CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25038/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]REGIONE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cossina-controricorrente-e controdel legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 3661/2021Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 25038/2026Data pubblicazione 06/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 480/2020depositata il 09/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.aveva ottenuto dalla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] un contributo pubblicopari a circa euro 257.000, destinato alla realizzazione di un progetto diricerca concernente un innovativo sistema fotovoltaico. A seguitodell’avvio, della realizzazione e della rendicontazione dell’intervento,l’amministrazione regionale ha disposto la revoca del contributo,ritenendo che una parte rilevante delle spese rendicontate non fosseammissibile e che la spesa ritenuta ammissibile risultasse inferiore allasoglia minima del 60% del preventivo approvato, circostanza che, secondoil bando, comportava la perdita del beneficio e l’obbligo di restituzionedelle somme già erogate.La società beneficiaria proponeva quindi domanda giudizialecontestando la legittimità della revoca. Nel giudizio interveniva altresì labanca garante, la quale aveva rilasciato, nell’interesse della società, unafideiussione a favore della Regione, necessaria per consentire l’erogazioneanticipata dell’80% del contributo concesso. La garanzia era destinata acoprire l’eventuale restituzione delle somme erogate, oltre interessi,nell’ipotesi di revoca del finanziamento.Il Tribunale di Trieste, all’esito dell’istruttoria e della consulenzatecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio, ha respinto la domanda.La Corte d’appello, investita del gravame proposto dalla società, haconfermato integralmente l’impostazione della decisione di primo grado,limitandosi a correggere l’importo da restituire, sul quale non vi erasostanziale contestazione. La Corte territoriale ha ritenuto corretta laqualificazione del rapporto tra le parti in termini privatistici, affermandoNumero registro generale 3661/2021Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 25038/2026Data pubblicazione 06/09/2026che il provvedimento di revoca non integra esercizio di potere autoritativo,bensì manifestazione di un diritto potestativo derivante dalla clausolarisolutiva espressa prevista dal bando. Conseguentemente, l’accertamentogiudiziale era essere limitato alla verifica dell’esistenza o meno di uninadempimento della beneficiaria rispetto alle condizioni poste per ilmantenimento del contributo.Nel merito, la Corte ha richiamato le conclusioni della consulenzatecnica d’ufficio, cui il primo giudice aveva aderito anche alla luce dellerisposte fornite dal consulente ai rilievi dei consulenti di parte, rilevandoche il progetto finanziato non era stato realizzato nei termini e con lemodalità previste. Il giudice d’appello ha osservato, in particolare, chel’obiettivo dell’iniziativa non consisteva nella mera elaborazione teorica diun sistema solare, bensì nella realizzazione di un laboratorio di ricerca“all’aperto”, destinato alla sperimentazione e al monitoraggio comparativodi differenti tecnologie fotovoltaiche. Sotto tale profilo erano emersi duedistinti profili di inadempimento. Da un lato, il laboratorio non era statocompletato entro i termini previsti, con conseguente mancatoraggiungimento degli obiettivi progettuali; dall’altro, il progetto risultavasignificativamente difforme rispetto a quello approvato, poiché la societàaveva acquistato e utilizzato una sola tipologia di pannelli fotovoltaici,anziché differenti tipologie, come espressamente previsto nella domandadi finanziamento al fine di consentire un’attività comparativa tra tecnologiediverse. Tali pannelli, inoltre, risultavano non installati ovvero smontati eriposti negli imballaggi.La Corte ha pertanto reputato legittima la valutazionedell’amministrazione regionale circa l’inammissibilità di una parte rilevantedelle spese rendicontate, in quanto non strettamente funzionali allarealizzazione del progetto approvato, e confermato conseguentemente lasussistenza del presupposto previsto dal bando per la revoca delcontributo, rappresentato dal mancato raggiungimento della soglia minimaNumero registro generale 3661/2021Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 25038/2026Data pubblicazione 06/09/2026di spesa ammissibile. Ha altresì respinto le doglianze concernenti lamancata disapplicazione del bando e del decreto di concessione perasserita incompatibilità con il diritto dell’Unione europea, sul rilievo che irichiami operati dall’appellante alle norme eurounitarie erano formulati intermini generici e non consentivano di ravvisare alcuna effettivaincompatibilità della disciplina regionale. Analogamente, ha disatteso lacensura relativa alla quantificazione degli interessi, ritenendosi correttal’applicazione della normativa regionale.Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazionearticolato in tre motivi. La banca garante ha resistito con controricorso,eccependo che la domanda originariamente proposta nei suoi confrontidoveva considerarsi ormai abbandonata e chiedendo l’inammissibilità o ilrigetto del ricorso, non essendo formulate specifiche censure riguardanti lapropria posizione, ormai definitivamente definita e non incisadall’impugnazione. Ha resistito altresì la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] concontroricorso. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1456 c.c., deducendo che la clausola contenutanell’art. 30, comma 1, lett. f), del bando non sarebbe riconducibile alloschema della clausola risolutiva espressa, poiché non individua unaspecifica obbligazione il cui inadempimento determini automaticamente larisoluzione del rapporto, ma collega la revoca del contributo ad unparametro generico, costituito dal fatto che la spesa effettivamentesostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore al 60% del preventivoammesso. Secondo la ricorrente, l’ammissibilità della spesa nondipenderebbe da dati oggettivi e predeterminati, bensì da valutazionicompiute successivamente dalla stessa Regione, sicché la sussistenzadell’inadempimento verrebbe rimessa alla discrezionalità dell’enteerogatore. Il lungo contenzioso sviluppatosi sulla legittimità della revocaNumero registro generale 3661/2021Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 25038/2026Data pubblicazione 06/09/2026dimostrerebbe, secondo la società, che la clausola non individuava inmodo chiaro ed espresso il fatto risolutivo. Di conseguenza, la revoca nonavrebbe potuto operare automaticamente, ma avrebbe richiesto unautonomo accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento. Lasocietà aggiunge inoltre che i giudici di merito avrebbero finito per fondareil giudizio di inadempimento anche sulla presunta violazione dell’art. 19del bando, relativo alle variazioni del progetto, profilo che tuttavia non erastato posto a base del decreto di revoca.2.- Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1362c.c., assumendosi che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteinterpretato il progetto finanziato, attribuendogli la finalità di realizzareuna comparazione tra differenti tecnologie fotovoltaiche, mentre l’obiettivoreale sarebbe stato quello della realizzazione di un prototipo funzionantedi sistema a concentrazione, rispetto al quale l’analisi comparativaavrebbe rappresentato soltanto una fase preliminare. La società lamentache i giudici di merito abbiano travisato le finalità dell’iniziativa,diverse tecnologie fotovoltaiche mediante l’utilizzo contemporaneo didifferenti pannelli. In realtà, secondo la ricorrente, il progetto era voltoprincipalmente alla progettazione e realizzazione di un innovativo sistemafotovoltaico a concentrazione ad inseguimento biassiale e la fase di analisicomparativa delle tecnologie costituiva soltanto un momento preliminaredella ricerca. Una volta individuata, anche attraverso la collaborazione conl’Università di Udine, la tecnologia ritenuta più efficiente, sarebbe stato deltutto coerente procedere all’acquisto di pannelli omogenei appartenenti aquella sola tecnologia, senza che ciò comportasse alcuna deviazione dalprogetto originario. La Corte territoriale, secondo la prospettazionedifensiva, avrebbe invece accolto in modo acritico l’interpretazionesostenuta dalla Regione e recepita dal consulente tecnico d’ufficio,omettendo di ricostruire la reale volontà delle parti e trasformando unaNumero registro generale 3661/2021Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 25038/2026Data pubblicazione 06/09/2026scelta tecnica attuativa in un presunto inadempimento. La società insistesul fatto che il vero risultato perseguito dal progetto – la realizzazione evalidazione del prototipo – sarebbe stato effettivamente raggiunto.3.- Il primo e il secondo motivo possono essere esaminaticongiuntamente per ragioni di connessione e sono inammissibili.Entrambe le censure non si confrontano adeguatamente con la ratiodecidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.La Corte d’appello, in continuità con quanto già accertato dalTribunale, non ha infatti ravvisato l’inadempimento nella merainsufficienza quantitativa della spesa rendicontata, bensì nella circostanzache una parte rilevante delle spese esposte fosse ontologicamente nonammissibile, in quanto estranea alle finalità per le quali il contributo erastato concesso.La questione non concerne, pertanto, la sola misura della spesariconoscibile, ma la sua stessa ammissibilità alla luce dell’art. 11 delbando, il quale delimita espressamente le spese finanziabili alle attivitàstrettamente funzionali alla realizzazione del progetto.In tale prospettiva, la censura relativa all’interpretazione delprogetto si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura degliSecondo il consolidato orientamento di questa Corte,l’interpretazione del negozio giuridico, risolvendosi nell’accertamento dellacomune intenzione delle parti, costituisce attività riservata al giudice dimerito ed è incensurabile in sede di legittimità quando sorretta damotivazione immune da vizi logici e giuridici. Ne consegue che ilricorrente, per dedurre la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., non puòlimitarsi a contrapporre una propria diversa interpretazione a quellaadottata dal giudice di merito, ma deve indicare specificamente il criterioermeneutico violato o il vizio logico che inficerebbe il ragionamentoNumero registro generale 3661/2021Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 25038/2026Data pubblicazione 06/09/2026decisorio (Cass. n. 9461 del 9 aprile 2021; Cass. n. 28319 del 28novembre 2017).Nel caso in esame la ricorrente non evidenzia alcuna concretaviolazione dei canoni interpretativi, limitandosi a riproporre una diversalettura del bando, del progetto e del decreto di concessione.Né assume rilievo l’argomento secondo cui la valutazionesull’ammissibilità delle spese sarebbe stata rimessa ad apprezzamentidiscrezionali dell’amministrazione. Sul punto la Corte d’appello ha chiaritoche le spese sono state ritenute non ammissibili perché non coerenti conle finalità del progetto approvato, essendo stato accertato che la societàaveva acquistato pannelli tutti della medesima tipologia e che tali pannelli,peraltro, non erano stati neppure posti in funzione, frustrando cosìl’obiettivo sperimentale e comparativo posto a base del finanziamento.Analogo ragionamento può farsi censura formulata con riferimentoall’art. 1456 c.c.La clausola invocata dalla Regione prevedeva espressamente larevoca del contributo qualora «la spesa effettivamente sostenuta eritenuta ammissibile sia inferiore al preventivo ammesso del 60%».La ricorrente sostiene che tale previsione non individuerebbe unevento sufficientemente determinato. In realtà, anche sotto tale profilo, lacritica postula la fondatezza della diversa ricostruzione fattualeprospettata dalla parte e presuppone che le spese contestate dovesseroessere considerate ammissibili.I giudici di merito hanno invece accertato, con valutazione di fattonon sindacabile in questa sede, che una parte rilevante delle spesesostenute era estranea alle finalità progettuali e dunque non ammissibileai sensi del bando. Pertanto, l’inadempimento è stato accertato nonverifica della concreta rispondenza delle spese alle finalità delfinanziamento. Tale accertamento contiene altresì un implicito giudizio diNumero registro generale 3661/2021Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 25038/2026Data pubblicazione 06/09/2026gravità dell’inadempimento, poiché i giudici di merito hanno ritenuto che ilfinanziamento fosse stato utilizzato per spese non pertinenti rispetto agliscopi per i quali era stato concesso.Quanto alla dedotta non riconoscibilità della clausola, va ricordatoche questa Corte ha già affermato, con riguardo a fattispecie analoghe difinanziamenti pubblici, che la revoca del beneficio per difetto deipresupposti richiesti risulta funzionalmente assimilabile ad una clausolarisolutiva espressa (Cass. n. 1899 del 25 gennaio 2018). In ogni caso, ciòche rileva è il contenuto sostanziale della previsione e non la suaqualificazione formale, sicché l’espressione «il provvedimento è revocato»,contenuta nella clausola, rende chiaramente percepibile il meccanismo dicessazione del rapporto al verificarsi dell’inadempimento previsto.4.