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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 15041/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato / oltre che generico/perché non considera i periodi di sospensione per i plurimi rinvii disposti per impedimenti della difesa (pari a 557 giorni) nelle udienze del 16.2.2017, 9.10.2017 e 24.1.2019, 16 novembre 2020, 11 gennaio 2021, 5 luglio 2021 e 24 gennaio 2022), essendo evidentemente irrilevante la prescrizione decorsa dopo la pronuncia della sentenza di appello considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato / oltre che generico/perché non considera i periodi di sospensione per i plurimi rinvii disposti per impedimenti della difesa (pari a 557 giorni) nelle udienze del 16.2.2017, 9.10.2017 e 24.1.2019, 16 novembre 2020, 11 gennaio 2021, 5 luglio 2021 e 24 gennaio 2022), essendo evidentemente irrilevante la prescrizione decorsa dopo la pronuncia della sentenza di appello considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15041/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris