CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore dì fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 7 luglio 2021, la Corte d'appello di Palermo ha confermato - salvo che per il trattamento sanzionatorio, mitigato con la concessione di attenuanti generiche equivalenti - la condanna pronunziata a suo carico dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, in data 18 aprile 2019 in relazione al reato p. e p. dall'art. 95, d.P.R. 115/2002, ascritto al Grimaldi per avere egli, secondo l'imputazione, falsamente dichiarato, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio da lui presentata, di essere unico membro del suo nucleo familiare e di non avere conseguito redditi per gli anni 2015 e 2016, laddove successivamente si appurava che egli in realtà conviveva con i genitori, e che in tal modo il nucleo familiare aveva conseguito nell'anno 2015 un reddito di C 23.179,60 e nell'anno 2016 un reddito di C 26.592,50, eccedenti il limite reddituale per l'ammissione al beneficio. 2. Il ricorso del Grimaldi consta di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte di merito, rigettando l'istanza avanzata in tal senso dalla difesa, non ha disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante esame della compagna del Grimaldi, [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe dovuto testimoniare, secondo la prospettazione del ricorrente, in ordine al luogo di effettiva residenza, domicilio e abitazione del Grimaldi all'epoca dell'istanza di ammissione e all'errore commesso, per tale ragione, nell'autocertificazione dell'assenza di reddito. Contesta il ricorrente quanto affermato dalla Corte di merito nel provvedimento che ha respinto l'istanza, argomentata in base al fatto che il Grimaldi non aveva avanzato analoga richiesta nel chiedere che si procedesse con rito abbreviato; obietta il deducente che in realtà egli aveva avanzato istanza di rito abbreviato condizionato all'esame della Centineo e che, solo in seguito a rigetto a rigetto di detta istanza, aveva chiesto procedersi nelle forme del rito abbreviato semplice. L'errore in cui é incorsa al riguardo la Corte distrettuale inficia la motivazione resa dalla stessa in ordine all'istanza riproposta in appello e vizia, conseguentemente, la sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui essa di fatto non argomenta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, reputando sussistente il dolo generico a fronte del fatto che la divergenza formale tra quanto dichiarato dal Grimaldi e quanto emerso in atti a seguito degli accertamenti di P.G. era stata causata da negligenza e non da un atteggiamento psichico di rappresentazione e volontà, tipico del dolo. Censura inoltre il ricorrente la contraddittorietà della motivazione della sentenza laddove la Corte territoriale asserisce che il dato della convivenza del Grimaldi con la Centineo sarebbe mera allegazione dell'imputato, laddove la stessa Corte aveva rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria mediante esame della Centineo, che avrebbe dovuto riferire proprio in ordine a tale aspetto. 2.3. Con il terzo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, a fronte del fatto che su tale aspetto il ricorrente aveva articolato espressamente uno dei motivi d'appello e che la Corte di merito non ha, al riguardo, dato alcun seguito alla richiesta difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. 1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, affatto privo di pregio, si rammenta che, allorquando l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria ex officio ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Bergmann, Rv. 279324). A nulla rileva l'errore in cui sarebbe caduta la Corte di merito circa la richiesta di abbreviato condizionato, che la stessa Corte non ha considerato, atteso che in realtà si ricava dallo stesso motivo di ricorso in esame che la convivenza del Grimaldi con la Centíneo, che avrebbe dovuto formare oggetto di prova, si collocava temporalmente all'epoca dell'istanza di ammissione, e non durante i periodi (2015 - 2016) riguardo ai quali é stata accertata la divergenza tra quanto dichiarato dall'imputato e la reale situazione sia in termini di composizione del nucleo familiare, sia in termini di percezione del reddito in precedenza specificato. 1.2. Il secondo motivo di ricorso é, del pari, infondato. E' innanzitutto necessario osservare che la Corte di merito ha specificamente motivato, escludendo che la dichiarazione difforme dal vero resa dal Grimaldi potesse essere frutto di mera negligenza, atteso che la dichiarazione da lui rilasciata fa specifico riferimento all'assenza di qualunque introito e al fatto di vivere da solo, quale unico componente del suo nucleo familiare, e che la sentenza impugnata chiarisce che le allegazioni del ricorrente non intaccano il dato costituito dalla reale composizione della sua famiglia e dal reddito percepito negli anni di cui all'imputazione: dato in relazione al quale é stato correttamente escluso dalla Corte palermitana un atteggiamento di mera negligenza da parte del dichiarante. In aggiunta a quanto precede, é opportuno rammentare che l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed é espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.Lgs., non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013). 1.3. Il terzo motivo é a sua volta infondato. Sia pure con motivazione implicita (certamente consentita in subiecta materia: vds. Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale, Rv. 254341; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533), il trattamento sanzionatorio é stato rideterminato dalla Corte di merito per adeguarlo "al reale disvalore del fatto", concedendo al Grimaldi le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (reiterata e specifica) e all'aggravante contestata: segno evidente che il reale disvalore del fatto non consentiva, secondo la Corte distrettuale, di escludere la recidiva contestata. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a