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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41446/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SPOLETOJ dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in materia di rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria.

L'impugnazione veniva trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 238, comma 7, d.P.R. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per cassazione — tale dovendosi qualificare l'impugnazione proposta, atteso che l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza non è reclamabile davanti al Tribunale - è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato.

Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle h-f NA spese processuali e tFIZZEcartrintfeen della somma di euro 3.0004la Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOJ dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in materia di rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria. L'impugnazione veniva trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 238, comma 7, d.P.R. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione — tale dovendosi qualificare l'impugnazione proposta, atteso che l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza non è reclamabile davanti al Tribunale - è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle h-f NA spese processuali e tFIZZEcartrintfeen della somma di euro 3.0004la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41446/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris