CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29313/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che, decidendo a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di plurimi fatti di furto aggravato. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, fondata sul riconoscimento dei fotogrammi di video sorveglianza da parte degli agenti operanti. 3.11 ricorso è manifestamente infondato.E' invero principio consolidato che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017 Ud. (dep. 13/10/2017 ) Rv. 271041 01; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910 01; Sez. F - n. 37012 del 29/08/2019 Ud. (dep. 04/09/2019) Rv. 277635). Si è osservato che rientra nell'alveo dell'art. 189 il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato, atteso che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, affermi di poter riconoscere con certezza chi vi è riprodotto (Sez. V, 20.4.2018, n. 17923, in motivazione). Ne discende, dunque, che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da tutti gli elementi di prova e, quindi, anche dalle ricognizioni non formali. Pertanto, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in tema di valutazione delle prove, il predetto giudice può attribuire concreto valore probatorio alla identificazione dell'autore del reato avvenuta mediante riconoscimento fotografico da parte di un agente di polizia. E, da ultimo, questa Corte ha precisato che il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023 Ud. (dep. 11/10/2023 ) Rv. 285160-01: in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame diretto dei fotogrammi). 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore