Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 33290/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4166/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1306/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO,depositata il 20/06/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, con sentenza resa in data 20/06/2019, la Corte d’appello di Catanzaroha confermato la decisione con la quale il giudice di primo Adunanzadel10 ottobre 2023 - R.G. n. 4166/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri gradoha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei dannisubiti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza degli inadempimenti in cui la Perrone era incorsa nell’esecuzione del proprio mandato professionaledi avvocato prestata in favore del Parise; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come del tutto correttamente il primo giudice avesse individuato le forme degli inadempimenti professionali contestati a carico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali l’appellante non aveva neppureproposto specifici motivi di censura, nella specie omessi anche in relazione alla concreta determinazione del risarcimento del danno liquidatoin favore del Parise; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; FedericoParise resiste con controricorso; conordinanza interlocutoria n. 10615 del 1° aprile 2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione relativa alle modalità di conferimentodella procura speciale ad litem nel giudizio di cassazione; ritenutoche, dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, essendoemerso, sulla base delle ricerche eseguite presso i l [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente, difesa in proprio, non risulta va iscritta, presso l’albo speciale per l’esercizio della professione di avvocatodinanzi alle giurisdizioni superiori; al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, ai fini dell'ammissibilitàdel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto,o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione Adunanzadel10 ottobre 2023 - R.G. n. 4166/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellasentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso (v., da ultimo, Sez.

L, Ordinanza n. 17317del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01); in particolare, la sottoscrizione del ricorso per cassazione e l’esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momentodella notifica, con la conseguente inammissibilità del ricorso percassazione proposto da un avvocato che non figuri fra gli iscritti nell’albospeciale dei cassazionisti (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021,Rv. 661629 – 01; il rilievo dell’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata iscrizione della ricorrente (difesa in proprio) nell’albo speciale degli avvocatiabilitati all’esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori si aggiunge alle ulteriori ed autonome ragioni di inammissibilità, nella specie rilevabili con riguardo, da un lato, alla tardivitàdel ricorso (notificato il 19/12/2019 a fronte della notificazione della sentenza in data 20/6/2019, secondo quanto attestato dalla documentazione prodotta dal controricorrente) e, dall’altro, al carattere meramente astratto e solo generico delle opposizioni sollevatedalla ricorrente nei confronti della decisione impugnata; sutale ultimo punto, varrà sottolineare come l’assoluta carenza di qualsivogliacontenuto critico delle plurime argomentazioni contenute nella sentenza impugnata valga a escludere l’ammissibilità delle censure così come formalizzate dalla ricorrente nell’atto introduttivo dell’odierno giudizio di legittimità, dovendo al riguardo trovare applicazioneil consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Adunanzadel10 ottobre 2023 - R.G. n. 4166/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzionecondizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualorail ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l’individuazione dellacritica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazionedelle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nelladecisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999– 01; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 -01); sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente, difesa in proprio (con la conseguente irrilevanza della distinzione tra responsabilità della parte o del suo difensore, ai sensi di quanto precisato, ex plurimis , da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021, Rv. 663013 - 01), al rimborso, in favore del controricorrente(difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una procura che, in quanto materialmente unita al controricorso, è da considerarsi conferita per il giudizio di cassazione , in con formit à a quanto da ultimo stabilito in Cass., Sez.

U, Sentenza n. 36057 del Adunanzadel10 ottobre 2023 - R.G. n. 4166/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 666374 - 01), delle spese del presente giudizio, secondola liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art.13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, difesa in proprio, al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4166/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1306/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO,depositata il 20/06/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; consideratoche, con sentenza resa in data 20/06/2019, la Corte d’appello di Catanzaroha confermato la decisione con la quale il giudice di primo Adunanzadel10 ottobre 2023 - R.G. n. 4166/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri gradoha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei dannisubiti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza degli inadempimenti in cui la Perrone era incorsa nell’esecuzione del proprio mandato professionaledi avvocato prestata in favore del Parise; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come del tutto correttamente il primo giudice avesse individuato le forme degli inadempimenti professionali contestati a carico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali l’appellante non aveva neppureproposto specifici motivi di censura, nella specie omessi anche in relazione alla concreta determinazione del risarcimento del danno liquidatoin favore del Parise; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; FedericoParise resiste con controricorso; conordinanza interlocutoria n. 10615 del 1° aprile 2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione relativa alle modalità di conferimentodella procura speciale ad litem nel giudizio di cassazione; ritenutoche, dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, essendoemerso, sulla base delle ricerche eseguite presso i l [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente, difesa in proprio, non risulta va iscritta, presso l’albo speciale per l’esercizio della professione di avvocatodinanzi alle giurisdizioni superiori; al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, ai fini dell'ammissibilitàdel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto,o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione Adunanzadel10 ottobre 2023 - R.G. n. 4166/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellasentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso (v., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 17317del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01); in particolare, la sottoscrizione del ricorso per cassazione e l’esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momentodella notifica, con la conseguente inammissibilità del ricorso percassazione proposto da un avvocato che non figuri fra gli iscritti nell’albospeciale dei cassazionisti (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021,Rv. 661629 – 01; il rilievo dell’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata iscrizione della ricorrente (difesa in proprio) nell’albo speciale degli avvocatiabilitati all’esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori si aggiunge alle ulteriori ed autonome ragioni di inammissibilità, nella specie rilevabili con riguardo, da un lato, alla tardivitàdel ricorso (notificato il 19/12/2019 a fronte della notificazione della sentenza in data 20/6/2019, secondo quanto attestato dalla documentazione prodotta dal controricorrente) e, dall’altro, al carattere meramente astratto e solo generico delle opposizioni sollevatedalla ricorrente nei confronti della decisione impugnata; sutale ultimo punto, varrà sottolineare come l’assoluta carenza di qualsivogliacontenuto critico delle plurime argomentazioni contenute nella sentenza impugnata valga a escludere l’ammissibilità delle censure così come formalizzate dalla ricorrente nell’atto introduttivo dell’odierno giudizio di legittimità, dovendo al riguardo trovare applicazioneil consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Adunanzadel10 ottobre 2023 - R.G. n. 4166/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzionecondizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualorail ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l’individuazione dellacritica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazionedelle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nelladecisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999– 01; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 -01); sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente, difesa in proprio (con la conseguente irrilevanza della distinzione tra responsabilità della parte o del suo difensore, ai sensi di quanto precisato, ex plurimis , da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021, Rv. 663013 - 01), al rimborso, in favore del controricorrente(difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una procura che, in quanto materialmente unita al controricorso, è da considerarsi conferita per il giudizio di cassazione , in con formit à a quanto da ultimo stabilito in Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del Adunanzadel10 ottobre 2023 - R.G. n. 4166/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 666374 - 01), delle spese del presente giudizio, secondola liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art.13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, difesa in proprio, al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut
Sentenza Cassazione n. 33290/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris