CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ele, n. 189, presso lo studio dell'av-vocato Fabio de [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e chedisgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresentae difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso.RICORRENTEcontroREGIONE CALABRIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente della Giuntaregionale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale alle-gata al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura regionale edelettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie, n. 34, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/2026CONTRORICORRENTEData pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza n. 268/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con delibera della G.R. Calabria n. 374 del 3.5.2001 veniva approvato ilBando POR Calabria e tra i progetti presentati vi era il [OSCURATO:PERSONA] “Pollo daCarne” (cfr. ricorso, pag. 3).Con DDG n. 3681 del 31.3.2003 veniva approvato l'elenco dei beneficiari ade-renti al P.I.F. (“[OSCURATO:PERSONA] di Filiera”) “Pollo da Carne”, tra i qualifigurava [OSCURATO:PERSONA], al cui progetto esecutivo individuale veniva ricono-sciuto un contributo - poi erogato - del 55%, pari ad euro 752.811,22, sul totaledell'investimento.2. Con DDG n. 15042 del 17.10.2008 la Regione Calabria faceva luogo allarevoca del contributo “per inadempimento all'obbligo di completare le opere neltermine di 12 mesi” (così ricorso, pag. 3) e con DDG n. 15319 del 12.8.2009ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] la restituzione dell'importo del contributo.Con decreto repertorio n. 6021 del 30.5.2011, comunicato in data 16.6.2011,- sulla scorta della nota prot. n. 0276130 del 31.8.2010 del nucleo di poliziatributaria di [OSCURATO:PERSONA], che evidenziava per la ditta [OSCURATO:PERSONA] “graviirregolarità nella gestione dei contributi concessi” - la Regione emetteva decretodi “revoca totale contributo e recupero somme indebitamente percepite” (cfr.ricorso, pag. 4).Numero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/20263. All'esito della dichiarazione di difetto di giurisdizione del T.A.R., Sezione diData pubblicazione 23/06/2026Reggio Calabria, preventivamente adito, [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] la Regione Calabria.Chiedeva peraltro dichiararsi l'illegittimità del decreto n. 6021 del 30.5.2011.4. Si costituiva la Regione Calabria.Instava per il rigetto dell'avversa domanda.5. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 666/2017 rigettava le do-mande tutte e condannava l'attrice alle spese di lite e di c.t.u.6. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Resisteva la Regione Calabria.7. Con sentenza n. 268/2022 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettavail gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.Premetteva la Corte d'appello - in esito al rilievo per cui con le doglianzeesperite l'appellante aveva addotto che, così come dava riscontro la documen-tazione agli atti, aveva adempiuto i propri obblighi (cfr. sentenza d'appello, pag.5) - che la ritenzione del pubblico contributo dipendeva dalla corretta realizza-zione del programma (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).Indi, su tale scorta, evidenziava che il Tribunale, in sede di verifica del rag-giungimento degli obiettivi del progetto P.I.F. “Pollo da Carne”, aveva appuratoche il progetto aveva comportato la partecipazione di più persone in partena-riato, partenariato regolato da un contratto di soccida nell'ambito del quale unicosoccidante era [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta.Evidenziava che il Tribunale aveva altresì appurato che ad [OSCURATO:PERSONA] stato revocato il contributo, cosicché era stato escluso dal progetto e, inmancanza del soccidante e degli animali che costui avrebbe dovuto conferire,risultava agli altri partners precluso l'allevamento e l'esercizio delle attività con-Numero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/2026Data pubblicazione 23/06/2026nesse e perciò il conseguimento degli obiettivi del progetto P.I.F. (cfr. sentenzad'appello, pag. 7).Evidenziava dunque che le acclarate circostanze, nonostante la realizzazioneed il completamento delle opere strutturali previste a carico dell'appellante, va-levano di per sé a legittimare il decreto di revoca integrale del contributo erogatotra gli altri a [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza d'appello, pag. 7).Evidenziava inoltre che nei prefigurati termini non si configurava un'ipotesi dilegittimo affidamento della Cilione “riguardo al percepito finanziamento sulla ri-tenuta circostanza della non imputabilità ad essa dei motivi del mancato conse-guimento degli obiettivi progettuali” (così sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava che un'ipotesi di legittimo affidamento altresì non si prospettava,siccome erano emerse irregolarità a carico della Cilione nella gestione dei con-tributi; che difatti la Guardia di Finanza aveva acclarato che le imprese che ave-vano fatturato l'esecuzione delle opere a carico dell'appellante, “non avevano irequisiti per effettuarle” con inevitabile ripercussione in ordine alla possibilità dipercepire il contributo (cfr. sentenza d'appello, pag. 8).8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiestosulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizioneanche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inam-missibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.9. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHENumero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/2026Data pubblicazione 23/06/202610. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere, allorché ha aval-lato le ragioni espresse dal primo dictum, che fosse onere di ella ricorrente pro-vare il proprio adempimento (cfr. ricorso, pag. 25).Deduce che, viceversa, gravava sulla Regione Calabria “allegare e provare ifatti costitutivi della pretesa, indicando altresì la fonte delle obbligazioni di cuiassumeva l'inadempimento” e che solo in tale evenienza sarebbe stato suoonere “dimostrare il proprio esatto adempimento” (così ricorso, pag. 27).Deduce poi che il P.V.C., al quale unicamente la Regione ha ancorato la suapretesa, non riveste alcuna forza probatoria privilegiata (cfr. ricorso, pag. 27).11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.12. La Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha non solo condiviso i rilievi motivazionaliespressi dal Tribunale, ma ha previamente dato atto – nello svolgimento delprocesso - che il primo Giudice, al fine del riscontro dell'attività di adempimentoascrivibili alla Cilione, era partito dall' “analisi della descrizione del PIF” ed avevaevidenziato che “i percettori del contributo si erano sostanzialmente limitati allacostruzione di capannoni senza però sostanzialmente avviare le attività dellafiliera” (così sentenza d'appello, pag. 4).13. In questi termini, la ragione di doglianza veicolata dal primo mezzo diimpugnazione non è propriamente pertinente, ossia è fuor di luogo addurre laviolazione della regola in tema di riparto dell'onere probatorio (“il Giudice a quo(…) ha parallelamente esonerato la [OSCURATO:PERSONA] dall'onere di pro-vare (…)”: così memoria della ricorrente, pag. 5. Cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952,secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inam-Numero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/2026Data pubblicazione 23/06/2026missibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilitàalla decisione impugnata).Invero, la Corte distrettuale ha statuito ad ampio spettro alla stregua delcomplesso delle risultanze probatorie comunque acquisite al giudizio.Soccorre pertanto, a riscontro dell'ineccepibilità, in parte qua, dell'impugnatodictum, l'insegnamento per cui nel sistema processualcivilistico vigente opera ilprincipio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emer-genza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudiceindipendentemente dalla sua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312;Cass. 8.5.2006, n. 10499, secondo cui il vigente ordinamento processuale èispirato ai princìpi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove,in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore, sicché nulla escludeche il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze pro-batorie comunque acquisite agli atti e, quindi, anche da una consulenza tecnica;Cass. 21.5.1979, n. 2945, secondo cui l'indagine sull'incidenza dell'onere dellaprova è rilevante e necessaria soltanto in relazione a quei fatti decisivi che ilgiudice non possa accertare iuxta alligata et probata, mentre è invece superfluaquando il giudice, dalle prove acquisite, possa trarre il proprio convincimentosulla verità dei fatti allegati a fondamento della domanda e dell'eccezione: inquesto caso il giudice ha il potere di valutare le prove nel loro complesso e,indipendentemente dalla loro provenienza, ciascuna delle parti deve subirne l'e-sito, senza che possa tenersi conto del fatto che l'onere della prova fosse o menoa suo carico).14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367, 1369, 1370, 1371 e 1375 cod. civ.Numero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/2026Data pubblicazione 23/06/2026Deduce che la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha avallato le motivazioni del primodictum e dunque, attraverso un errato ed illogico percorso argomentativo, hacompiuto “evidenti errori di acquisizione testuale ricomprendendo nella descri-zione del PIF finalità proprie dei [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso,pag. 28); che invero il testo del DGR “conteneva la descrizione di due tipologiediverse di piani integrati”, che, invece, sono state erroneamente accorpate edassegnate al solo PIF (cfr. ricorso, pag. 29).Deduce quindi che i giudici del merito hanno erroneamente ritenuto che lefinalità generali del piano facessero parte delle condizioni cui era assoggettatoil progetto di ella ricorrente ed hanno così disatteso il primario canone erme-neutico, che dà rilievo all'intenzione delle parti quale espressa dal tenore lette-rale, ed integrato la volontà delle parti “con contenuti di fatto inesistenti” (cosìricorso, pag. 30).Deduce quindi che su di ella ricorrente “gravava unicamente l'obbligo di rea-lizzare il proprio progetto e (…) avendone (…) entrambe le sentenze riconosciutol'integrale esecuzione, null'altro v'era da approfondire” (così ricorso, pag. 31).15. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la errata applicazione degli artt. 1453, 1455e 2697 cod. civ.; “errata identificazione e valorizzazione, ai fini della risoluzione,di un fatto non imputabile alla beneficiaria; errato riparto dell'onere probatorioe/o insufficiente valutazione delle prove” (così ricorso, pag. 31).Deduce che è del tutto irragionevole l'iter logico che ha condotto i giudici delmerito, a fronte di un vincolo mai pattuito, a legittimare la conseguenza dellarevocabilità del finanziamento (cfr. ricorso, pag. 32).Numero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/2026Data pubblicazione 23/06/2026Deduce che “non vi era (…) alcun presupposto di fatto o di diritto per rinvenireuna solidarietà di tutti i partecipanti al PIF nella sua integrale esecuzione” (cosìricorso, pag. 33).16. Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono senza dubbio connessi(“(…) è bene esaminare la medesima questione sotto altro e parallelo aspetto”:così ricorso, pag. 31); il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso,i medesimi mezzi di impugnazione sono parimenti inammissibili.17. Con i motivi de quibus, sul presupposto di un asserito incongruo corredomotivazionale, si prospettano quaestiones ermeneutiche (“(…) in materia di in-terpretazione dei contratti, (…)”: così ricorso, pag. 30; “così operando, il Giudicea quo ha compiuto un'operazione ermeneutica non consentita (…)”: così memo-ria della ricorrente, pag. 8), così da sollecitare questa Corte al riesame dellaconcreta fattispecie (“e di tanto ne è riprova finanche la stessa condotta tenutadalla Regione Calabria che, pur avendo revocato i benefici agli altri due parteci-panti ad inizio 2008, (…)”: così ricorso, pag. 33).18. Su tale scorta vengono in evidenza gli insegnamenti di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto si risolvein una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazioneper violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionetra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass.14.7.2016, n. 14355; Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745).Ovvero l'insegnamento secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità,sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plau-Numero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/2026sibili, interpretazioni (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n.Data pubblicazione 23/06/202610131).19. In questi termini non può che rimarcarsi quanto segue.L'operazione ermeneutico-ricostruttiva (nella proiezione del conseguimentodegli obiettivi del progetto P.I.F.) in questa sede censurata risulta viceversaineccepibile in diritto.L'operazione ermeneutico-ricostruttiva (nella proiezione del conseguimentodegli obiettivi del progetto P.I.F.) risulta ancorata ad un iter logico-argomenta-tivo che va esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” destinata,alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014, ad acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co.dell'art. 360 cod. proc. civ.Le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazionedella (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica opzione esege-tica.Ovviamente con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discus-sione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle ri-sultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici delmerito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimiè preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass.Sez. Un. 27.12.2019, n. 34476, secondo cui è inammissibile il ricorso per cas-sazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applica-zione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito).Numero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/2026Data pubblicazione 23/06/202620. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la errata applicazione degli artt. 1453 e1375 cod. civ.; “errata identificazione e valorizzazione, ai fini della risoluzione,di un fatto non imputabile alla beneficiaria” (così ricorso, pag. 33).Deduce che ha errato la Corte di [OSCURATO:PERSONA] a disconoscere la violazionedel suo legittimo affidamento (così ricorso, pag. 33).Deduce che non vi è margine per “reputare legittima una revoca intervenutaa distanza di oltre sei anni dal Verbale finale di accertamento di esecuzione lavoried erogazione del saldo” (così ricorso, pag. 33).Deduce invero che la Regione, con il contegno all'uopo tenuto, l'ha indotta inbuona fede a confidare nella legittimità della situazione che appariva, sì chedeve opinarsi per la irripetibilità del contributo erogatole (cfr. ricorso, pag. 35).Deduce d'altro canto che ha errato la Corte di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere chea suo carico erano emerse irregolarità nella gestione dei contributi (cfr. ricorso,pag. 36).Deduce invero che la Corte d'appello non solo non ha tenuto conto che “nonsi trattava di fatture per operazioni inesistenti”, ma neppure ha considerato l'“intervenuto collaudo finale a seguito di completa rendicontazione ad opera degliorgani preposti alla verifica dalla Regione, cui ha fatto seguito il saldo finale”(così ricorso, pag. 36).21. Il quarto motivo di ricorso è del pari inammissibile.22. È ben evidente che, in parte qua, la motivazione dell'impugnato dictum,è ancorata a due autonome “rationes decidendi” (il mancato raggiungimentodegli obiettivi di pubblica utilità determinante di per sé la revoca del finanzia-mento; il riscontro di irregolarità nella gestione dei contributi a carico della Ci-lione. Cfr. in senso analogo memoria della ricorrente, pag. 12).Numero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/2026È ben evidente al contempo che le due articolazioni in cui si struttura il motivoData pubblicazione 23/06/2026in esame, attingono, rispettivamente, l'una e l'altra delle due autonome “ratio-nes decidendi”.23. In tal guisa, tuttavia, non può non darsi atto che la seconda censura, inquanto innegabilmente censura “di fatto”, da riqualificare ai sensi del n. 5 del1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., è preclusa, ai sensi dell'art. 348 ter, 5° co.,cod. proc. civ., dalla “doppia conforme” che si registra nella specie (l'appello haavuto inizio nel 2017 e la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha integralmente confermatoil primo dictum; si tenga conto che nell'ipotesi di “doppia conforme”, previstadall'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitarel'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicarele ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro di-verse: cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).Tanto, ovviamente, fermo il rilievo per cui l'omesso esame di elementi istrut-tori – veicolato dalla seconda censura ‒ non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque – è il caso di specie ‒ preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass.(ord.) 29.10.2018, n 27415; Cass. (ord.) 25.11.2025, n. 30837).24. In questo quadro non vi è spazio per la disamina della prima ragione dicensura.Difatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, traloro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationesdecidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censureNumero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/2026Data pubblicazione 23/06/2026relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quantoqueste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definiti-vità delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n.2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493).25. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudiziodi legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.26. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente,Regione Calabria, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 10.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, l'8 aprile 2026.Numero registro generale 25575/2022Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 21374/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il presidenteGuido Mercolino