Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 28612/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6997 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - Oggetto: notavariazione art. 26 dpr 633/72 – termineannuale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Calabria n. 2887 / 0 4 / 2 0 2 1 depositata in data 0 8 / 0 9 /20 2 1 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento notificatoleper Ires, Iva e Irap riferite all'anno 2011 con il quale l'ufficio recuperava a tassazione l'importo di euro 216.393,13 a titolo di illegittima emissione di documenti rettificativi relativi a componenti positividi reddito e l'importo di euro 109.474 ,00 a titolo di insussistenza di passività p r ecors e d edotti in esercizi precedenti; era così rideterminato il reddito imponibile richiedendosi conseguentemente le maggioriimposte oltre agli interessi ed irrogando si infine le sanzioni di legge; -la CTP di Cosenza accoglieva il ricorso; proponeva appello l'ufficio; -con la pronuncia oggetto di ricorso in questa sede il giudice di secondo gradoha confermato la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto che la ricorrente avesse provato avvenuta risoluzione consensuale del rapporto civilistico sottostante l'emissione dei documenti contabili oggettodella controversia e che l'accordo era risultato conveniente per la contribuente in quanto la propria cliente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva al momentoaccumulato enormi debiti per i quali successivamente veniva dichiaratafallita; - r icorre a questa l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo cheillustra con memoria ; - r esiste con controrico r so la società contribuente; anch’ essa ha depositatomemoria illustrativa delle proprie difese ; Consideratoche: -va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso propostada parte controricorrente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - diversamente da quanto adombrato in controricorso, l’atto di impugnazionenon propone una revisione del merito della controversia : essopone una questione di diritto che trova quindi giustamente ingresso nelpresente giudizio di Legittimità; - il solo motivo di ricorso dedotto dall' A mministrazione finanziaria si incentra sulla violazione falsa applicazione dell’art. 26 c omma 2 e comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 1321 e 1965 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamenteritenuto corretta la nota di variazione ex art. 26 ridetto anchese sia la data del contratto che definiva i rapporti tra la parti (21 settembre2011) sia la data dell’emissione del documento contabile (30 settembre 2011) si colloca no oltre il termine di un anno dall’emissione delle fatture oggetto della nota di variazione in parola, essendo tali fatturerisalenti al 31 dicembre 2007; -il motivo è in fondato; -dispone l’art. 26, c. 2 del d .P.R. n. 633 del 1972 che «se un'operazione perla quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione dicui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento,revoca, risoluzione, rescissione e simili (…) il cedente del beneo prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25»; nel qual caso «Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicatisi verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti» (art.26, terzo comma, d.P.R. ult. cit.) ; - come questa Corte ha chiarito ( in argomento si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 39182 del 09/12/2021 ) la disciplina di cui all'art.26 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", le note di variazione in diminuzione sono emesse Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 facoltativamente dal cedente o dal prestatore di servizi entrotermini differenziati a seconda della causa che ne giustifica l'emissione,non essendo previsto alcun limite temporale per le cause di sopravvenutainesigibilità del credito indicate nel c omma 2; - tale limite, al contrario, è da individuarsi in un anno dall'operazione imponibile nel caso in cui la sopravvenuta inesigibilità sia frutto di un accordotra le parti; - la ridetta interpretazione del sistema normativo risulta conforme al diritto dell’Unione, come esplicitato dalla Corte di Giustizia secondo la quale (CGUE, sentenza 9 febbraio 2023, C - 482/21, [OSCURATO:PERSONA] SA [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] - és [OSCURATO:PERSONA], par. 32 “ s i deve ricordare, da un lato, che l’articolo90, paragrafo 1, della direttiva IVA riguarda i casi di annullamento, di recesso, di risoluzione, di mancato pagamento totale o parziale o di riduzione del prezzo successivi al momento in cui l’operazione che ha dato luogo al pagamento dell’IVA viene effettuata.

Taledisposizione obbliga gli Stati membri a ridurre la base imponibile e, quindi, l’importo dell’IVA dovuta dal soggetto passivo ogni volta che, successivamentealla conclusione di un’operazione, non viene percepita dal soggetto passivo una parte o la totalità del corrispettivo.

Tale disposizionecostituisce l’espressione di un principio fondamentale della direttiva in parola, il principio di neutralità fiscale, secondo il quale la baseimponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, e il cui corollario consiste nel fatto che l’amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo ( CGUE, ordinanza del 3 marzo 2021, FGSZ,C-507/20, EU:C:2021:157 , punto 18 e giurisprudenza ivi citata)”; - proprio a lla luce de l tenore letterale dell’art. 90, paragrafo 1, della direttivaIVA, nonché del principio di neutralità fiscale, secondo la Corte dell’Unione occorre che le formalità che i soggetti passivi devono Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 adempiere per esercitare, dinanzi alle autorità fiscali, il diritto di effettuareuna riduzione della base imponibile dell’IVA “ siano limitate a quelle che consentono di dimostrare che, successivamente alla conclusionedi un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non sarà definitivamente percepita (v., in tal senso, CGUE, ordinanza del 3marzo 2021, FGSZ, C - 507/20 , EU:C:2021:157 , punto 19 e giurisprudenzaivi citata) ” (par. 33); - conclusivamente, sempre secondo la Corte del Lussemburgo, “ammettere la possibilità per gli Stati membri di escludere, in caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo dell’operazione qualsiasi riduzione della base imponibile dell’IVA sarebbe contrario al principio di neutralità dell’IVA, da cui deriva, in particolare, che, nella suaqualità di collettore d’imposta per conto dello Stato, l’imprenditore deve essere sgravato interamente dall’onere dell’imposta dovuta o pagatanell’ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette a IVA ( v., in tal senso, CGUE, sentenza del 23 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA],C-246/16, EU:C:2017:887 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata)”; -coerentemente ai sopra indicati principio sovranazionali, questa Corte ha confermato che solo ove la causa di sopravvenuta inesigibilità del creditoderivi da un accordo tra le parti, il termine per l’emissione della notadi rettifica diviene di un anno dall'operazione imponibile ( in termini Cass.,Sez.

V, 9 dicembre 2021, n. 39182; conf.

Cass. n. 23312/2024); - orbene, venendo al presente caso , l’accordo con cui le parti hanno risoltoconsensualmente ogni rapporto tra di loro, come ha accertato la CTR, è del 21 settembre 2011; la nota di variazione, da emettersi ai sensidel c omma 3 del già richiamato art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, èallora tempestiva in quanto emessa in data 30 settembre 2011; - né vengono in rilievo, ai fini della preclusione temporale di un anno, gli eventi precedenti , sintetizzati con precisione in ricorso, se non per legittimareulteriormente la tempestività della nota di variazione che in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 forza del comma 2 del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 ben poteva emettersi, stante la risoluzione contrattuale dei rapporti tra le parti, alla luce dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., gravata come accertatola CTR da “enormi debiti” che le impedirono di adempiere alla prestazionecontrattuale intercorsa con l’odierna controricorrente; - a conferma del venire meno della prestazione dedotta sin dal 2008, valgonole indicazioni contenute proprio nel ricorso, ove si precisa (pag. 4 terzo capoverso dell’atto) che “…[OSCURATO:PERSONA] chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (del 13 agosto 2008) con il quale il Tribunale di Rossanoaveva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA]. di versargli la somma di euro 600.000,00”; - l’ottenimento del decreto ingiuntivo sancisce senza dubbio , invero, l’inadempimentodel debitore, che è causa di risoluzione del contratto in forza della quale trova applicazione il comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972e non viene in rilievo quindi la preclusione di cui al comma 3 del ridetto testo normativo se non nei termini sopra esposti , che peraltro non risultano in concreto preclusivi dell’emissione della nota di variazione; -pertanto, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6997 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - Oggetto: notavariazione art. 26 dpr 633/72 – termineannuale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Calabria n. 2887 / 0 4 / 2 0 2 1 depositata in data 0 8 / 0 9 /20 2 1 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento notificatoleper Ires, Iva e Irap riferite all'anno 2011 con il quale l'ufficio recuperava a tassazione l'importo di euro 216.393,13 a titolo di illegittima emissione di documenti rettificativi relativi a componenti positividi reddito e l'importo di euro 109.474 ,00 a titolo di insussistenza di passività p r ecors e d edotti in esercizi precedenti; era così rideterminato il reddito imponibile richiedendosi conseguentemente le maggioriimposte oltre agli interessi ed irrogando si infine le sanzioni di legge; -la CTP di Cosenza accoglieva il ricorso; proponeva appello l'ufficio; -con la pronuncia oggetto di ricorso in questa sede il giudice di secondo gradoha confermato la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto che la ricorrente avesse provato avvenuta risoluzione consensuale del rapporto civilistico sottostante l'emissione dei documenti contabili oggettodella controversia e che l'accordo era risultato conveniente per la contribuente in quanto la propria cliente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva al momentoaccumulato enormi debiti per i quali successivamente veniva dichiaratafallita; - r icorre a questa l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo cheillustra con memoria ; - r esiste con controrico r so la società contribuente; anch’ essa ha depositatomemoria illustrativa delle proprie difese ; Consideratoche: -va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso propostada parte controricorrente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - diversamente da quanto adombrato in controricorso, l’atto di impugnazionenon propone una revisione del merito della controversia : essopone una questione di diritto che trova quindi giustamente ingresso nelpresente giudizio di Legittimità; - il solo motivo di ricorso dedotto dall' A mministrazione finanziaria si incentra sulla violazione falsa applicazione dell’art. 26 c omma 2 e comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 1321 e 1965 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamenteritenuto corretta la nota di variazione ex art. 26 ridetto anchese sia la data del contratto che definiva i rapporti tra la parti (21 settembre2011) sia la data dell’emissione del documento contabile (30 settembre 2011) si colloca no oltre il termine di un anno dall’emissione delle fatture oggetto della nota di variazione in parola, essendo tali fatturerisalenti al 31 dicembre 2007; -il motivo è in fondato; -dispone l’art. 26, c. 2 del d .P.R. n. 633 del 1972 che «se un'operazione perla quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione dicui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento,revoca, risoluzione, rescissione e simili (…) il cedente del beneo prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25»; nel qual caso «Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicatisi verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti» (art.26, terzo comma, d.P.R. ult. cit.) ; - come questa Corte ha chiarito ( in argomento si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 39182 del 09/12/2021 ) la disciplina di cui all'art.26 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", le note di variazione in diminuzione sono emesse Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 facoltativamente dal cedente o dal prestatore di servizi entrotermini differenziati a seconda della causa che ne giustifica l'emissione,non essendo previsto alcun limite temporale per le cause di sopravvenutainesigibilità del credito indicate nel c omma 2; - tale limite, al contrario, è da individuarsi in un anno dall'operazione imponibile nel caso in cui la sopravvenuta inesigibilità sia frutto di un accordotra le parti; - la ridetta interpretazione del sistema normativo risulta conforme al diritto dell’Unione, come esplicitato dalla Corte di Giustizia secondo la quale (CGUE, sentenza 9 febbraio 2023, C - 482/21, [OSCURATO:PERSONA] SA [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] - és [OSCURATO:PERSONA], par. 32 “ s i deve ricordare, da un lato, che l’articolo90, paragrafo 1, della direttiva IVA riguarda i casi di annullamento, di recesso, di risoluzione, di mancato pagamento totale o parziale o di riduzione del prezzo successivi al momento in cui l’operazione che ha dato luogo al pagamento dell’IVA viene effettuata. Taledisposizione