CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 27129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29379/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ APPELLO di BARI n. 1352/2019 depositata il03/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. ANAS s .p. a . convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] fine di sentir lo condannare al rilascio, in proprio favore, della [OSCURATO:PERSONA], sita nel Comune di Bari, sulla S.S. 16 al Km 796+300, distinta al N.E.C.E.U al foglio 7, par. 81-82-85-347, con contestuale condanna al pagamento di una somma a titolo di godimento dell’immobile, oltre alle spese legali. 2. Costituendosi , in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] eccepì, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda, contestando la scelta del rito, nonché l’improcedibilità per difetto di legittimazione ad agire di ANAS, chiedendo, nel merito, il rigetto della medesima , ed affermando di aver sottoscritto “inavvertitamente” il contratto di concessione in uso sottopostogli da ANAS tra “documentazione varia”. 3. Il Tribunale, previo riconoscimento della legittimazione ad agire della società attrice ed espletamento di CTU, ritenne valido l ’ atto di locazione (in realtà, concessione in uso) contestato dal convenuto e, per l’effetto, con sentenza n. 2490/2017, accolse la domanda di ANAS. 4. La sentenza di primo grado venne impugnata d al [OSCURATO:PERSONA], il quale propose le medesime deduzioni del primo grado. 5. Con sentenza n. 1352, pubblicata in data 03.07.2019, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Bari rigettò il gravame rilevando, preliminarmente, che la questione della legittimazione attiva dell’appellata era estra nea al rapporto personale di godimento insorto con la locazione temporanea dell’immobile. Nel merito, la Corte territoriale ritenne valido ed efficace il contratto, essendo rimasta indimostrata la circostanza – dedotta dall’appellante – della sua inconsapevole sottoscrizione. Inoltre, la sentenza impugnata diede atto del mancato disconoscimento della firma e dell’assenza di querela di falso sul contenuto del contratto da parte del [OSCURATO:PERSONA]. La rilevata validità del contratto determinò la Corte a rigettare la prova testimoniale richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] a riprova della propria sottoscrizione “inconsapevole” del contratto, che, indipendentemente dalla sua ammissibilità o meno, ritenne irrilevante. La Corte rilevò, altresì, l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo del versamento dell’indennità di godimento del medesimo bene. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ANAS resiste con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 3, cod.proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt.81, 101, 112, 115 e 167 c.p.c. –Difetto di legittimazione attiva nel giudizio di primo grado dell’attore [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c.”, per avere la Corte di Appello fatto malgoverno delle norme relative alla verifica della titolarità, in capo ad ANAS, del diritto reale sulla [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente censura l’errore in cui suo dire è incorsa la Corte territoriale, la quale, condividendo la statuizione di primo grado, ha riconosciuto la natura obbligatoria del rapporto tra le parti, ritenendo irrilevante ai fini della decisione l’accertamento della proprietà del bene. 2. Con il secondo moti vo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli art. 115, 184, 245, 250 c.p.c. nonché Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24, 111 Cost. e 101 c.p.c., per negata prova testimoniale (dapprima ammessa) del teste [OSCURATO:PERSONA] indicato dal convenuto/ricorrente”. In particolare, il ricorrente lamenta il fatto che l’inammissibilità dell’escussione del teste da lui indicato a riprova della propria sottoscrizione “inconsapevole” del contratto, già ammesso, è stata causata dalla sua mancata citazione con raccomandata, seppure questi fosse presente in aula, il giorno dell’udienza fissata per l’espletamento dell’istruttoria. Tale circostanza – a detta del ricorrente – ha determinato l’impossibilità di dimostrare l’invalidità del contratto di concessione in uso per vizio o assenza del consenso, sempre eccepita dal ricorrente. 3. Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2011, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221). 4. In tale prospettiva, va in primo luogo osservato che il ricorso risulta formulato in violazione del requisito prescritto, a pena di inammissibilità,dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., atteso che il ricorrente pone a fondamento delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito senza debitamente riportarne nel ricorso – per quanto strettamente d’interesse in questa sede – il contenuto (cfr. di recente Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701; Cass., Sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. III, 27/11/2018, n. 30594). 4.1 In particolare, con riferimento al primo motivo, il ricorrente ha omesso di indicare in quale parte dei suoi di atti di primo grado avrebbe operato il supposto disconoscimento del contratto di concessione in uso. 4.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante l ’ omessa audizione del teste Pilò, il ricorrente ha omesso di produrre copia dei verbali dell’udienza di primo grado in cui il Tribunalel’ha dichiarato decaduto dalla prova,e i verbali delle udienze successive dai quali evincere la contestazione da parte sua di tale declaratoria di decadenza, evidenziata in entrambe le sentenze dei gradi precedenti. 5. Ciò premesso, con riguardo al primo motivo di ricorso, la sentenza gravata così motiva: « L’appellante critica la sentenza nella parte in cui ritiene sussistere la legittimazione attiva dell’ANAS, e valido ed efficace il contratto di locazione. Precisa che l’ANAS non è proprietaria della [OSCURATO:PERSONA] in questione, e che dunque non aveva alcun titolo per concederla in uso al sig. [OSCURATO:PERSONA]. La censura non è condivisibile. In primo luogo, occorre osservare che il Tribunale ha correttamente stabilito che nel caso di specie è in questione un rapporto obbligatorio (quello tra il locatore e del conduttore) e non la proprietà del bene concesso in locazione, proprietà la cui sussistenza in capo al locatore stesso appare irrilevante, ai fini del contratto in questione”. Sul punto, la giurisprudenza ha da tempo stabilito il principio secondo cui: “Poiché il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, di modo che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione ( …. ) l a circostanza che l ’ immobile sia possed uto dall’ANAS, che infatti ne ha liberamente disposto con l’atto di locazione temporanea, sgombra il campo da ogni dubbio circa la titolarità del diritto di concedere in locazione l’immobile medesimo. D’altro canto, l’unico soggetto facultato a contestare tale titolarità è il proprietario dell’immobile, laddove esso sia diverso da quello che ne dispone. Nel caso di specie, il preteso diverso proprietario, e cioè il Comune di Bari, non ha mai reclamato alcun diritto sul bene in questione; né ha proposto alcuna domanda contrastante con le conclusioni dell’ANAS. Anzi, sul punto lo stesso appellante valorizza la condotta dell’amministrazione comunale ritenendo che, “di fatto, ha determinato la c.d. sdemanializzazione del bene” in questione (vedasi atto di citazione del 4/2/2014 - allegato n. 16 fascicolo di primo grado del sig. [OSCURATO:PERSONA]). Con la conseguenza che sotto ogni profilo (e quindi anche seguendo la interpretazione dell’appellante) [OSCURATO:SOCIETA] era pienamente legittimata a concedere in locazione la Casa cantoniera, ciò che pacificamente ha fatto. Quanto alla attuale ubicazione dell’immobile, a seguito della nuova denominazione delle strade, esso è pacificamente sito in Bari alla via Napoli n. 370, come acclarato dal CTU e confermato da entrambe leparti in causa. Ma tale dato non rileva ai fini della decisione della presente causa. Appare invece dirimente la circostanza dell’avvenuta sottoscrizione del contratto in questione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] (doc. 1 fascicolo di parte ANAS di primo grado). L’appellante sostiene di essersi recato presso gli uffici dell’Anas di Bari “per firmare documentazione varia” e che in quell ’ occasione avrebbe potuto inavvertitamente sottoscrivere il contratto di locazione. Tale affermazione rimane però a livello di mero assunto di parte, non solo indimostrato, ma anche inverosimile, posto che appare del tutto insensato che un cittadino si rechi presso un ufficio e inconsciamente sottoscriva un contratto, firmandolo in calce ad ogni singola pagina, senza leggerne non solo il contenuto, ma neppure la denominazione, che era stata stampata a caratteri di grandi dimensioni che non potevano non essere notati. E, come condivisibilmente ha osservato il Tribunale, la firma del sig. [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata disconosciuta, né è stata proposta alcuna querela di falso per irregolare riempimento del contratto: dunque non sono state poste in essere le attività che sole avrebbero potuto incidere sulla legittimità e sul carattere vincolativo del contratto medesimo. Stante quanto sopra, è del tutto irrilevante la prova testimoniale richiesta dall’appellante, indipendentemente dalla circostanza che essa sia ammissibile o meno. Tale richiesta deve dunque essere respinta. In conclusione, il contratto è valido ed efficace, poiché nei rapporti tra le parti contrattuali la sua validità e la sua efficacia prescindono dalla proprietà del bene. Conseguentemente, a fronte di un contratto che prevede l’uso dell’immobile per un tempo determinato, e della sua scadenza, il concedente ha diritto ad ottenere il rilascio bene locato. Nel caso di specie, è stato anche provato l’inadempimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], che, come ha correttamente rilevato il Tribunale, non disconosce il mancato pagamento dell’indennità di godimento, limitandosi ad affermare di non dovere alcuna somma a tale titolo » (così a p. 3 e s. della sentenza). 5.1 L’ampia e articolata motivazione della Corte territoriale risulta del tutto conforme a diritto, e merita integrale conferma. Va per completezza aggiunto che risulta inconferente il richiamo del ricorrente alla pronuncia Cass., Sez. Un., n. 2951/2016, dal momento che, come appena esposto, ANAS ha fornit o piena prova della propria legittimazione attiva, nella sua qualità di soggetto titolare della disponibilità di fatto del bene. 6. Quanto al secondo motivo, i l ricorrente , oltre a non aver mai provato che ANAS non avesse la disponibilità dell’immobile quando gliel’ho ha concesso in uso, né negato di aver occupato l’immobile de quo, si è limitato a sostenere di essersi recato presso gli uffici della di Bari “per firmare documentazione varia”e che in quell’occasione avrebbe potuto inavvertitamente sottoscrivere il contratto di locazione (così a p. 4, 2° § della sentenza). 6.1. Tuttavia, egli non ha mai disconosciuto il contratto nei termini prescritti dall’art. 214 cod. proc. civ., né ha proposto alcuna querela di falso per abusivo riempimento. 6.2 Invero, la denunzia dell ’ abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta, postula la proposizione del rimedio della querela di falso soltanto quando il riempimento risulti avvenuto “ absque pactis o sine pactis ” , ossia in assenza di autorizzazione, atteso che soltanto in tale ipotesi si denunzia una falsità materiale che concerne il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, a differenza di quanto accade nell ’ ipotesi del riempimento “ contra pacta ” , in cui si verifica una mancata corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si voleva dichiarare, quale esito di una disfunzione del processo di formazione della dichiarazione. Pertanto, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (così Cass., sez. III, sent. 20/05/2015, n. 10259; conforme Cass. n. 18898/2010). 6.3 Pertanto, p er privare di efficacia il contratto di concessione , il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre querela di falso, che ha omesso di proporre, risultando del tutto ininfluente, a tal fine, come correttamente osservato dalla Corte pugliese, la prova per testi da egli articolata e volta a dimostrare di essersi recato presso gli uffici ANAS ove “ venivano presentati al signor L iberatore Mario dei formulari prestampati non integralmente compilati, i quali venivano fatti sottoscrivere da quest’ultimo, affermandosi genericamente che si trattava di stazione utile ai fini lavorativi e/o previdenziali”(così a p. 15, 1° §, del ricorso ). 6.4 Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la prova testimoniale richiesta dell’odierno ricorrente. A tale stregua, non è necessario soffermarsi sui rilievi della resistente in merito al fatto che il Tribunale dichiarò decaduto il [OSCURATO:PERSONA] dalla richiesta prova testimoniale in quanto avverso l’ordinanza declaratoria della decadenza dal diritto di escutere il teste non vi fu alcuna contestazione, né nell’immediato né nell’udienza successiva, né venne presentata alcuna istanza di revoca dell’ordinanza ai sensi dell’art. 117 cod. proc. civ. 7. Infine, non può sottacersi che non risultano in vero sviluppati dal ricorrente argomenti in linea con i contenuti richiesti dal combinato disposto di cui agli artt. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ. e 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., essendosi il medesimo limitato a muovere doglianze prive di effettive argomentazioni in diritto. 8. Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto il ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato dall’art. 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 8.1 Per tale via, lungi da censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 8.2 Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre ad esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre a rimborso spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, 1°co.,quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come m