CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12330/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Torinonel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/01/2026 del Tribunale di Novaravisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLaura [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Novara, con la sentenza dell’ 8 gennaio 2026 in epigrafe, aseguito di giudizio ordinario, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 187,commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.Il giudice ha osservato, in particolare, che «Sussistono dunque gli estremi,oggettivi e soggettivi, della condotta contestata. Senonché, lo stato di confusionein cui l'imputato versava appare - in una parte da ritenersi significativa - dovutoa una condizione di polineuropatia attestata dagli stessi sanitari. Aggiungasi chel'imputato risultava in terapia con oppiacei, onde quantomeno tale assunzionenon risultava a scopo ricreativo. Sicché, l'impatto sulla condotta di guidadell'assunzione sine causa di stupefacente deve ritenersi non elevato.In aggiunta, lo stesso imputato ammetteva di aver assunto cocaina,dimostrando collaborazione con le autorità pubbliche. Il che disvela un positivocomportamento post factum, a ulteriore supporto della sussistenza della causa dinon punibilità ex art 131-bis c.p. |La condotta di circolazione alla guida non ha cagionato danni a terzi, sicchéil suo disvalore può ritenersi complessivamente tenue. Le difficili condizioni disalute dell'imputato, documentalmente provate, scolorano altresì l'intensità delcoefficiente psicologico del reato.La fattispecie contestata rientra per edittale nel raggio applicativo dell'art.131-bis c.p., certamente operante anche nell'ambito delle contravvenzionistradali (cfr. Cass., sez. un., sent. 25 febbraio 2016, n. 13681). Né sussiste ilrequisito dell'abitualità, stante l’unica pregressa condanna per reato affine, nonrilevando viceversa un analogo titolo di reato estinto per esito positivo dellamessa alla prova.»2. Avverso la sentenza del Tribunale di Novara ha proposto ricorso percassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, affidatoad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta inosservanza oerronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si devetener conto nell’applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1lettera b), cod. proc. pen.Il Procuratore generale ricorrente censura, in particolare, la sentenzaimpugnata osservando che dagli atti del processo emergeva che [OSCURATO:PERSONA] ammesso di avere assunto cocaina e che, mentre si trovava alla guida delproprio veicolo, aveva provocato un incidente stradale c.d. autonomo, creandopericolo per la circolazione stradale, per la propria incolumità e per l’incolumitàdegli altri utenti della strada.Richiama giurisprudenza di legittimità e si duole del fatto che, nel caso dispecie, era mancata una valutazione in concreto della offensività della condottatenuta, avendo il giudice omesso di valutare se il fatto illecito contestatoall’imputato avesse o meno determinato un contesto concretamente esignificativamente dannoso o pericoloso con riguardo ai beni giuridici tutelati anorma dell’art. 187 cod. strada.3. Il Procuratore generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] hadepositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2. Va preliminarmente osservato che «in tema di impugnazioni, il pubblicoministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. adopera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporrericorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencatidall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cuiall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv.288029 – 01). Va anche precisato che, avendo la novella citata vietato l’appellodel pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudicemonocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in temadi ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi diricorso incontra l’impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa.Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze diproscioglimento pronunciate per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod. proc.pen., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art.606 cod. proc. pen., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge chedifetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa,anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva» (Sez. 2, n. 1535 del18/11/2025, Matrone).3. Osserva la Corte che il Procuratore generale ricorrente, sebbene abbialamentato violazione di legge (art. 606, comma 1 lettera b) cod. proc. pen.), insostanza si duole della manifesta illogicità della motivazione della sentenzaimpugnata.Va, pertanto, premesso che «in materia di ricorso per Cassazione, perchésia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con ilprocedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e nonrappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez.6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 02; Sez. 1, n. 13528del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054). Deve ulteriormente precisarsi che taleinconfutabilità non può essere il risultato di una valutazione soggettiva eopinabile del giudice e/o del ricorrente, ma deve emergere dal contrasto con unamassima di esperienza, il che accade quando il ragionamento valorizzi unacongettura personale e non sia fondato su un giudizio ipotetico a contenutogenerale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze maautonomo da esse e valevole per nuovi casi, cioè un’ipotesi non fondata sull’idquod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Sez.1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 30/04/2021, Romano, Rv. 281385 – 01; Sez.6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 – 0)» (Sez. 2, n. 41812 del18/11/2025, Matrone, non mass.).Così enucleato il vizio di manifesta illogicità, il ricorso è fondato.La motivazione della sentenza impugnata valorizza, ai fini dell’applicazionedella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art.131-bis cod. pen., le condizioni di salute dell’imputato (polineuropatia), lamancata causazione di danni a persone o a cose e il comportamentocollaborativo tenuto dall’imputato subito dopo il fatto.La sentenza impugnata omette, con motivazione manifestamente illogica, diconsiderare adeguatamente l’offensività in concreto della condotta.Risulta, invero, dalla sentenza impugnata che il ricorrente ha provocato unincidente stradale, circostanza aggravante del reato contestata e non esclusa dalgiudice di merito, che vale di per sé ad escludere che il fatto ascritto all’imputatopossa essere qualificato di particolare tenuità.Dalla sentenza impugnata emerge, inoltre, che l’imputato si era messo allaguida dell’autocarro dopo l’assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina,avvenuta peraltro contestualmente all’assunzione, anche se per terapia (comesostenuto dall’imputato), di altro tipo di sostanza stupefacente (oppiacei).L’uso contemporaneo di diversi tipi di sostanze stupefacenti integra condottaestremamente pericolosa, che esclude la particolare tenuità del fatto.5. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va,pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novara, indiversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diNovara, in diversa persona fisica.Così deciso il 27/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]