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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30661/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli con sentenza resa 18 ottobre 2021, decidendo come giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento emessa il 10 dicembre 2019 dalla Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in relazione al reato di cui all'articolo 334 codice penale.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione, nonché violazione di legge per non avere in alcun modo valutato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche contenuta nei motivi di appello. - mancanza della motivazione in ordine alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis codice penale. violazione dell'articolo 157 codice penale poiché avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione il reato.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo e il secondo motivo sono inammissibili poiché dalla lettura della sentenza di annullamento non emerge che tali questioni siano state sollevate nel corso del primo giudizio di Cassazione ed è noto che il giudizio di legittimità copre il dedotto e il deducibile.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte di appello con la sentenza rescindente ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità e pertanto la questione in ordine alla prescrizione non ha più rilevanza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli con sentenza resa 18 ottobre 2021, decidendo come giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento emessa il 10 dicembre 2019 dalla Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in relazione al reato di cui all'articolo 334 codice penale. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Vizio di motivazione, nonché violazione di legge per non avere in alcun modo valutato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche contenuta nei motivi di appello. - mancanza della motivazione in ordine alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis codice penale. violazione dell'articolo 157 codice penale poiché avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione il reato. Il ricorso è inammissibile. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili poiché dalla lettura della sentenza di annullamento non emerge che tali questioni siano state sollevate nel corso del primo giudizio di Cassazione ed è noto che il giudizio di legittimità copre il dedotto e il deducibile. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte di appello con la sentenza rescindente ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità e pertanto la questione in ordine alla prescrizione non ha più rilevanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Rom
Sentenza Cassazione n. 30661/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris