Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 7/1961
ECLI:IT:COST:1961:7
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - La signora [OSCURATO:PERSONA], residente in Catanzaro,
con citazione 30 dicembre 1954, conveniva davanti a quel Tribunale
l'Opera valorizzazione [OSCURATO:PERSONA].
Esponeva che, nella formazione del nuovo catasto, un suo
appezzamento di terreno, esteso circa ha. 2,40, e compreso nel fondo
Cappella, in agro di Belcastro, acquistato con atto not. [OSCURATO:PERSONA] del
16 giugno 1938, registrato il 7 luglio successivo, era stato
erroneamente incluso per circa ha. 2 nella particella 9 e per il resto
nella particella 54 del fol. 4 alla partita 742, in testa a [OSCURATO:PERSONA]. Soggiungeva che, con decreto 12 agosto 1951, n. 849, del
Presidente della Repubblica, era stata disposta l'espropriazione, a
carico di esso [OSCURATO:PERSONA] ed in favore dell'Opera
valorizzazione [OSCURATO:PERSONA], di tutta l'intera particella 9 e, quindi, anche
dell'appezzamento di cui al predetto rogito [OSCURATO:PERSONA].
Chiedeva che tale appezzamento venisse dichiarato di sua proprietà
e, in via pregiudiziale ed incidentale, deduceva l'illegittimità
costituzionale del decreto di espropriazione.
2. - Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza 21 ottobre 1959,
sollevava la questione di legittimità costituzionale del predetto
D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849; e a tal uopo osservava che la questione
era rilevante ai fini della risoluzione del processo poiché la prova,
da parte dell'attrice, del suo diritto di proprietà, aveva dato esito
positivo, per cui l'unico ostacolo alla definitiva pronuncia sulla
controversia era rappresentato, appunto, dal decreto presidenziale di
scorporo, della cui legittimità costituzionale era necessario
investire la Corte costituzionale.
L'ordinanza predetta veniva, il 21 dicembre 1959, notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della
Camera e del Senato; veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica del 6 aprile 1960, n. 88.
3. - Avanti questa Corte, il 29 aprile 1960, si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], la quale, premessa la rilevanza della questione, deduceva
che nel procedimento di scorporo è essenziale l'accertamento della
persona del proprietario, al fine di stabilire la consistenza effettiva
della proprietà e, di conseguenza, l'applicabilità o meno a tale
soggetto della legge 12 maggio 1950, n. 230; rilevava, altresì, che,
nel contrasto tra le risultanze dei dati catastali e la prova giuridica
del diritto di proprietà, la prevalenza spettava senza altro a
quest'ultima; concludeva perché venisse dichiarato illegittimo il
citato D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, in quanto diretto contro soggetto
non proprietario dei beni espropriati.
In data 2 febbraio 1960 si costituiva l'Opera valorizzazione [OSCURATO:PERSONA],
la quale, richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul
valore da attribuire ai dati catastali nelle espropriazioni per riforma
fondiaria, si rimetteva alla giustizia della Corte stessa e, in ogni
modo, chiedeva che il decreto impugnato venisse dichiarato illegittimo
solo per la parte di ha. 2,40 di accertata proprietà della
reclamante.
Non interveniva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
:
Viene sostenuto che il decreto del Presidente della Repubblica del
12 agosto 1951, n. 849, è illegittimo perché, ai fini
dell'accertamento della persona del proprietario, tenne presenti
intestazioni catastali non corrispondenti alla effettiva situazione
dominicale quale risulta dal rogito [OSCURATO:PERSONA] 16 giugno 1938. Infatti,
col decreto impugnato fu disposta la espropriazione, a carico di
[OSCURATO:PERSONA], della intera particella 9 del fol. 4 alla
partita 742, nella quale, per errore, erano stata incluse circa ha. 2
di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].
Questa Corte ha altre volte deciso (sentenza n. 8 del 26 febbraio
1959) che i dati catastali non hanno valore decisivo ai fini della
prova del diritto di proprietà; ed è ovvio allora che, nel contrasto
tra le intestazioni catastali e la prova documentale di quel diritto,
solo quasta deve prevalere.
L'espropriazione di cui si contende avrebbe dovuto perciò
effettuarsi solo riguardo alle porzioni della particella catastale che
al Rizzuto effettivamente appartenevano.
Il D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, ha compreso nell'espropriazione
porzioni di terreno non appartenenti all'espropriato; e, pertanto, deve
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 12 agosto
1951, n. 849, in relazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha compreso nella
espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.
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