- Con il terzo motivo del ricorso la ricorrente lamenta la violazionedel diritto dell’Unione europea e la mancata disapplicazione del decreto diconcessione del contributo, sostenendo che le spese relative ai pannellifotovoltaici avrebbero dovuto essere qualificate come attrezzature e noncome materiali, con la conseguenza che soltanto la relativa quota diammortamento avrebbe potuto essere finanziata ai sensi dell’art. 31 delRegolamento (CE) n. 800/2008. La censura muove dall’assunto secondocui il decreto n. 756/PROD/ART del 6 giugno 2011 avrebbeillegittimamente ammesso a finanziamento il costo integrale dei pannelli,determinando la concessione di un aiuto di Stato incompatibile con ildiritto dell’Unione. Secondo la società, la Regione avrebbe erroneamentequalificato i pannelli fotovoltaici come “materiali”, finanziandoneintegralmente il costo, mentre essi avrebbero dovuto essere considerati“attrezzature”; in tale seconda ipotesi, il regolamento europeo avrebbeconsentito di riconoscere soltanto la quota di ammortamento riferibile alladurata del progetto di ricerca. Ne deriverebbe che il preventivo ammessoa contributo risulterebbe artificiosamente elevato, poiché comprenderebbecosti che non potevano essere integralmente finanziati. Se il decreto diNumero registro generale 3661/2021Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 25038/2026Data pubblicazione 06/09/2026concessione fosse stato correttamente adeguato alla normativa europea eil preventivo fosse stato rideterminato escludendo le quote eccedentil’ammortamento, la percentuale di spesa effettivamente sostenuta dallasocietà non sarebbe risultata inferiore alla soglia minima del 60% previstadal bando. Pertanto, secondo la ricorrente, non vi sarebbe stato alcuninadempimento idoneo a giustificare la revoca del contributo; al più,avrebbe potuto configurarsi un obbligo restitutorio limitato alla parte difinanziamento eventualmente concessa in eccesso rispetto a quantoconsentito dal diritto eurounitario. La censura investe quindi la mancatadisapplicazione del decreto di concessione e, di riflesso, l’interopresupposto sul quale la Regione ha fondato la revoca del beneficio.5.- Il motivo è inammissibile.Tale prospettazione presuppone una diversa qualificazione delmateriale de quo (i pannelli fotovoltaici)in relazione alle finalità delprogetto, e, quindi, un accertamento di fatto.La Corte territoriale ha evidenziato che era stata la stessa società aqualificare tali beni come materiali nell’ambito della domanda difinanziamento e che tale qualificazione non era mai statatempestivamente contestata. Né risulta che la ricorrente abbia richiestonei precedenti gradi di giudizio un diverso accertamento o abbia dedottol’illegittimità del decreto di concessione sotto il profilo oggi prospettato. Lacensura di violazione del diritto comunitario è stata respinta dalla Corted'appello per difetto di specificità e non risulta che la questione dellapretesa sussistenza di aiuto di Stato sia stata dedotta innanzi al giudice dimerito e segnatamente che a questo fine sia stato chiesto di accertare sei pannelli costituissero attrezzature piuttosto che materiali. La questionerelativa alla qualificazione dei pannelli come materiali o attrezzaturecostituisce, dunque un tipico apprezzamento tecnico-fattuale con unaccertamento fondato su quanto risultava dagli atti, sulle dichiarazionirese dalla parte e sul principio di non contestazione.Numero registro generale 3661/2021Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 25038/2026Data pubblicazione 06/09/2026Inoltre, la censura difetta di pertinenza rispetto alla ratio decidendidella sentenza impugnata. La Corte d’appello ha infatti ritenuto che lespese contestate fossero comunque non ammissibili perché noncongruenti con le finalità del progetto finanziato. Pertanto, anche a volerprescindere dalla qualificazione dei pannelli come materiali o attrezzature,resterebbe fermo l’accertamento dell’inadempimento consistentenell’utilizzazione del finanziamento per spese non coerenti con gli obiettiviprogettuali. Sotto l’apparente deduzione di una violazione del dirittoeurounitario, la ricorrente sollecita pertanto una nuova valutazione delmateriale istruttorio e una diversa ricostruzione della vicenda fattuale,operazione non consentita nel giudizio di legittimità.Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo, in favore delle controricorrenti, entrambe in posizionedi resistenza. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorsoCondanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquidain favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in euro 10.000 percompensi, oltre euro 200,00 per spese non documentabili, rimborsoforfettario nella misura del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]