CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 dicembre 2021
Cassazione n. 40804/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso e l'inammissibilità del motivo aggiunto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato e si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con la ordinanza emessa il 29 dicembre 2021 confermava, previa riqualificazione della condotta contestata al capo 7) nella fattispecie tentata, l'ordinanza emessa in data 5 ottobre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale reggino, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto contestato provvisoriamente al capo 1), di partecipazione alla associazione di tipo mafioso denominata cosca Mole, con ruolo di capo, promotore e organizzatore, nonché in ordine ai delitti fine del programma associativo 'ndranghetista di estorsione tentata aggravata in danno del soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 2), detenzione e porto di armi aggravati (capi 5 e 6), tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7), promozione e I(7 organizzazione della associazione finalizzata al narcotraffico (capo 17) in relazione all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R n. 309/90, delitto aggravato dall'art.416-bis 1 cod. pen., cessione di stupefacenti e di tentata importazione indicati ai capi 18), 20) 22), 24) 25) 26) 31), 33). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di complessivi sette motivi, formulati con un primo e un secondo ricorso, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge quanto agli artt. 273 cod. proc. pen., 629 e 416-bis 1 cod. pen. nonché vizio di motivazione conseguente. Il motivo censura l'ordinanza perché quanto al capo 2) ritiene 'solido' e non grave il quadro indiziario, lamenta che il Tribunale reggino non abbia valutato e abbia omesso motivazione a riguardo, in ordine alla liceità della richiesta di denaro, che sarebbe stata funzionale anche a un prestito con obbligo di restituzione, senza dare conto della minaccia e della finalità agevolativa del sodalizio. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 416-bis 1 cod. pen., nonché vizio di motivazione perché contraddittoria, manifestamente illogica e apparente. In particolare, l'ordinanza sempre in ordine al capo 2), reitera la censura in ordine alla finalità di agevolazione del sodalizio da parte di Molè, la estende alla carenza di motivazione quanto al metodo mafioso, dovendosi rilevare la natura apparente della stessa. 5. Il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine agli artt. 2, 4, 7 I. 895/1967 e 416-bis 1 cod. perì., nonché vizio di motivazione perché apparente, manifestamente illogica e contraddittoria. Il motivo rileva l'illogicità manifesta della motivazione per i capi 4) e 5) che si fonda sulle dichiarazioni di Furfaro, collaboratore di giustizia dal 2015, rispetto a condotte del 2020, cosicché non sarebbero utili le prime dichiarazioni e il quadro indiziario conseguentemente verrebbe meno. 6. Il quarto motivo deduce violazione degli artt.56, 110, 629, 416-bis 1 cod. pen., nonché vizio di motivazione conseguente. La motivazione non si confronterebbe con alcune conversazioni dalle quali emergerebbe che Molè non abbia consapevolezza della vicenda che si svolge nel comasco, oltre poi a risultare l'ordinanza illogica allorché conlgura il tentativo di estorsione, a fronte di una acquisizione già operata da parte del Bono, dal che la natura di reato impossibile. Inoltre risulterebbe inadeguata la motivazione in ordine all'aggravante contestata dell'art. 416-bis 1 cod. pen. 7. Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e omessa e apparente motivazione. In relazione al capo 1), pur dando atto che la cosca Molè abbia subito una fase discendente e che si sia scissa da quella dei Piromalli, la motivazione non renderebbe conto delle ragioni della permanenza dell'associazione di stampo mafioso. 8. Il sesto motivo deduce violazione di legge dell'art. 273 cod. proc. pen., 74 e 73 d.P.R. 309/90, vizio di motivazione conseguente. Lamenta il ricorrente la duplicazione della valutazione degli elementi relativi ai delitti fine anche per il delitto associativo, con difetto di motivazione in ordine al ruolo apicale di Molè in ordine al capo 17), oltre che in relazione alla stabilità del contributo. 9. Il primo motivo del ricorso aggiunto deduce violazione degli artt. 267 e 271 comma 1 bis cod. proc. pen. In particolare il ricorrente lamenta che le intercettazioni con captatore informatico erano state disposte con RIT 834/2017 per la cattura di [OSCURATO:PERSONA] latitante, catturato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data dalla quale non sarebbero utilizzabili le acquisizioni successive. Da ciò l'inutilizzabilità dei decreti successivi fondati sulla conversazione progressivo 86 del Rit 834/2017. 8. Il ricorso è stato trattato oralmente ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, a seguito di richiesta tempestiva del difensore. 9. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, depositava conclusioni e requisitoria datate 30 giugno 2022, chiedeva rigettarsi il primo ricorso e dichiararsi inammissibile il motivo del secondo ricorso in quanto non proposto dinanzi al Tribunale del riesame, oltre che per omessa esibizione del decreto autorizzativo della intercettazione. 10. Il difensore illustrava i motivi di ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Va delineato preliminarmente l'ambito di delibazione del giudizio di legittimità nel caso in esame. E' stato autorevolmente affermato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e hanno posto in evidenza come la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, debba essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Pertanto, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, spetta questa Corte la verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.3.1 Il motivo propone una lettura alternativa del materiale indiziario, relativa alla liceità della richiesta di denaro (cambio di assegni o vendita dei biglietti della lotteria), già valutata dal Tribunale del riesame (fol. 17) ed esclusa con motivazione logica e congrua, pertanto non sindacabile in sede di legittimità. D'altro canto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che il tenore delle risposte dei Frachea, che riferiscono di stare attraversando un periodo di difficoltà economiche, sgombra logicamente il campo dall'ipotesi prospettata dalla difesa, vale a dire che i destinatari della richiesta aderissero spontaneamente alla stessa. Il Tribunale del riesame con motivazione logica chiarisce che il tema della vendita dei biglietti della 'riffa' viene introdotto da conversazioni di mesi successivi rispetto alla data delle richieste ai Franchea, cosicchè il collegamento è cronologicamente insostenibile. Anche l'ipotesi del cambio di assegni, vale a dire il cd. 'sconto', se imposto - osserva il Tribunale del riesame — non escluderebbe comunque la natura estorsiva della richiesta, in sintonia con quanto affermato in tema di estorsione, poiché si configura l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno nel caso in cui il soggetto passivo sia costretto ad effettuare operazioni di "cambio" (monetizzazione) di assegni, perché è implicito nel fatto stesso che il contraente- vittima sia costretto al rapporto economico in violazione della propria autonomia negoziale, e privato pertanto del diritto di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (Sez. 1, n. 18722 del 31/03/2010, Chianese, Rv. 247450 - 01). 3.2 Anche la censura in ordine alla assenza di minaccia trova nell'ordinanza una logica valutazione nella individuazione di una minaccia implicita e ambientale, determinata dalla personalità del Mole e dalla sua caratura criminale (fol. 19), in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di estorsione cd. ambientale. Infatti, a fronte dell'agire di esponenti di spicco della criminalità organizzata, l'orientamento costante di legittimità palesa come non necessaria la minaccia esplicita. Per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di apparl:enenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, Sentenza n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 -- 01). Come ritenuto dal Tribunale reggino, la richiesta proveniente da [OSCURATO:PERSONA] integra una minaccia adeguata, per altro riscontrata dalle giustificazioni riferite da [OSCURATO:PERSONA] e dall'impegno a consegnare il 'pizzo' appena avutane la disponibilità (cfr. ordinanza, fol. 18 in alto) 3.3 L'ulteriore censura relativa alla circostanza che il Tribunale reggino abbia indicato il quadro indiziario come 'solido' e non grave è del tutto infondata. L'art.273 cod. proc. pen. richiede quale presupposto la gravità degli indizi, ma ciò non vuol significare la necessità dell'uso di formule sacramentali: a tal proposito l'art. 292, comma 2, lett. c) non richiede se non il dar conto con esposizione e autonoma valutazione «degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta» e lo stesso art. 309, comma 9 cod. proc. pen., che regola il giudizio di riesame, prevede che il tribunale debba annullare l'ordinanza impugnata se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli indizi, senza alcun riferimento alla gravità, che dunque è metro di valutazione ma non necessariamente deve graficamente rifluire nella motivazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame. Ne consegue l'infondatezza, in parte manifesta, del motivo. 4. Il secondo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata rende conto in modo logico e completo della configurabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis 1 cod. pen. Quanto al metodo mafioso, rappresentando come lo stesso sia pacificamente integrato, in linea con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che nel reato di estorsione ritiene integrata la circostanza aggravante del metodo mafioso in caso di utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182 - 01; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884 - 01). Quanto all'agevolazione del sodalizio, altro profilo dell'aggravante in contestazione, al fol. 14 e poi al fol. 19 l'ordinanza analizza le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale spiega che la causale del 'giro estorsivo' sia da individuarsi nel 'sostegno dei detenuti' e come la ricerca del denaro fosse sempre funzionale a un 'interesse collettivo', quindi associativo, tanto che Ficarra riferiva «abbiamo quattro risposte che aspettiamo», alludendo a quattro richieste di denaro effettuate. Inoltre il Tribunale del riesame (fol. 15) rilevava come il debito da saldare da parte di Mole fosse funzionale ad ottenere una partita di droga (.. che gli servono e che me ne dà quanto ne voglio a fiumi..), cosicchè emergeva ulteriormente una ragione di agevolazione di un ambito strategico e cruciale dell'azione criminale della cosca Molè, quale movente dell'azione estorsiva. Pertanto la motivazione risulta congrua e adeguata in ordine alla finalità di agevolazione della cosca Molè, oltre che, per quanto evidenziato, in merito al metodo mafioso. Ne consegue l'infondatezza del motivo. 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Per un verso la fonte indiziaria principale, quanto alla disponibilità delle armi in contestazione ai capi 5) e 6), è il contenuto delle conversazioni intercettate e non le dichiarazioni di Furfaro. A riguardo rileva il Collegio come la stessa ordinanza impugnata evidenzi la funzione solo ausiliaria delle dichiarazioni di Furfaro che risalgono al 2015 (fol. 22). D'altro canto, il tenore delle conversazioni fra Molè e Ficarra è rivolto anche al passato, essendo evidentemente tradizionale il ricovero delle armi in [OSCURATO:PERSONA] contrada Sovereto. A fronte di tale ricostruzione la censura difensiva non ia pregio, non solo perché anche il venir meno delle dichiarazioni di Furfaro non sarebbe in grado di ribaltare la tenuta del quadro indiziario grave, ma anche perché la natura tradizionale di quel nascondiglio delle armi, che si ricava dall'uso del tempo imperfetto nel colloquio intercettato, dimostra che non solo nel 2019 e nel 2020, ma anche prima, le armi venivano nascoste in quel luogo, proprio come riferito da Furfaro nel 2015. Pertanto il Collegio non rinviene alcuna illogicità manifesta nella motivazione impugnata. 6. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato oltre che generico. La censura della difesa, con riferimento al capo 7), per l'estorsione in danno di Bono, deduce non debba trattarsi di delitto tentato, come riqualificato dal Tribunale del riesame, bensì di condotta penalmente irrilevante a fronte di un reato impossibile. La condotta contestata è quella tesa a evitare la gestione, da parte di Bono, dell'impianto di carburante acquisito nel comasco, al fine di favorire altro gestore, Fertonani, persona vicina al clan Molè che a esponenti dello stesso sodalizio si era rivolto con l'intenzione di eliminare un potenziale concorrente nello stesso settore di mercato, appunto Bono. La difesa sostiene che la richiesta per far desistere Bono sarebbe giunta tardivamente, oltre il momento della stipula del contratto per la gestione dell'impianto di carburante da parte di quest'ultimo. Il Tribunale del riesame ritiene invece, con logica motivazione, per un verso che debba riqualificarsi la condotta in quella tentata, poiché nessun riscontro era intervenuto da parte degli investigatori in ordine alla circostanza che Bono avesse poi receduto a seguito della telefonata del fratello Roberto, sollecitato a tanto da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta compulsato da [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, evidenzia ancora il Tribunale reggino, la richiesta di non rendere operativa la gestione pervenuta dopo che Bono aveva già acquisito la formale titolarità dell'attività economica è comunque produttiva di potenziali effetti che possano condurre al recesso dall'iniziativa economica del destinatario della richiesta. Tale valutazione in fatto non è sindacabile e per altro non sindacata in modo specifico, cosicché corretta è l'affermazione del principio di diritto, applicabile al caso in esame e richiamato dal Tribunale del riesame, per cui integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di tentata violenza privata, la condotta di chi ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impedire l'apertura di un esercizio commerciale per preservare gli interessi di un proprio congiunto che eserciti una attività simile, nel caso in esame di un imprenditore 'amico', poiché in tal caso la condotta è rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno economico (Sez. 2, n. 3371 del 18/12/2012, dep. 23/01/2013, Maiolo, Rv. 254781 - 01). Quanto poi al coinvolgimento del Molè nella vicenda, il motivo, che ne censura il difetto di motivazione, è assolutamente generico: non si confronta con l'ordinanza impugnata che del coinvolgimento del Molè — che viene reso edotto da [OSCURATO:PERSONA], suo braccio destro, che a sua volta gli riporta il contenuto delle conversazioni del fratello [OSCURATO:PERSONA], operante nel comasco — riferisce da fol. 23 a fol. 27 continuativamente, come pure al fol. 28, analizzando specificamente la posizione del Molè, che viene accusato anche dalle dichiarazioni rese in interrogatorio da Salerni, oltre ad essere emerso come il regista dell'operazione, tanto da contattare e attivare anche i Pesce per poter far giungere al Bono la richiesta estorsiva. Come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili, non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, il che accade nel caso in esame. Anche generica è la censura in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, logicamente e puntualmente motivata dal coinvolgimento di due famiglie di 'ndrangheta come i Molè e i Pesce, ben note alla vittima Bono, rosarnese di origine; come pure l'agevolazione della cosca dei Molè, come rimarca congruamente il Tribunale del riesame al fol. 29, deriva dalla riaffermazione del controllo del territorio di Como per la cosca calabrese — non a caso Fertonani si rivolge ai Molè — come pure dall'introito di un compenso di 50.000 euro, oltre che dall'apertura di un distributore di carburante. 6. Anche il quinto e il sesto motivo sono generici. Il Tribunale del riesame ai foll. 11 e 12 ricostruisce sinteticamente la storia della cosca Molè, della cui esistenza danno prova i provvedimenti indicati ai foll. 29-37 della ordinanza genetica (cfr. nota 2 della ordinanza ora impugnata), dando atto dell'ultima sentenza divenuta cosa giudicata a seguito di sentenza della Corte di cassazione del 20 febbraio 2019, scaturente da una attività investigativa denominata 'Mediterraneo'. In tale contesto il Tribunale reggino rende conto della posizione di [OSCURATO:PERSONA], classe '95 — nipote dello zio omonimo, capo cosca ucciso nel 2008, e figlio di Girolamo — subentrato come nuovo capo, come anche della scissione intervenuta con i Piromalli, che aveva determinato la «parabola discendente» del sodalizio. Ma a differenza di quanto dedotto con il motivo in esame, la motivazione non si arresta a tanto, perché l'ordinanza dal fol. 54 analizza il materiale acquisito e conferma in modo logico la sussistenza della cosca, operativa nel campo delle estorsioni, nel controllo monopolistico del mercato del pesce di [OSCURATO:PERSONA], nonché nel settore del narcotraffico anche con condotte transnazionali, core business dell'associazione criminale, avvalendosi del contributo dei partecipi Ficarra, Previte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che esercita funzioni di capo, tenendo anche i rapporti con le altre organizzazione mafiose, ricostruzione logica e esauriente che non palesa alcuna contraddizione. Anche la censura relativa ai delitti afferenti il narcotraffico, reati scopo e associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, è generica: tali delitti sono oggetto di una amplissima disanima dal fol. 29 a 54, rispetto alla quale la censura difensiva si limita a contestare la duplicazione della valutazione del materiale indiziario già utilizzato per la condotta associativa mafiosa. Sul punto deve rilevare questo Collegio come l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico sia oggetto di una disamina finale al fol. 59 dell'ordinanza impugnata, che richiama le condotte dei delitti fine, la stabilità dell'associazione, le condotte di reperimento di denaro per l'acquisto delle partite di droga, l'organizzazione del trasporto, lo stoccaggio e il confezionamento dello stupefacente in siti dedicati, con riferimento alla circostanza che l'accordo associativo ben possa essere tratto da facta condudentia, quali i contatti continui finalizzati alla acquisizione e allo smercio dello stupefacente. Tale valutazione è in sintonia con il principio per cui, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01), non essendo richiesto, a differenza di quanto dedotto in ricorso, un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 25/02/2013, Cecconi, Rv. 255312 - 01). La motivazione impugnata è congrua, per altro supportata dall'orientamento giurisprudenziale consolidato che sia in ordine all'associazione di stampo mafioso che a quella finalizzata al narcotraffico legittima che la prova di sussistenza dei sodalizi possa essere tratta anche attraverso quella dei delitti fine. Infatti, anche solo per l'associazione per delinquere 'semplice' si è evidenziato come singoli episodi di condotte illecite possano essere valutate in proiezione dinamica, anche quanto alla prova della esistenza del sodalizio e, quindi, del ruolo in esso svolto da un indagato (Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Forti, Rv. 269937 - 01). Analogo principio è stato declinato in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, ritenendo le Sezioni Unite consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, Sentenza n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670 - 01), poiché la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità cii stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza dinamica, intesa come « prendere parte», purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, rientra anche la commissione di delitti-scopo, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). D'altro canto analogo principio la Corte di cassazione ha formulato anche in relazione alla esistenza e alla partecipazione all'associazione criminale dedita al narcotraffico, affermando che a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del real:o associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346 - 01), tanto più che i fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, Sentenza n. 5445 del 07/11/2019, dep. 11/02/2020, Rv. 278471 - 01). Pertanto, alcuna illogicità o incongruità, ovvero carenza di motivazione, si coglie nella motivazione impugnata, mentre i motivi come formulati risultano generici, in quanto non si confrontano con la ampia e complessa motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata. 7. Il settimo motivo, motivo unico del secondo ricorso, deduce violazione degli artt. 267 e 271 comma 1-bis cod. proc. pen. Il motiva è manifestamente infondato. In primo luogo deve rilevarsi come difetti di autosufficienza, concordando questa Corte con la conclusione del Procuratore generale. E' noto, infatti, che in base al principio di autosufficienza del ricorso, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 26/04/2018, Conti, Rv. 273261 - 01; Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073 - 01; Sez. 6, n. 35043 del 08/03/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237587 - 01). Nel caso in esame da parte della difesa non è stato allegato il richiamato decreto e i decreti successivi delle cui captazioni si è dedotta la inutilizzabilità. In secondo luogo va evidenziato che in tema di intercettazioni mediante utilizzo di "captatore informatico", la previsione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" come anche la disciplina dell'art. 271, comma 1-bis, cod. proc. pen. si applicano„ a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio "tempus regit actum", sono soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 26889 del 2016, non prevede uno specifico onere motivazionale (cfr. Sez. 5, n. 31849 del 28/09/2020, Leto, Rv. 279769 - 01, a proposito dell'art.268 cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 33138 del 28/09/2020, Busicchio, Rv. 279841 - 01). Nel caso in esame il numero di iscrizione del procedimento, tratto dalla intestazione del provvedimento impugnato, risulta essere 5183/2019 RGNR, dunque antecedente rispetto al 1 settembre 2020, cosicchè la nuova disciplina non può trovare applicazione. In terzo luogo, va evidenziato come si sia consolidato un orientamento giurisprudenziale stabile — aggiornato a seguito di Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395 — che ritiene i risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti utilizzabili a fini probatori, con i limiti derivanti dal divieto di utilizzazione in procedimenti diversi di cui all'art. 270 cod. proc. pen., il quale non opera, oltre che nei casi in cui l'attività captativa sia indispensabile per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nei procedimenti per reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali tale attività era stata "ah origine" autorizzata, sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199 02; Sez. 6, n. 26739 del 18/09/2020, Currò, Rv. 279661 - 01), stante l'espresso rinvio operato dall'art. 295, comma terzo, all'art. 270 cod. proc. pen., rinvio che ha un senso solo se riferito al comma primo di tale articolo, relativo all'utilizzabilità probatoria in altri procedimenti (Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252284 - 01). Premesso che i delitti per cui si procede sono caratterizzati dal requisito della obbligatorietà dell'arresto in flagranza, deve rilevare il Collegio come la censura sia comunque manifestamente infondata, in quanto la limitazione di tempo e di luogo di cui all'art. 271, comma 1-bis cod. proc. pen., che esclude l'utilizzabilità degli esiti delle captazioni a mezzo captatore, allorchè i dati siano acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo, non può riferirsi al caso in esame, in quanto l'art. 267, comma 1, richiamato dall'art. 295, non prevedeva alcuna limitazione di tempo e di luogo quanto alla attivazione del microfono, per i delitti per cui si procedeva nel caso in esame, essendo tale limitazione cronologica e di ubicazione indispensabile a pena di inutilizzabilità solo per i delitti diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater e dai delitti contro la pubblica amministrazione con pena non inferiore nel massimo a cinque • anni di reclusione. Proprio tale peculiarità esclude l'inutilizzabilità derivata dedotta dal ricorrente. Per altro verso, inoltre, deve rilevarsi come l'art. 271 cod. proc. pen. non sia fra quelli richiamati dall'art. 295 cod. proc. pen. tanto che le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere autorizzate anche sulla base di informazioni anonime, prescindendo dai presupposti per l'applicazione dell'art. 203 cod. proc. pen., e possono essere utilizzate anche in procedimenti diversi, non operando in tal caso i divieti di utilizzazione posti dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39380 del 07/10/2010 Preiti, Rv. 248691 - 01; Sez. 6, n. 44522 del 15/10/2009, Gargiulo, Rv. 245166 - 01; Sez. 2, n. 39285 del 27/04/2009, .5.;ergi, Rv. 245181 - 01) tenuto conto dell'omesso richiamo all'art. 271 cod. proc. pen. da parte dell'art. 295, comma terzo, dello stesso codice (Sez. 1, n. 298 del 19/11/2009, dep. 08/01/2010, Rv. 246034 - 01; Sez. 6, n. 44756 del 29/10/2003, Bevilacqua, Rv. 227158 - 01). Infine, difetta poi la prova della decisività della inutilizzabilità dedotta, in quanto la prova di resistenza non deve essere solo prospettata in astratto dal ricorrente, ma concretamente configurata, il che nel caso di specie non è. P