obbliga gli Stati membri a ridurre la base imponibile e, quindi, l’importo dell’IVA dovuta dal soggetto passivo ogni volta che, successivamentealla conclusione di un’operazione, non viene percepita dal soggetto passivo una parte o la totalità del corrispettivo. Tale disposizionecostituisce l’espressione di un principio fondamentale della direttiva in parola, il principio di neutralità fiscale, secondo il quale la baseimponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, e il cui corollario consiste nel fatto che l’amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo ( CGUE, ordinanza del 3 marzo 2021, FGSZ,C-507/20, EU:C:2021:157 , punto 18 e giurisprudenza ivi citata)”; - proprio a lla luce de l tenore letterale dell’art. 90, paragrafo 1, della direttivaIVA, nonché del principio di neutralità fiscale, secondo la Corte dell’Unione occorre che le formalità che i soggetti passivi devono Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 adempiere per esercitare, dinanzi alle autorità fiscali, il diritto di effettuareuna riduzione della base imponibile dell’IVA “ siano limitate a quelle che consentono di dimostrare che, successivamente alla conclusionedi un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non sarà definitivamente percepita (v., in tal senso, CGUE, ordinanza del 3marzo 2021, FGSZ, C - 507/20 , EU:C:2021:157 , punto 19 e giurisprudenzaivi citata) ” (par. 33); - conclusivamente, sempre secondo la Corte del Lussemburgo, “ammettere la possibilità per gli Stati membri di escludere, in caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo dell’operazione qualsiasi riduzione della base imponibile dell’IVA sarebbe contrario al principio di neutralità dell’IVA, da cui deriva, in particolare, che, nella suaqualità di collettore d’imposta per conto dello Stato, l’imprenditore deve essere sgravato interamente dall’onere dell’imposta dovuta o pagatanell’ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette a IVA ( v., in tal senso, CGUE, sentenza del 23 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA],C-246/16, EU:C:2017:887 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata)”; -coerentemente ai sopra indicati principio sovranazionali, questa Corte ha confermato che solo ove la causa di sopravvenuta inesigibilità del creditoderivi da un accordo tra le parti, il termine per l’emissione della notadi rettifica diviene di un anno dall'operazione imponibile ( in termini Cass.,Sez. V, 9 dicembre 2021, n. 39182; conf. Cass. n. 23312/2024); - orbene, venendo al presente caso , l’accordo con cui le parti hanno risoltoconsensualmente ogni rapporto tra di loro, come ha accertato la CTR, è del 21 settembre 2011; la nota di variazione, da emettersi ai sensidel c omma 3 del già richiamato art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, èallora tempestiva in quanto emessa in data 30 settembre 2011; - né vengono in rilievo, ai fini della preclusione temporale di un anno, gli eventi precedenti , sintetizzati con precisione in ricorso, se non per legittimareulteriormente la tempestività della nota di variazione che in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 forza del comma 2 del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 ben poteva emettersi, stante la risoluzione contrattuale dei rapporti tra le parti, alla luce dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., gravata come accertatola CTR da “enormi debiti” che le impedirono di adempiere alla prestazionecontrattuale intercorsa con l’odierna controricorrente; - a conferma del venire meno della prestazione dedotta sin dal 2008, valgonole indicazioni contenute proprio nel ricorso, ove si precisa (pag. 4 terzo capoverso dell’atto) che “…[OSCURATO:PERSONA] chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (del 13 agosto 2008) con il quale il Tribunale di Rossanoaveva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA]. di versargli la somma di euro 600.000,00”; - l’ottenimento del decreto ingiuntivo sancisce senza dubbio , invero, l’inadempimentodel debitore, che è causa di risoluzione del contratto in forza della quale trova applicazione il comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972e non viene in rilievo quindi la preclusione di cui al comma 3 del ridetto testo normativo se non nei termini sopra esposti , che peraltro non risultano in concreto preclusivi dell’emissione della nota di variazione; -pertanto, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla so
Sentenza Cassazione n. 28612/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris