuta circostanza di avere provocato un incidente stradale) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (pp. 4, 5 e 6 sent. app.) dal Giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto, limitandosi a reiterare quanto già espresso nell'atto di appello.

Occorre altresì rammentare che non è consentito il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, specificamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati adducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]pos TATA Il ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia resa in data 5 ottobre 2022, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como che lo ha dichiarato colpevole del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'assunzione di benzodiazepine, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per errata valutazione delle prove; violazione dell'art. 187, comma 1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dei principi giurisprudenziali con riguardo alla ritenuta circostanza di avere provocato un incidente stradale) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (pp. 4, 5 e 6 sent. app.) dal Giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto, limitandosi a reiterare quanto già espresso nell'atto di appello. Occorre altresì rammentare che non è consentito il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, specificamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati adducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]pos TATA Il ide
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