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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 19351/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Prato, con sentenza in data 23/11/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen..

Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Né ai fini del rispetto dei requisiti di cui all'art. 613 c.p.p. vale l'autentica della sottoscrizione apposta dal difensore che non muta la paternità dell'atto che resta di esclusiva pertinenza dell'imputato, unico soggetto che lo ha sottoscritto (Sez. 3, sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 20/04/2022 Il Consigliere estensore sidente Gio i Dio lievi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Prato, con sentenza in data 23/11/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Né ai fini del rispetto dei requisiti di cui all'art. 613 c.p.p. vale l'autentica della sottoscrizione apposta dal difensore che non muta la paternità dell'atto che resta di esclusiva pertinenza dell'imputato, unico soggetto che lo ha sottoscritto (Sez. 3, sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 Il Consigliere estensore sidente Gio i Dio lievi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19351/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris