CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 17131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Bologna con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta di determinazione della competenza o, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale remittente; letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata telematicamente in data 5 marzo 2026, che, anche in replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, ha insistito perchè sia individuato nel Tribunale di Monza il giudice territorialmente competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, il Tribunale di Bologna ha proposto ex art. 24bis cod. proc. pen. rinvio pregiudiziale per sottoporre a questa Corte la questione se, quando l'emittente delle fatture risulti qualificato in imputazione come "cartiera", la competenza per territorio del reato di emissione (art. 8 d.lgs. 74/2000) debba determinarsi secondo il luogo di consumazione (individuato, in tesi difensiva, nella sede legale/domicilio fiscale dell'emittente) oppure, non essendo così determinabile, in base al luogo di accertamento (art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000), chiedendo in sostanza un principio di diritto "di cornice" destinato a orientare la causa concreta.2. In data 23 gennaio 2026 il Procuratore Generale presso questa Corte, con la propria requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta di determinazione della competenza o, in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale remittente. Preliminarmente va segnalato che, secondo il PG, a causa della non sufficiente motivazione dell'ordinanza di remissione e dell'inopportunità di acquisire gli atti di indagini in sede di legittimità, al momento non si è in grado di dare una risposta adeguata in punto di diritto sul problema della competenza. Si impone dunque la richiesta di restituzione degli atti al fine di una completa motivazione sui presupposti di fatto e di diritto e sulle tesi circa la competenza che si contendono il campo. Ed invero, in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24 bis cit., il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa e dell'impossibilità di risolverla secondo gli ordinari strumenti processuali, ed è altresì tenuto ad operare una motivata selezione degli atti da trasmettere alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023). Nel contempo, l'esigenza di speditezza propria del procedimento incidentale per la decisione sulla competenza territoriale preclude il ricorso ai poteri di integrazione d'ufficio della provvista informativa (Sez. 5, n. 43638 del 06/09/2023). In ogni caso, osserva il PG, qualora la Corte volesse assumere una decisione nel merito, la Procura Generale non intende discostarsi dalle seguenti determinazioni. Per effetto dell'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, per i reati tassativamente previsti dal capo I del titolo II del d.lgs. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3, dichiarazione infedele ex art. 4, omessa dichiarazione ex art. 5) la competenza è assegnata facendo riferimento, in ordine successivo, ai seguenti criteri: - luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, se quest'ultimo è in Italia; - luogo di accertamento del reato, se il domicilio fiscale è all'estero; - luogo di consumazione o luogo di inizio della permanenza in caso di reato permanente. Invece, per i reati non compresi nel capo I del titolo II, valgono solo le regole di cui al primo comma dell'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 e, dunque, quelle previste dall'art. 8 cod. proc. pen. e, in subordine, quella che fa riferimento al giudice del luogo di accertamento del reato. Proprio a quest'ultimo gruppo di norme, pertanto, bisogna far riferimento, stante appunto la maggiore gravità del reato di cui all'art. 8 d.lgs. cit. rispetto agli altri nell'ambito della connessione. Ed è evidente che, tra reati di pari gravità, debba privilegiarsi il primo in ordine temporale (secondo Sez. Un. Orlandelli del 2009). Orbene, quanto a quest'ultimo reato, è evidente per il PG che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari (Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016). Non è, tuttavia, in atti chiaro ove ciò sia avvenuto, sicché non è peregrino affermare che valga il luogo di accertamento, il quale va individuato nella sede dell'Ufficio di Bologna in cui è stata 2compiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione. 3. In data 5 marzo 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], con la memoria difensiva allegata, ha chiesto, anche in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, che deve riconoscersi al proprio assistito, chiamato a rispondere avanti l'[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, in virtù della mancata applicazione della regola di cui all'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., dei fatti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente mesi stenti, il diritto a non essere distolto dal suo giudice naturale precostituito per legge da individuarsi, anche per tali fatti, nel Tribunale di Monza quale luogo ove si è consumato il primo reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il rinvio pregiudiziale, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile. 2. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni per le quali, a giudizio del Collegio, la richiesta del tribunale felsineo si espone al giudizio di inammissibilità, è opportuna una ricognizione degli atti processuali trasmessi a questa Corte. Operazione, questa necessaria, tenuto conto del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa e della impossibilità di risolverla secondo gli ordinari strumenti processuali, ed è altresì tenuto ad operare una motivata selezione degli atti da trasmettere alla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233 - 01). 3. In particolare, gli atti trasmessi sono costituiti dai seguenti: (i) Richiesta di rinvio a giudizio (P.M. Bologna, 1.12.2022) - contesta a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Autosport s.r.I., il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000), per gli anni d'imposta 20162019, con indicazione dei fornitori ritenuti "cartiere" ([OSCURATO:PERSONA] — ditta individuale; Carwagen s.r.I.; Mobilservice s.r.I.; Panoramic s.r.I.; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].) e dei relativi importi IVA. Il luogo di consumazione viene ancorato alla presentazione delle dichiarazioni (Bologna) e l'accertamento alla Tenenza G.d.F. Molinella (04.12.2021); (ii) Decreto che dispone il giudizio (G.u.p. Bologna, 9.3.2023) - riproduce l'imputazione, individua la P.O. nell'Agenzia delle Entrate di Bologna, fissa il dibattimento davanti al Tribunale di Bologna; (iii) Verbale e ordinanza del G.u.p. (9.3.2023) — il GUP aveva riconosciuto la 3connessione teleologica tra l'art. 8 e l'art. 2 e l'applicabilità dell'art. 16 cod. proc. pen. (parità edittale). Aveva individuato come primo reato l'emissione del 2016 ("[OSCURATO:PERSONA]" e poi "Carwagen"), ma aveva giudicato incerto il luogo di consumazione perché le emittenti sono "cartiere/ditte fantasma"; aveva reputato, quindi, non utilizzabile il criterio del "luogo di emissione" e "scalato" sul primo tra i residui reati connessi localizzabili: l'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, consumato nel domicilio fiscale dell'imputato (Molinella) ex art. 18, comma 2; di qui la competenza dell'A.G. di Bologna; (iv) Provvedimenti del P.M. del 30.09.2022 e 13.10.2022 - iscrizione ex art. 8 d.lgs. 74 del 2000 di Santoro, Messana, [OSCURATO:PERSONA] (Roma) e Santini, Muscianese, Cipro (Serramazzoni—M0); quindi stralcio in due distinti procedimenti e trasmissione alle Procure competenti (Roma e Modena); (v) C.N.R. G.d.F. Molinella (04.12.2021, stralcio) - qualifica i fornitori nazionali come "cartiere" ed evidenzia che le autovetture risultano cedute ad Autosport direttamente da soggetti esteri; riporta una fattura n. 4 del 29.01.2016 "[OSCURATO:PERSONA]" con luogo [OSCURATO:PERSONA], utile nell'ottica difensiva ai fini di localizzazione; (vi) Verbale dibattimentale 23.10.2025 (Trib. Bologna, Giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) - la difesa ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale in favore dell'A.G. di Roma e chiede la nullità del D.C. per difetto di allegato "elenco fatture"; il P.M. si oppone su entrambi i profili; il Tribunale riserva e rinvia; (vii) Ordinanza 6.11.2025 (art. 24bis cod. proc. pen., Giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) - il giudice del Tribunale di Bologna riconosce la cornice fattuale (anni d'imposta 20162019; elenco dei soggetti emittenti) e lo sviluppo processuale (iscrizioni per l'art. 8 e successivo stralcio a Roma e Modena), qualificando il rapporto tra l'art. 2 (utilizzatore) e l'art. 8 (emittente) come connessione teleologica. Poiché i due delitti hanno identica cornice edittale, richiama l'art. 16 cod.proc.pen. per individuare il primo reato (emissione 2016 "[OSCURATO:PERSONA]"). Il problema centrale affrontato nell'ordinanza è che l'emittente è definito "cartiera". Il G.u.p. aveva reputato indeterminabile il luogo di consumazione del reato di emissione e, perciò, aveva "scalato" sul primo reato certamente localizzabile (l'art. 2, con domicilio fiscale dell'utilizzatore, con sede nel circondario dell'A.G. di Bologna). Il Tribunale, invece, solleva questione pregiudiziale dinanzi a questa Corte per chiarire se la qualifica di "cartiera", da sola e allo stato degli atti, basti a neutralizzare il criterio "luogo di emissione/ sede legale", imponendo ex se il criterio sussidiario del luogo di accertamento (art. 18, comma 1), oppure no. Esclude applicabilità dell'art. 18, comma 3 (criterio della "prima iscrizione ex art. 335" per medesimo periodo d'imposta), richiamando Cass. 29519/2019. L'ordinanza rimette a questa Corte, come anticipato, la questione pregiudiziale sulla determinazione del luogo di consumazione del reato ex art. 8 d.lgs. 74 del 2000 quando l'emittente è qualificato "cartiera", domandando se, in mancanza di elementi ulteriori, la competenza vada radicata (a) nel domicilio fiscale/sede legale dell'emittente (luogo di emissione), oppure (b) nel luogo di accertamento ex art. 18, comma 1, quale criterio 4residuale; (viii) Eccezione di incompetenza territoriale (2023) davanti al GUP — la difesa aveva radicato la questione sull'art. 18 d.lgs. 74 del 2000 e sulla connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen.; aveva evidenziato che l'emissione precede logicamente e temporalmente l'utilizzo e che, dunque, tra reati di pari gravità, l'art. 16 cod. proc. pen. impone il giudice del primo reato, qui da collocare a Monza (luogo [OSCURATO:PERSONA] in fattura "[OSCURATO:PERSONA]" del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Aveva richiamato Sez. U, n. 3390/2017 (connessione teleologica senza identità soggettiva tra autori di reato mezzo e fine) e Sez.U, n.27343/2013 (la connessione non esige pendenza nella stessa fase/grado). Ha aggiunto il richiamo a Cass. I, n. 17174/2022, che applica l'art. 16 per i reati tributari "di pari gravità" (artt. 8 e 2), privilegiando il primo commesso. Aveva ancora contestato l'assunto "ditte fantasma", osservando che anche se fittizie sul piano fenomenologico, le società/ditte sono giuridicamente esistenti e, allo stato, la sede legale (o domicilio fiscale) vale come luogo di emissione/consumazione dell'art. 8, salvo prova contraria; diversamente, si finirebbe per applicare prematuramente il criterio sussidiario del luogo di accertamento; (ix) Eccezione difensiva (21.10.2025) e memoria depositata dinanzia a questa Corte (5.3.2026) - sviluppano la tesi della connessione teleologica (art. 12, lett. c), cod. proc. pen.), dell'operatività dell'art. 16 cod. proc. pen. (parità edittale tra gli artt. 2 e 8 (criterio del primo reato, qui l'emissione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] con conseguente competenza dell'A.G. di Monza), richiamano Sez.U, n. 53390/2017 (nessuna necessaria identità degli autori tra reato mezzo e reato fine) e Sez.U, n.27343/2013, Taricco (connessione non subordinata al medesimo stato e grado). Contestano anche la premessa "ditte fantasma", sostenendo che la sede legale "esiste" e, allo stato degli atti, funge da luogo di emissione, salvo prova contraria. 4. Tanto premesso, il rinvio pregiudiziale, come anticipato, è inammissibile. 4.1. Ed invero, a pag. 6 dell'ordinanza, il Tribunale mostra di condividere l'assunto difensivo secondo cui la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] è "allo stato, giuridicamente esistente" e che, in assenza di diversi riscontri, le fatture vadano ritenute emesse nel luogo della sede legale ([OSCURATO:PERSONA], circondario Monza). 4.2. Ciò nonostante, chiede alla Corte di dichiarare un principio generale circa l'operatività del luogo di emissione rispetto al luogo di accertamento quando l'emittente sia una cartiera. Ne deriva che la rimessione postula una adesione di merito già espressa "allo stato degli atti", ma, manifestando un dubbio sulla correttezza della prospettazione "in fatto" della difesa, pretende dalla Corte di fornire un'interpretazione che "avalli" o meno in astratto tale impostazione ma basandosi su elementi in fatto di cui lo stesso giudice è incerto. 4.3. Il nodo critico è quindi processuale: la rimessione non cristallizza una quaestio iuris "pura" su presupposti fattuali stabilizzati "allo stato degli atti", ma chiede alla Cassazione un avallo nomofilattico su una soluzione che presuppone e implica apprezzamenti di merito (se e quanto l'emittente sia effettivamente "cartiera" e quale sia, in concreto, il luogo dell'azione 5tipica di emissione), vale a dire valutazioni che non rientrano nel perimetro fisiologico di un rinvio pregiudiziale di competenza per territorio. 4.4. Questa Corte ha più volte ribadito che la competenza va determinata alla stregua della contestazione del P.M. e allo stato degli atti, salvo il caso di errori macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050 — 02); tale regola opera come presidio contro derive esplorative o surrettizie incursioni di merito nella fase sulla competenza (così, Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Confl.comp. in proc. Greggio, Rv. 286071 —01; Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424 — 01). 4.5. Ne consegue, dunque, che una rimessione a questa Corte che postuli un supplemento valutativo (se la "cartiera" è solo formale o effettiva; se la sede legale coincida con il /ocus dell'azione; se pagamenti e documentazione depongano per altro luogo) non si colloca su un piano di pura legalità, ma dipende da accertamenti di fatto non demandabili alla Cassazione in sede pregiudiziale. 5. Alla luce di quanto sopra, dunque, il giudice rimettente ha, anzitutto, il diritto/dovere di tentare la localizzazione del /ocus commissi delicti con elementi oggettivi e, solo in caso di impossibilità, dovrà tenere conto quale criterio attributivo della competenza del luogo di accertamento del reato. La giurisprudenza "di sistema" in tema di art. 8 d.lgs. 74 del 2000 impone infatti che il luogo di consumazione (e quindi la competenza primaria ex art. 8 cod. proc. pen.) sia individuato mediante elementi oggettivi idonei a fondare una ragionevole certezza allo stato degli atti; solo se tale luogo non sia determinabile, diventa operante il criterio sussidiario del luogo di accertamento (art. 18, comma 1, d.lgs. 74 del 2000): Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 — 01. 6. Dunque, prima della rimessione, il giudice deve: (i) verificare se le fatture (es. la n. 4/2016 "[OSCURATO:PERSONA]" che reca [OSCURATO:PERSONA]), unitamente agli altri indici documentali, consentano allo stato la localizzazione della consumazione; (ii) ponderare gli elementi disancoranti (qualifica di "cartiera", assenza di operatività reale, pagamenti eseguiti su conti di altri soggetti), che potrebbero neutralizzare il mero dato della sede legale, evitando di surrogare con un principio astratto la necessaria valutazione fattuale preliminare. Se questi due passaggi non vengono esauriti, la rimessione si converte in una domanda esplorativa che esula dallo schema dell'art. 24bis, cod. proc. pen. 7. L'ordinanza, correttamente, esclude l'operatività dell'art. 18, comma 3, cod. proc. pen. che vale solo per plurime emissioni nello stesso periodo d'imposta: Sez. 3, n. 29519 del 10/05/2019, Campitello, Rv. 276592 - 02. Qui i periodi sono diversi (20162019), perciò la questione attiene unicamente al rapporto tra /ocus commissi delicti (art. 8 cod. proc. pen.) e luogo di accertamento (art. 18, comma 1). Ma la selezione tra i due postula un vaglio fattuale (ossia sia o no determinabile il /ocus), che non può essere traslato alla Cassazione in modo "consultivo". 8. In diritto, poi, va ricordato che il reato di cui all'art. 8 D. Igs. n. 74 del 2000 è 6istantaneo e si consuma al momento dell'emissione (o dell'ultima nel medesimo anno: Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 — 01; Sez. 3, n. 25816 del 21/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267664 — 01; Sez. 3, n. 20505 del 19/02/2014, Maccarrone, Rv. 259680 — 01; Sez. 3, n. 18929 del 12/04/2012, Migliano ed altro, non mass.). Stabilire dove si è verificata l'azione tipica è, in prima battuta, questione in fatto retta da "elementi oggettivi allo stato", non da meri qualificativi ("cartiera") assunti in astratto. Anche per questa ragione, la rimessione non può ridursi a chiedere in via generale se la competenza si radichi nel luogo della sede dell'impresa o nel luogo dell'accertamento, senza che sia stato fatto un serio tentativo di localizzazione fondato sugli elementi documentali. 9. Le Sezioni Unite hanno peraltro chiarito, da un lato, che la connessione teleologica (art. 12, lett. c), cod. proc. pen.) non richiede identità di autori tra reatomezzo e reatofine (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01), dall'altro, che la competenza per connessione è criterio originario e autonomo (non dipende dalla fase/grado: Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345- 01). Ma l'art. 16 cod. proc. pen. (giudice del reato più grave o, a pari gravità, del primo reato) presuppone che il "primo" sia concretamente localizzabile. 10. Finché il luogo del primo reato (qui, l'emissione della fattura del 2016) rimane controverso/indeterminato, la domanda "di principio" sull'individuazione dell'A.G. competente territorialnnente (nella specie, Monza o Bologna) scivola nel merito. 11. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il rinivo pregiudiziale ex art. 24bis cod. proc. pen. proposto dal Tribunale di Bologna va dichiarato inammissibile, perché: (i) richiede a questa Corte un "avallo astratto" su una tesi che dipende da valutazioni di merito (natura effettiva di "cartiera"; tracciabilità del /ocus dell'azione tipica), non demandabili in sede pregiudiziale; (ii) non rispetta la sequenza metodologica fissata dalla giurisprudenza (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 - 01, ossia: prima esaurire la verifica allo stato degli elementi oggettivi per il /ocus commissi delicti e, solo se ciò è impossibile, individuare quale giudice competente quello del luogo di accertamento); (iii) distorce la funzione dell'art. 24bis, cod. proc. pen. trasformandolo da strumento per questioni giuridiche effettivamente pregiudiziali a veicolo di valutazioni fattuali che spettano al giudice della cognizione. 12. Alla declaratoria di inammissiiblità, seguono i provvedimenti conseguenti previsti dall'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.MIl re estensore [OSCURATO:PERSONA] denteALEÌJISCAIC.[OSCURATO:PERSONA] 7 L-1)